CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25749/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Catanzaro il 9/4/20913 (partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi e concorso in estorsione continuata e aggravata) e dal Tribunale di Crotone il 14/12/2010 (detenzione e porto di arma c:omune da sparo e violenza privata) rilevando che questi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata in quanto, al di là della distanza temporale dal momento in cui il ricorrente ha iniziato a partecipare all'associazione, i reati di detenzione e porto di arma e la violenza privata risultano essere stati commessi al fine di garantire la riservatezza di un summit mafioso e, pertanto, in ordine gli stessi, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto, si inseriscono in una programmazione coeva all'inizio di commissione del reato associativo; Rilevato che il provvedimento impugnato, facendo riferimento all'assenza di elementi dai quali poter desumere che i reati oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro fossero stati anche solo genericamente programmati nel momento in cui il ricorrente ha preso parte dell'associazione (ciò in quanto la successiva condotta posta in essere in danno di un bracciante agricolo indiano risulta del tutto occasionale ed estemporanea rispetto al programma del sodalizio), si è conformato alla pacifica giurisprudenza sul punto secondo la quale la partecipazione a un'associazione mafiosa non consente di ritenere che sussista automaticamente il vincolo della continuazione tra questa è i reati fine che, invece, è ipotizzabile solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi- siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am