CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato poiché la intervenuta assoluzione dai reati di cui agli artt. 651 e 341- bis cod. pen., che più precisamente descrivevano nel capo di imputazione le concrete circostanze del fatto, non preclude la individuazione dell'atto di ufficio in corso di svolgimento e al quale il ricorrente si era opposto con parole minacciose verso il verbalizzante, cioè la sua identificazione per ragioni connesse alla tutela della pubblica sicurezza. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando come il compimento dell'atto di ufficio presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso: così, in tema di identificazione, rileva l'operazione di verbalizzazione che non si esaurisce con la mera pregressa conoscenza della persona da parte degli agenti (cfr. Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Rv. 284574); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così