Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1966

Cassazione n. 28838/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1966 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che non fossero emersi concreti elementi realmente indicativi della presenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Sebastianelli è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria e che, anzi, talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria (distanza temporale tra le condotte, mancanza di qualunque apparente legame, nemmeno dedotto, tra la ricettazione di un ciclomotore, compiuta nel maggio del 2008, e la ricettazione di materiale informatico e di un altro motociclo risalente al dicembre del 2008); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sull'identità del titolo di reato, che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1966 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che non fossero emersi concreti elementi realmente indicativi della presenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Sebastianelli è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria e che, anzi, talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria (distanza temporale tra le condotte, mancanza di qualunque apparente legame, nemmeno dedotto, tra la ricettazione di un ciclomotore, compiuta nel maggio del 2008, e la ricettazione di materiale informatico e di un altro motociclo risalente al dicembre del 2008); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sull'identità del titolo di reato, che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 28838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris