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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 46470/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 7/2/2023 ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ritenuto erroneamente che il controllo effettuato dai Carabinieri, protrattosi per soli trenta secondi, sia sufficiente a riscontrare l'assenza dell'interessato dal suo domicilio, omettendo, peraltro, di confrontarsi con gli innumerevoli elementi raccolti dalla difesa, idonei a dimostrare la mancanza di certezza in ordine alla violazione contestata.

3. In data 16 giu 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata quanto alla sopravvenuta inidoneità della misura alternativa disposta.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

La revoca della detenzione domiciliare, pertanto, viene disposta quando sia accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne avevano legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata.

Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo sempre subordinata a una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.

1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente.

Nello specifico/ il giudice della sorveglianza, facendo riferimento alla violazione del 4 gennaio 2023 ha risposto alle specifiche critiche della difesa evidenziando che la polizia giudiziaria ha accertato l'evasione di Cantatore, atteso che durante il controllo, protrattosi per un lasso di tempo sufficiente a riscontrarne l'assenza, gli operanti hanno potuto udire il suono del campanello proveniente dall'interno dell'abitazione, che pertanto risultava perfettamente funzionante.

Ciò, peraltro, in un contesto complessivo nel quale tale violazione si aggiunge a quelle in precedenza accertate il 29 luglio 2022 e il 1° agosto 2022, allorché il condannato aveva comunicato con ritardo il rientro al domicilio, essendo autorizzato ad allontanarsi solo per frequentare il SERD di Bitonto.

1.3. A fronte di tale motivazione chiara e lineare, il ricorrente si limita a sollevare delle censure non consentite in sede di legittimità, volte esclusivamente a contestare sul piano della prova la violazione più grave, sollecitando così una rivalutazione delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato che non è consentita in questa sede. •

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della 2- somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 7/2/2023 ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ritenuto erroneamente che il controllo effettuato dai Carabinieri, protrattosi per soli trenta secondi, sia sufficiente a riscontrare l'assenza dell'interessato dal suo domicilio, omettendo, peraltro, di confrontarsi con gli innumerevoli elementi raccolti dalla difesa, idonei a dimostrare la mancanza di certezza in ordine alla violazione contestata. 3. In data 16 giu 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata quanto alla sopravvenuta inidoneità della misura alternativa disposta. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. La revoca della detenzione domiciliare, pertanto, viene disposta quando sia accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne avevano legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo sempre subordinata a una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente. Nello specifico/ il giudice della sorveglianza, facendo riferimento alla violazione del 4 gennaio 2023 ha risposto alle specifiche critiche della difesa evidenziando che la polizia giudiziaria ha accertato l'evasione di Cantatore, atteso che durante il controllo, protrattosi per un lasso di tempo sufficiente a riscontrarne l'assenza, gli operanti hanno potuto udire il suono del campanello proveniente dall'interno dell'abitazione, che pertanto risultava perfettamente funzionante. Ciò, peraltro, in un contesto complessivo nel quale tale violazione si aggiunge a quelle in precedenza accertate il 29 luglio 2022 e il 1° agosto 2022, allorché il condannato aveva comunicato con ritardo il rientro al domicilio, essendo autorizzato ad allontanarsi solo per frequentare il SERD di Bitonto. 1.3. A fronte di tale motivazione chiara e lineare, il ricorrente si limita a sollevare delle censure non consentite in sede di legittimità, volte esclusivamente a contestare sul piano della prova la violazione più grave, sollecitando così una rivalutazione delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato che non è consentita in questa sede. • 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della 2- somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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