CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04RAD7W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 12/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di MASSA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04RAD7W) confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2) cod. pen., la quale sfuggirebbe al giudizio di comparazione, comportando un aumento di pena obbligatorio. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. La censura muove, infatti, da un errato presupposto di diritto, in quanto tra i casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze ossia quello secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1 n. 2 cod. pen. sfuggirebbe al giudizio di comparazione e, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto diminuire la pena in quanto circostanza che avrebbe dovuto sfuggire al precedente giudizio di comparazione operato dal primo giudice, non rientra l'aggravante di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 112 cod. pen. In ogni caso, l'operato giudizio di equivalenza ad opera del giudice di primo grado tiene anche conto del concorso dell'aggravante speciale della rapina (in relazione alla quale nulla deduce il ricorrente), con la conseguenza che la mancata diminuzione della pena da parte della Corte territoriale consegue tanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche quanto aduna valutazione di gravità del reato ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio inflitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]-A [OSCURATO:PERSONA]