Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45708/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'il. febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 - bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 15.5.2020, con il quale era stato disposto il trattenimento delle fotografie di cui alla pratica n. 148/2020 A perché rappresentanti soggetti non identificati.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 bis, 18 ter legge n. 354/1975", nonché per "difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per assoluta mancanza e illogicità della stessa". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che su motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha evidenziato che la circostanza che le fotografie trattenute rappresentavano persone non censite agli atti della Direzione carceraria e non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Istituto, appariva di per sé potenzialmente pericolosa per le esigenze di sicurezza e di prevenzione; che lo stesso reclamante aveva rilevato che le persone ritratte erano facilmente identificabili; che, tuttavia, non era compito dell'Ufficio censura e neppure della magistratura di sorveglianza effettuare investigazioni in tal senso; che, infine, le fotografie munite di visto di censura, esibite dalla difesa in originale e prodotte in copia, non erano idonee a inficiare la decisione del Magistrato di sorveglianza, non evidenziando una sicura né tanto meno completa sovrapposizione dei soggetti ritratti con quelli presenti nella fotografia trattenuta.

Tale motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il. febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 - bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 15.5.2020, con il quale era stato disposto il trattenimento delle fotografie di cui alla pratica n. 148/2020 A perché rappresentanti soggetti non identificati. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 bis, 18 ter legge n. 354/1975", nonché per "difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per assoluta mancanza e illogicità della stessa". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che su motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha evidenziato che la circostanza che le fotografie trattenute rappresentavano persone non censite agli atti della Direzione carceraria e non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Istituto, appariva di per sé potenzialmente pericolosa per le esigenze di sicurezza e di prevenzione; che lo stesso reclamante aveva rilevato che le persone ritratte erano facilmente identificabili; che, tuttavia, non era compito dell'Ufficio censura e neppure della magistratura di sorveglianza effettuare investigazioni in tal senso; che, infine, le fotografie munite di visto di censura, esibite dalla difesa in originale e prodotte in copia, non erano idonee a inficiare la decisione del Magistrato di sorveglianza, non evidenziando una sicura né tanto meno completa sovrapposizione dei soggetti ritratti con quelli presenti nella fotografia trattenuta. Tale motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45708/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris