CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 33344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Osserva il Collegio che sulla richiesta di rimessione dello [OSCURATO:PERSONA] V.N.F. venivano iscritti due fascicoli: il primo avente numero di RG 10228/22 ed il secondo recante numero di RG 13008/22, con l'indicazione, quale provvedimento "impugnato", delle osservazioni fatte pervenire dal giudice del Tribunale di Milano con riguardo alla richiesta di rimessione formulata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, trattasi di richiesta di rimessione del processo avanzata dall'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque nel corso del processo a suo carico per i reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen. dinnanzi al Tribunale di Milano. Ebbene, in considerazione dell'unicità della causa petendi e del petitum oggetto della cognizione di questa S.C., si è proceduto a riunire i fascicoli nell'alveo di una comune rubrica (RG n. 10228/22). Ciò premesso, la richiesta è inammissibile sotto differenti profili. Le ragioni addotte, infatti, e ravvisate nel fatto che il giudice procedente avrebbe consentito al P.M. di proferire nell'udienza affermazioni ritenute non veritiere, non integrano i presupposti richiesti per la rimessione, istituto che pur essendo ispirato a favorire l'imparzialità del giudice, necessita del ricorrere di situazioni ambientali che possono turbare il regolare svolgimento del processo, non contemplando profili attinenti all'imparzialità del singolo magistrato, alla cui tutela sono demandati in ipotesi istituti processuali differenti. Inoltre, l'istanza, formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta essere stata poi corredata dai motivi: dai documenti che vi si riferiscono e dalle relative notifiche alle altre parti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.003,00 in favore della Cassa delle ammende. Co