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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01686/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e a fronte di una motivazione congrua e adeguata che ha evidenziato la pluralità di elementi sui cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale, è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Nella specie la Corte territoriale ha evidenziato i precedenti penali, anche recenti, da cui ricorrente è gravata, ritenendoli indicativi una personalità dedita a delinquere (pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e a fronte di una motivazione congrua e adeguata che ha evidenziato la pluralità di elementi sui cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale, è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Nella specie la Corte territoriale ha evidenziato i precedenti penali, anche recenti, da cui ricorrente è gravata, ritenendoli indicativi una personalità dedita a delinquere (pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre
Sentenza Cassazione n. 01686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris