CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 18 giugno 2018, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, datata 13 ottobre 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di tentato furto aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede ai danni di un supermercato (artt. 56, 624, 625, n. 7, c.p.) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Ancona, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso l'Izevbigie, deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento delle prove, dal momento che è pacificamente emerso dalle dichiarazioni dei dipendenti del supermercato addetti alla sicurezza che i locali erano dotati di un sistema di videosorveglianza stabile, con un addetto al controllo via monitor, sicchè non risulta applicabile al caso di specie la circostanza aggravante in esame; inoltre, i capi di abbigliamento sottratti erano dotati di dispositivi antitaccheggio, circostanza di per sé idonea ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. (Cass., sez. 5, n. 20342 del 2015); 2.2.con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 337 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), perché la Corte territoriale si è limitata a citare un orientamento della ,giurisprudenza di legittimità che ammette la rituale formulazione della querela da parte del direttore del supermercato, senza dare conto di un contrario orientamento della Suprema Corte che non riconosce a tale figura la legittimazione a sporgere validamente querela (Sez. 5, n. 44842 del 2010; Sez. 5, n. 37214 del 2006 e Sez. 5, n. 45329 del 2005) e senza motivare sulle ragioni concrete per le quali ha ritenuto proponibile la querela da parte del direttore del supermercato nel caso di specie; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 131 bis c.p. per avere la Corte di appello considerato i precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego della causa di non punibilità in parola, quando avrebbe dovuto aver riguardo a elementi oggettivi, quali la pena edittale, la modalità e la tenuità particolare della condotta e l'esiguità del danno; inoltre, la Corte ha errato nel considerare non modico il danno cagionato nonostante l'esiguo valore della merce prelevata; 2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.),in relazione agli artt. 62, n. 4, e 62 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in quanto la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare gli elementi specificati dalla difesa nell'atto di appello ai fini della concessione delle attenuanti anzidette, quali la collaborazione del ricorrente con il personale di sicurezza del supermercato e il modesto valore della merce di cui fu tentata l'apprensione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato adduce l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sussistendo nel supermercato.oggetto del tentato furto il sistema di videosorveglianza. Tale assunto appare manifestamente infondato alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte e che vanno in questa sede integralmente richiamati, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Rv. 280157). Questa Corte inoltre ha evidenziato come integri il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n.17 del 21/11/2019, Rv. 278383). 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso relativo alla irrituale proposizione della querela da parte del direttore del supermercato. Ed invero a prescindere dal rilievo che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n.8094 del 29/01/2014; Sez. 5, n.3736 del 04/12/2018 Rv. 275342), la deduzione oggetto del motivo di ricorso in esame appare irrilevante atteso che il reato di furto oggetto di contestazione è procedibile di ufficio. 3. Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso, in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. Invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità in questione per l'entità del danno non esiguo (oltre 150 euro di merce sottratta), che per la personalità dell'imputato gravato da precedenti penali per furto, che non consentono possa parlarsi di condotte occasionali. Tale ultima valutazione ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Sez. 3, n.776 del 04/04/2017, Rv. 271863). Quanto al valore della merce, la Corte territoriale, con ragionamento logico immune da censure, ha ritenuto che il valore di oltre 150 euro non fosse di particolare tenuità e su tale valutazione nulla di incisivo il ricorrente ha obiettato. 4.Del tutto generico, poi, si presenta il quarto motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuati, avendo la Corte territoriale ritenuto di condividere la valutazione del primo giudice, circa il difetto di elementi positivi, peraltro neppure specificati tali da giustificare la riduzione della pena e tenuto conto dei precedenti specifici a carico dell'imputato. In proposito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In ogni caso l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv., 280444) Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il