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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20916/2026

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i rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura agli atti;- controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaToscana n. 392/2024, depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con tre separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delleNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026Entrate, sulla scorta dell’esito di una verifica fiscale per il periodo d’imposta2012, ha contestato alla società in nome collettivo tra loro corrente,esercente attività di gestione di uno stabilimento balneare, e a ciascuno diloro, quali soci, maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.2.

L’accertamento ha tratto origine da un accesso risalente al 7.9.2015,allorché i funzionari dell’Agenzia delle Entrate si sono recati presso lostabilimento compilando, all’esito, un processo verbale di accesso,constatazione e di richiesta di documenti.

Successivamente, in data26.10.2017, e sulla base dei documenti acquisiti, si è dato luogo ad uncontraddittorio presso l’Ufficio, al cui esito è stato redatto nuovo verbale, intal modo tramutandosi l’ispezione in una verifica “a tavolino”.

L’avviso diaccertamento nei confronti della società è stato poi notificato in data22.12.2017, mentre gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci sonostati poi notificati in data 18.12.2017.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i trericorsi, li ha accolti, con sentenza n. 177/01/2019, depositata il 31.12.2019,ritenendo che non sia stato rispettato, da parte dell’Ufficio, il termine di cuiall’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, inteso come decorrente dal26.10.2017.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, consentenza n. 392/2024, depositata il 25.3.2024, ha rigettato l’appellodell’Ufficio, evidenziando, per quanto di interesse, che: a) l’avviso diaccertamento è nullo in caso di inosservanza del termine dilatorio disessanta giorni, previsto dall’art. 12, comma 7, della L. 212/2000; b) nelcaso di specie, il predetto termine decorre dalla data di emissione del PVCdel 26.10.2017, anziché del precedente verbale di accesso del 7.9.2015,siccome solo il primo muove le contestazioni alla società contribuente postepoi a fondamento dell’avviso di accertamento; c) le conclusioni anzidettenon sono superabili invocando, quale motivo di necessità ed urgenza,l’imminente scadenza del termine per l’esercizio del potere di accertamento.Numero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/20265.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, con atto affidato ad un motivo.

I contribuenti resistono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ..1.1.

L’Ufficio, in particolare, sostiene che la garanzia del termine a difesaposta dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trovaapplicazione ai soli accessi, verifiche e ispezioni occorse presso la sede diesercizio dell’attività del contribuente, escludendone di contro l’operativitànei casi, come quello che occupa, in cui le attività di controllo sianointervenute “a tavolino”, presso la sede degli Uffici finanziari; ciò, aggiunge,rende non corretta la decisione della Corte di merito, che ha inteso fardecorrere il termine dilatorio non dalla data dell’accesso presso la sede dellacontribuente per l’acquisizione di documenti, come sarebbe stato corretto,ma dalla data del contraddittorio tenutosi presso l’ufficio finanziario.

Infine,l’AE evidenzia che i giudici di secondo grado non hanno neppure verificatola mancata presentazione, da parte della società contribuente, di elementiutili ad espletare la c.d.

“prova di resistenza”, vale a dire di ragioni cheavrebbe potuto essere contrapposte, in fase amministrativa, alla pretesaerariale qualora fosse stato rispettato il termine a difesa asseritamenteviolato.2.

Il ricorso è fondato.3.

La questione di diritto è già stata scrutinata, in relazione a diversiprofili, da questa Corte di legittimità, la quale ha chiarito che “l'attività dicontrollo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamenteconcludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione,essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute; dalNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorreil termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può comunicareosservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori, ai sensidell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000” (Cass. sez.

V, 22 giugno 2018,n. 16546) e non ha mancato di specificare che “in materia di garanzie delsoggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensidell'art. 24 della

I. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiutedall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione didocumentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documentiprelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predettoverbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale dicontestazione delle violazioni successivamente riscontrate” (Cass. sez.

V, 8maggio 2019, n. 12094 (conf.

Cass. sez.

V, n. 11589/2019).In altri precedenti è stato, inoltre, statuito che “con riferimento allagaranzie riconosciute al contribuente nel caso di accesso, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell'affermare che la garanzia di cui alla L. 27luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto diaccertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivicompresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione didocumentazione sia in quanto le disposizioni in materia non prevedonoalcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è, comunque,necessario, anche in caso di "accesso breve" sia perché, anche in caso di"accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. uniten. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui alcit. art. 12” (Cass. sez.

VI-V, 5 maggio 2022, n. 14258) e, più di recente,che “Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organidi controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede ilrilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notificadell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degliNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa,non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di undiverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse sianostate completate presso gli uffici dell'ente impositore.” (Cass. Sez. 6,01/06/2022, n. 17818, Rv. 664744-01).4.

In base alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nel caso dispecie il termine di sessanta giorni era da intendersi come decorrente,quindi, dal 7.9.2015 ed è stato rispettato dall’Ufficio.

La procedura seguitanella fase preliminare all’emissione dell’avviso di accertamento, peraltro,soddisfa i canoni della trasparenza e della collaborazione tra il Fisco e ilcontribuente, dato che, come si evince dal testo del processo verbale del26.10.2017, presente in atti, l’AE ha ritualmente instaurato uncontraddittorio con i contribuenti, nel corso del quale questi ultimi hannopotuto rappresentare le proprie ragioni.5.

Tenuto conto dell’avvenuta formulazione, con l’atto di appello, diulteriori motivi da scrutinare, la sentenza impugnata dev’essere cassata e,per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura agli atti;- controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaToscana n. 392/2024, depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con tre separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delleNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026Entrate, sulla scorta dell’esito di una verifica fiscale per il periodo d’imposta2012, ha contestato alla società in nome collettivo tra loro corrente,esercente attività di gestione di uno stabilimento balneare, e a ciascuno diloro, quali soci, maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.2. L’accertamento ha tratto origine da un accesso risalente al 7.9.2015,allorché i funzionari dell’Agenzia delle Entrate si sono recati presso lostabilimento compilando, all’esito, un processo verbale di accesso,constatazione e di richiesta di documenti. Successivamente, in data26.10.2017, e sulla base dei documenti acquisiti, si è dato luogo ad uncontraddittorio presso l’Ufficio, al cui esito è stato redatto nuovo verbale, intal modo tramutandosi l’ispezione in una verifica “a tavolino”. L’avviso diaccertamento nei confronti della società è stato poi notificato in data22.12.2017, mentre gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci sonostati poi notificati in data 18.12.2017.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i trericorsi, li ha accolti, con sentenza n. 177/01/2019, depositata il 31.12.2019,ritenendo che non sia stato rispettato, da parte dell’Ufficio, il termine di cuiall’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, inteso come decorrente dal26.10.2017.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, consentenza n. 392/2024, depositata il 25.3.2024, ha rigettato l’appellodell’Ufficio, evidenziando, per quanto di interesse, che: a) l’avviso diaccertamento è nullo in caso di inosservanza del termine dilatorio disessanta giorni, previsto dall’art. 12, comma 7, della L. 212/2000; b) nelcaso di specie, il predetto termine decorre dalla data di emissione del PVCdel 26.10.2017, anziché del precedente verbale di accesso del 7.9.2015,siccome solo il primo muove le contestazioni alla società contribuente postepoi a fondamento dell’avviso di accertamento; c) le conclusioni anzidettenon sono superabili invocando, quale motivo di necessità ed urgenza,l’imminente scadenza del termine per l’esercizio del potere di accertamento.Numero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/20265. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, con atto affidato ad un motivo. I contribuenti resistono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ..1.1. L’Ufficio, in particolare, sostiene che la garanzia del termine a difesaposta dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trovaapplicazione ai soli accessi, verifiche e ispezioni occorse presso la sede diesercizio dell’attività del contribuente, escludendone di contro l’operativitànei casi, come quello che occupa, in cui le attività di controllo sianointervenute “a tavolino”, presso la sede degli Uffici finanziari; ciò, aggiunge,rende non corretta la decisione della Corte di merito, che ha inteso fardecorrere il termine dilatorio non dalla data dell’accesso presso la sede dellacontribuente per l’acquisizione di documenti, come sarebbe stato corretto,ma dalla data del contraddittorio tenutosi presso l’ufficio finanziario. Infine,l’AE evidenzia che i giudici di secondo grado non hanno neppure verificatola mancata presentazione, da parte della società contribuente, di elementiutili ad espletare la c.d. “prova di resistenza”, vale a dire di ragioni cheavrebbe potuto essere contrapposte, in fase amministrativa, alla pretesaerariale qualora fosse stato rispettato il termine a difesa asseritamenteviolato.2. Il ricorso è fondato.3. La questione di diritto è già stata scrutinata, in relazione a diversiprofili, da questa Corte di legittimità, la quale ha chiarito che “l'attività dicontrollo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamenteconcludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione,essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute; dalNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorreil termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può comunicareosservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori, ai sensidell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000” (Cass. sez. V, 22 giugno 2018,n. 16546) e non ha mancato di specificare che “in materia di garanzie delsoggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensidell'art. 24 della I. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiutedall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione didocumentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documentiprelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predettoverbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale dicontestazione delle violazioni successivamente riscontrate” (Cass. sez. V, 8maggio 2019, n. 12094 (conf. Cass. sez. V, n. 11589/2019).In altri precedenti è stato, inoltre, statuito che “con riferimento allagaranzie riconosciute al contribuente nel caso di accesso, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell'affermare che la garanzia di cui alla L. 27luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto diaccertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivicompresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione didocumentazione sia in quanto le disposizioni in materia non prevedonoalcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è, comunque,necessario, anche in caso di "accesso breve" sia perché, anche in caso di"accesso breve", si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. uniten. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui alcit. art. 12” (Cass. sez. VI-V, 5 maggio 2022, n. 14258) e, più di recente,che “Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organidi controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede ilrilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notificadell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degliNumero registro generale 22912/2024Numero sezionale 4582/2026Numero di raccolta generale 20916/2026Data pubblicazione 20/06/2026accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa,non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di undiverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse sianostate completate presso gli uffici dell'ente impositore.” (Cass. Sez. 6,01/06/2022, n. 17818, Rv. 664744-01).4. In base alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nel caso dispecie il termine di sessanta giorni era da intendersi come decorrente,quindi, dal 7.9.2015 ed è stato rispettato dall’Ufficio. La procedura seguitanella fase preliminare all’emissione dell’avviso di accertamento, peraltro,soddisfa i canoni della trasparenza e della collaborazione tra il Fisco e ilcontribuente, dato che, come si evince dal testo del processo verbale del26.10.2017, presente in atti, l’AE ha ritualmente instaurato uncontraddittorio con i contribuenti, nel corso del quale questi ultimi hannopotuto rappresentare le proprie ragioni.5. Tenuto conto dell’avvenuta formulazione, con l’atto di appello, diulteriori motivi da scrutinare, la sentenza impugnata dev’essere cassata e,per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente grado. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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