CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/0272021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta il criterio di valutazione della prova circa il fatto che l'imputato è stato ritenuto essere evaso dagli 3rrestl domiciliari perché non ha risposto al citofono di casa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da more dogiiarme in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (paci. 2), Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che riguarda la eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle cireus,tanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello, che ancora la mancata gestione delle circostanze di cui all'arti. 62-bis cod. pen. ai plurimi precedenti penali dell'imputato e che indica le ragioni per le guaii la pena è stata ritenuta congrua. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re