CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] – avviso diaccertamento -operazioni sogget-tivamente inesi-[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereViscido Di NoceraSalvatore [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron. R.G.N.5971/2021Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 5971/2021 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026MANTOVANI MARCO, in proprio e quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentati entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo stu-dio domiciliati alla via Laurentina 185 in Roma (PEC: [OSCURATO:EMAIL];- controricorrenti -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3186/4/2020, depositata il 27.10.2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3186/4/2020, venivano riuniti e rigettati gli appelli proposto dall’Agen-zia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione tributaria pro-vinciale di Roma nn. 12826/11/2017, 16990/44/2017 e16991/44/2017 con cui erano stati riuniti e accolti i ricorsi introduttividella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di compravenditadi autovetture, e del socio unico [OSCURATO:PERSONA] avverso tre avvisidi accertamento relativi, rispettivamente, ad II.DD. e IVA per l'anno2011 nei confronti della società e al reddito da partecipazione dell’unicosocio per il 2010 e il 2011. Gli atti venivano emessi in seguito a verificaeffettuata nei confronti di un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA], a cuiera stato contestato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti. L’avviso di accertamento “societario” per il 2010, separata-mente impugnato, era ormai definitivo per passaggio in giudicato dellasentenza della CTR 703/13/20.2. Si legge nella sentenza impugnata che le riprese si inquadravano inun accertamento induttivo puro ex artt. 32, comma 2, e 39, comma 2,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026d.P.R. n.600/73 innescato dalla mancata risposta al questionario e ilgiudice di prime cure accoglieva il ricorso sul rilievo che l'avviso di ac-certamento faceva riferimento del tutto genericamente ai risultati dellaverifica fiscale condotta nei confronti di soggetto terzo rispetto al ricor-rente, senza indicare specificamente gli elementi dai quali era statatratta la prova dell'emissione di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, né allegare la documentazione sulla scorta della quale èstata condotta la verifica ed il PVC redatto nei confronti del terzo.3. Il giudice d’appello riteneva che parte contribuente avesse dimo-strato di avere effettivamente acquistato autovetture dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che poi aveva ri-venduto a terzi e riteneva che la contestazione dell'inesistenza sogget-tiva delle operazioni fosse priva di fondamento, perché non risultavaalcun indizio o fatto noto né prova che la società contribuente fosse aconoscenza o potesse conoscere che il cessionario reale delle opera-zioni contestate erano diversi da quelli formali.4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, cui replicano i contri-buenti con controricorso, che illustrano con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non può essere accolta l’eccezione preliminare di inammissibilitàdel ricorso per violazione dell’art. 363, n. 4 cod. proc. civ. perché, adifferenza di quanto ritengono i controricorrenti, il ricorso non è for-mulato in maniera del tutto contraria ai princìpi che animano il ricorsoin cassazione dal momento che non si avvale della mera tecnica del“copia e incolla”, ma compie una adeguata sintesi del fatto e dellecensure, e sostanzia la prospettazione per autosufficienza con le scan-sioni dei rilevanti atti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/20262. L’ulteriore eccezione preliminare, secondo cui il ricorso non offri-rebbe alcuno spunto utile per disattendere le ragioni di diritto su cu sibasa la decisione d’appello, non può che essere scrutinata unitamentealla disamina delle singole censure.3. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione dell’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73 e dell’art. 55 d.P.R. 633/72,con riferimento al capo della sentenza relativo all’accertamento neiconfronti della società per l’anno 2011. In particolare, la censura èdiretta a colpire la ratio decidendi relativa alla statuizione nei confrontidella società secondo cui l’Ufficio non avrebbe fornito una prova ade-guata dell’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e del di-fetto di buona fede della società. Inoltre, cautelativamente, vengonoimpugnate le affermazioni obiter dicta, secondo cui l’Ufficio avrebbedovuto necessariamente riferire in ordine all’esito delle eventuali im-pugnazioni proposte dal Serratore, emittente le fatture controverse, esecondo cui il ricorso al metodo induttivo puro sarebbe stato giustifi-cato da un “mero inadempimento” della società alla richiesta di infor-mazioni dell’Ufficio.4. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.4.1. Nel processo tributario il ricorso alle presunzioni semplici, ossiagravi, precise e concordanti, è la regola, salvo non valgano per leggeregole specifiche in relazione alla singola tipologia di accertamento, edè pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestato alla contribuentel’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determinate operazioni ri-tenute soggettivamente inesistenti.4.2. Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese peroperazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammen-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026tato che, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l'Amministra-zione finanziaria, se contesta che la fatturazione attiene ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del for-nitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazionesi inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in viapresuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contri-buente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinariadiligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostan-ziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul con-tribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coin-volto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza mas-sima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevo-lezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso con-creto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabi-lità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dellemerci o dei servizi (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).4.3. Orbene, la sentenza impugnata, dopo estese citazioni di principigiurisprudenziali afferma: «La società ha dimostrato di avere effetti-vamente acquistato autovetture dalle menzionate ditte, che poi ha ri-venduto a terzi ed ha sostenuto che l'inesistenza soggettiva dell'ope-razione sarebbe priva di fondamento, perché non risulta alcun indizioo fatto noto (né tantomeno prova) che la società fosse a conoscenzao potesse conoscere che il cessionario reale delle operazioni conte-state fosse diverso da quello formale» (pag.5 sentenza) e «solamentenei casi in cui l'Amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziarisulla inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuenteNumero registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026medesimo l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, al-trimenti non operabile. A fronte dell'assenza di tali elementi di spes-sore sul piano indiziario e presuntivo che l'Amministrazione avrebbedovuto offrire in giudizio, si è rilevata adeguata a contrastare la pre-tesa dell'Amministrazione la tesi difensiva della società che si è limi-tata ad allegare la regolarità della contabilità e dei pagamenti effet-tuati nonché l'effettiva realizzazione delle operazioni contestate qualifittizie» (pag.6 sentenza).In buona sostanza, la ratio decidendi è nel senso che l’Agenzia nonavrebbe raggiunto la prova dell’inesistenza soggettiva delle operazionicontestate né della consapevolezza della società contribuente di par-tecipare ad una frode fiscale.5. In ricorso al proposito a pag.7 è riportato un brano dell’avviso diaccertamento in questione secondo cui «l’Ufficio, al fine di reperiredocumentazione utile al controllo ha inviato il questionarioQ00090/2014 del 30/10/2014 regolarmente notificato in data05/12/2014, senza averne alcun esito; sarà possibile procedere alladeterminazione induttiva del reddito (art. 39 comma 2 d.P.R.600/1973) (cfr. pag. 3 dell’avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]) e, del resto, la stessa CTR ricostruisce in tali termini lafattispecie in fatto, rifendo che “l’accertamento induttivo ex art. 39comma 2 d.P.R. 600/73 è stato fondato sul mero inadempimento daparte della società alla richiesta di informazioni e documenti avanzatatramite un questionario” (pag. 5 sentenza impugnata)».Il fatto della mancata risposta al questionario non può essere derubri-cato a circostanza irrilevante per la ricostruzione della soggettiva ine-sistenza delle operazioni contestate, come erroneamente ritiene il giu-dice. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che la sentenza n.137/2025 della Cortecostituzionale ha definito i limiti del diritto al silenzio del contribuente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026alla luce dell’art. 6 CEDU nonché con l’art. 14, comma 3, lettera g),PIDCP che espressamente riconosce il diritto a non deporre contro séstesso e a non confessarsi colpevole, nonché con gli artt. 24 e 111,Cost. rispetto al dovere di collaborazione nei rapporti con l’Ammini-strazione finanziaria anche nelle indagini tributarie, ritenendo legit-tima la preclusione probatoria (cfr. l’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R.600/73) per gli elementi informativi che hanno un contenuto univoca-mente «a favore del contribuente», e sempre che non siano già inpossesso dell'Amministrazione, chiarendo così il delicato equilibrio tradiritti di difesa e esigenze di accertamento fiscale.Tale accertamento è demandato al giudice del rinvio.7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del se-condo (Nullità del procedimento per violazione dell’art. 295 codice dirito, e opposizione del giudicato - capo della sentenza relativo agli ac-certamenti nei confronti del socio), dal momento che il tema verràcomplessivamente riesaminato dal giudice del rinvio in conseguenzadella soluzione della questione che precede, e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, diquello rimasto assorbito e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del pro-filo, di quello rimasto assorbito e per il regolamento delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5971/2021Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 9181/2026Data pubblicazione 11/04/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak