CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2018
Cassazione n. 09104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15918/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7963/2018 depositata il15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di accertamento n. RM0984144/2013, di rideterminazione della classe e della rendita catastale,ai sensi dell’art. 1, comma 355, della l. 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso. 3. Resiste il contribuente con controricorso (integrato da successiva memoria) che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la sentenza era stata notificata con PEC il 20 novembre 2018 mentre il ricorso in cassazione risulta notificato il 15 maggio 2019, oltre il termine breve di impugnazione che scadeva il 19 gennaio 2019. Ha poi contestato i due motivi di ricorso dell’Agenzia chiedendo comunque il rigetto e la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità aggravata. Considerato che 1. L’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione con il primo motivo prospetta la violazione di legge (art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in quanto con una prima sentenza (n. 8971/16/16) passata in giudicato si era parzialmente accolto il ricorso del contribuente, con la rideterminazione della rendita. Per valutare i motivi di ricorso risulta necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito e si rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per gliadempimenti. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo; manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo del gi