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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27522/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano il lungo ed argomentato percorso logico con cui il giudice d'appello ha ritenuto non poter essere ulteriormente ridotta la pena rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così déciso il 11 maggio 2023.

Il consigliere estensore Il presicknte [OSCURATO:PERSONA] lisi D E P [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano il lungo ed argomentato percorso logico con cui il giudice d'appello ha ritenuto non poter essere ulteriormente ridotta la pena rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così déciso il 11 maggio 2023. Il consigliere estensore Il presicknte [OSCURATO:PERSONA] lisi D E P [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 27522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris