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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27492/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione con precedenti pronunce del giudice della cognizione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che in tre delle cinque sentenze per cui il ricorrente è stato condannato è stata riconosciuta una continuazione interna tra le varie fattispecie oggetto di quei singoli giudizi, laddove il ricorso è impostato sull'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti delle tre sentenze citate con cui sarebbe asseritamente in contrasto il mancato riconoscimento dell'ulteriore continuazione tra le due ulteriori sentenze citate nell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione con precedenti pronunce del giudice della cognizione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che in tre delle cinque sentenze per cui il ricorrente è stato condannato è stata riconosciuta una continuazione interna tra le varie fattispecie oggetto di quei singoli giudizi, laddove il ricorso è impostato sull'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti delle tre sentenze citate con cui sarebbe asseritamente in contrasto il mancato riconoscimento dell'ulteriore continuazione tra le due ulteriori sentenze citate nell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 27492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris