CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12568/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186); che non ricorre alcuna violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., atteso che il potere del giudice dell'impugnazione, nel valutare la dosimetria della pena, si riespande, una volta esclusoMi reati originariamente avvinti dalla continuazione, con piena discrezionalità nel valutare l'unico fatto residuo ascritto (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i