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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12753/2026

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a requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Sulmona, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudiziodi legittimità, in favore dello Stato;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Sulmona, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo perl’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di Appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale diSulmona in data 1 dicembre 2022, appellata dal Procuratore generale e dallaparte civile M.A. , ha dichiarato H.G. eD.M. responsabili ai soli fini civili del fatto oggetto diimputazione, riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 643 cod. pen.,condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore della M.A. ,liquidati in euro 33.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5novembre 2015 fino all’effettivo soddisfo.La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello della Procuragenerale perché, dopo la pronuncia di assoluzione, era maturata l’estinzionedel reato per prescrizione, con conseguente mancanza di interesse concretodel Pubblico ministero alla riforma della decisione di primo grado; aveva,quindi, provveduto sull’appello della parte civile, accogliendolo, previo rinnovodell’istruttoria dibattimentale, mediante l’escussione di due testi.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [...]H.G. , sulla base di tre motivi:erronea applicazione degli artt. 573-ter e 578 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla decisione della Corte di appello sulla pretesa dellaparte civile, trattandosi di statuizione riservata al giudice civile, al quale gli attidovevano essere trasmessi, nel rispetto della normativa introdotta dalla cd.riforma Cartabia, in vigore alla data dell’impugnazione;erronea applicazione dell’art. 643 cod. pen. e vizio di motivazione circa laresponsabilità del ricorrente, all’epoca dei fatti ventenne, in mancanza di provecirca la condotta di induzione, tali non potendosi ritenere le dichiarazionitestimoniali della parte civile, in evidente stato di deficienza psichica, comeriportato in più punti della sentenza di secondo grado;erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen. per l’ingiustificata esclusionedella causa di non punibilità, essendo il ricorrente nipote e, quindi, discendentedella persona offesa.3.

La parte civile in data 16 febbraio 2026 ha fatto pervenire memoriadifensiva argomentando in ordine all’infondatezza dei motivi e concludendoper l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso come da nota scritta, sintetizzata inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente, pur indicando quale norma violata l’art. 573-ter cod. proc.pen. (norma estranea al codice di rito), fa chiaramente riferimento alladisposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendonel’applicazione alla fattispecie in esame, in quanto norma “vigente alla data deldeposito del gravame” della parte civile (pag. 4 del ricorso).La norma stabilisce che quando la sentenza è impugnata per i soli interessicivili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non èinammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o allasezione civile competente, che decide sulle questioni civile utilizzando le proveacquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudiziocivile.Il ricorrente non considera tuttavia il principio di diritto affermato dalleSezioni Unite, secondo cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdottodall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per isoli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione diparte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, qualedata di entrata in vigore della citata disposizione (Sez.

U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036-01).Nel caso di specie, quindi, non rileva ai fini dell’applicazione dellanormativa richiamata la data di proposizione dell’appello, ma quella dicostituzione di parte civile, intervenuta in epoca antecedente all’entrata invigore della suddetta disposizione, il 30 dicembre 2022, in quanto la sentenzadi primo grado risulta emessa in precedenza (1 dicembre 2022).In definitiva, competeva alla Corte di appello, nella sede penale,pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla parte civile.2.

Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimitàperché tende ad una rilettura delle risultanze istruttorie, che, a giudizio dellacorte territoriale, hanno “comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, chegli imputati H.G. e D.M. abbiano realizzato lacondotta delittuosa loro ascritta in danno delle parte civile” (pag. 6 dellasentenza impugnata).Con motivazione immune da vizi logici, è stato infatti evidenziato lo statodi deficienza psichica della vittima, affetta da un disturbo psicotico paranoide- secondo la diagnosi acquisita nel corso del giudizio – e l’incapacità dellastessa di provvedere in via autonoma agli atti di ordinaria amministrazione, sìda rendersi necessaria la nomina di un amministratore di sostegno; la condottadi induzione del ricorrente, nipote del soggetto vulnerabile, responsabile,unitamente al D.M. , nell’arco di sette mesi, di consistenti ammanchi dicassa (prelievo di rilevanti somme di danaro dai conti intestati allaM.A. ) e di spese ingiustificate (pagamenti con carte di credito) rispettoal regime di vita assai parco di quest’ultima; il rapporto squilibrato fra vittima– il cui stato di deficit psichico era oggettivamente riconoscibile da chiunqueavesse rapporti con lei (in tal senso tutte le testimonianze rese nel corsodell’istruttoria) – e l’imputato che, in occasione della morte della madre, siavvicinò alla M.A. , inducendola a compiere atti dannosi; l’esclusione diintenti di liberalità, riconducibili ad una consapevole volontà della donna.2.1.

Ha sostenuto al riguardo il Procuratore generale nella requisitoria inimpugnata che la valutazione della responsabilità civile è stata condottasecondo criteri penalistici” e che “non risulta se la Corte di appello abbiacondotto la propria valutazione ai sensi dell’art. 185 c.p. ovvero ex art. 2043c.c., risolvendosi la motivazione nell’affermazione che l’odierno ricorrente èresponsabile, agli effetti civili, del reato a lui ascritto”; ha concluso pertantocon la richiesta di annullamento con rinvio al giudice civile competente,richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice penale, ai finidell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazionedella parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare ipresupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma ètenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5,n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01).L’assunto non è condivisibile, in relazione alla fattispecie in esame.E’ principio ormai consolidato che in tema di giudizio di appello instauratoa seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato,il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazionedelle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del"più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quelloprocessual-penalistico dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", posto chel'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto dellamancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibilel'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità direcuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificareulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciatidalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica (Sez. 3, n.45810 del 14/11/2024, P., Rv. 287215 – 02).Le stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 22065 del 4 giugno 2021, Cremonini,Rv. 281228) hanno in proposito affermato (in motivazione) che «verificatosiun giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all’illecito civile torninoad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto sucui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e nonla sanzione penale ... [omissis] ...

La natura autonoma del giudizio civilecomporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regoleprocessuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione delladiversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e deidiversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.

Il giudizio penale metteal centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis,quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamenteprotette.

In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell'“al di là diogni ragionevole dubbio”, bensì quello della “probabilità prevalente” e del “piùprobabile che non”».E’ noto che la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio",consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorioacquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualitàremote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerumnatura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti privadi effettivo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi in un ordine dicausalità possibile (cfr., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv.288272 – 01)Secondo lo standard della “probabilità prevalente” e “del più probabile chenon” il giudice di merito è tenuto, invece, dapprima, a eliminare, dal noverodelle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero dellepossibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilitàdi un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesiritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di confermadagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la vestedi probabilità prevalente (in tal senso Sezioni Unite, Cremonini, cit.).È evidente, quindi, che ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo eoggettivo dell'illecito ex art. 2043 cod. civ., i criteri di accertamento dellaresponsabilità civile non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni divalutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale (intal senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 25917 del 15/10/2019 - Rv. 655376 - 02), conla conseguenza che il giudizio effettuato alla stregua del criterio dell’”al di là diogni ragionevole dubbio” risulta più garantista per il ricorrente.Nella fattispecie in esame la condanna al risarcimento del danno cagionatoalla parte civile si basa – come sottolineato in precedenza – sulla responsabilitàdi H.G. secondo le strette maglie della valutazione penalistica,essendo stato accertato, senza possibilità di plausibili ricostruzioni alternative,che la sua condotta illecita determinò il danno lamentato dalla vittima, nellaconsapevolezza dell’agente di avervi dato causa, laddove secondo lo standarddella probabilità prevalente sarebbe stato sufficiente ai fini della prova delnesso causale che la derivazione dell’evento dalla condotta del danneggiantesi presentasse più verosimile della sua negazione, alla luce delle proveacquisite.In definitiva, il criterio applicato risulta più favorevole per l’accertamentodi responsabilità del ricorrente ai fini civili ed esclude violazioni della regolaprocessuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria.3.

La richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali èinammissibile in quanto contenuta nella memoria depositata tardivamente,oltre il termine di quindici giorni liberi, prima dell'udienza del 25 febbraio 2026,previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (l’atto difensivo, datata 13febbraio 2026, è pervenuto a mezzo pec il 16 febbraio 2026) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.

Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA] BeltraniDispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che siaapposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento,un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presentesentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati in sentenza.Il PresidenteSergio Beltrani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Sulmona, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudiziodi legittimità, in favore dello Stato;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Sulmona, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo perl’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di Appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale diSulmona in data 1 dicembre 2022, appellata dal Procuratore generale e dallaparte civile M.A. , ha dichiarato H.G. eD.M. responsabili ai soli fini civili del fatto oggetto diimputazione, riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 643 cod. pen.,condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore della M.A. ,liquidati in euro 33.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5novembre 2015 fino all’effettivo soddisfo.La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello della Procuragenerale perché, dopo la pronuncia di assoluzione, era maturata l’estinzionedel reato per prescrizione, con conseguente mancanza di interesse concretodel Pubblico ministero alla riforma della decisione di primo grado; aveva,quindi, provveduto sull’appello della parte civile, accogliendolo, previo rinnovodell’istruttoria dibattimentale, mediante l’escussione di due testi.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [...]H.G. , sulla base di tre motivi:erronea applicazione degli artt. 573-ter e 578 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla decisione della Corte di appello sulla pretesa dellaparte civile, trattandosi di statuizione riservata al giudice civile, al quale gli attidovevano essere trasmessi, nel rispetto della normativa introdotta dalla cd.riforma Cartabia, in vigore alla data dell’impugnazione;erronea applicazione dell’art. 643 cod. pen. e vizio di motivazione circa laresponsabilità del ricorrente, all’epoca dei fatti ventenne, in mancanza di provecirca la condotta di induzione, tali non potendosi ritenere le dichiarazionitestimoniali della parte civile, in evidente stato di deficienza psichica, comeriportato in più punti della sentenza di secondo grado;erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen. per l’ingiustificata esclusionedella causa di non punibilità, essendo il ricorrente nipote e, quindi, discendentedella persona offesa.3. La parte civile in data 16 febbraio 2026 ha fatto pervenire memoriadifensiva argomentando in ordine all’infondatezza dei motivi e concludendoper l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso come da nota scritta, sintetizzata inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente, pur indicando quale norma violata l’art. 573-ter cod. proc.pen. (norma estranea al codice di rito), fa chiaramente riferimento alladisposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendonel’applicazione alla fattispecie in esame, in quanto norma “vigente alla data deldeposito del gravame” della parte civile (pag. 4 del ricorso).La norma stabilisce che quando la sentenza è impugnata per i soli interessicivili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non èinammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o allasezione civile competente, che decide sulle questioni civile utilizzando le proveacquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudiziocivile.Il ricorrente non considera tuttavia il principio di diritto affermato dalleSezioni Unite, secondo cui l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdottodall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per isoli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione diparte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, qualedata di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036-01).Nel caso di specie, quindi, non rileva ai fini dell’applicazione dellanormativa richiamata la data di proposizione dell’appello, ma quella dicostituzione di parte civile, intervenuta in epoca antecedente all’entrata invigore della suddetta disposizione, il 30 dicembre 2022, in quanto la sentenzadi primo grado risulta emessa in precedenza (1 dicembre 2022).In definitiva, competeva alla Corte di appello, nella sede penale,pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla parte civile.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimitàperché tende ad una rilettura delle risultanze istruttorie, che, a giudizio dellacorte territoriale, hanno “comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, chegli imputati H.G. e D.M. abbiano realizzato lacondotta delittuosa loro ascritta in danno delle parte civile” (pag. 6 dellasentenza impugnata).Con motivazione immune da vizi logici, è stato infatti evidenziato lo statodi deficienza psichica della vittima, affetta da un disturbo psicotico paranoide- secondo la diagnosi acquisita nel corso del giudizio – e l’incapacità dellastessa di provvedere in via autonoma agli atti di ordinaria amministrazione, sìda rendersi necessaria la nomina di un amministratore di sostegno; la condottadi induzione del ricorrente, nipote del soggetto vulnerabile, responsabile,unitamente al D.M. , nell’arco di sette mesi, di consistenti ammanchi dicassa (prelievo di rilevanti somme di danaro dai conti intestati allaM.A. ) e di spese ingiustificate (pagamenti con carte di credito) rispettoal regime di vita assai parco di quest’ultima; il rapporto squilibrato fra vittima– il cui stato di deficit psichico era oggettivamente riconoscibile da chiunqueavesse rapporti con lei (in tal senso tutte le testimonianze rese nel corsodell’istruttoria) – e l’imputato che, in occasione della morte della madre, siavvicinò alla M.A. , inducendola a compiere atti dannosi; l’esclusione diintenti di liberalità, riconducibili ad una consapevole volontà della donna.2.1. Ha sostenuto al riguardo il Procuratore generale nella requisitoria inimpugnata che la valutazione della responsabilità civile è stata condottasecondo criteri penalistici” e che “non risulta se la Corte di appello abbiacondotto la propria valutazione ai sensi dell’art. 185 c.p. ovvero ex art. 2043c.c., risolvendosi la motivazione nell’affermazione che l’odierno ricorrente èresponsabile, agli effetti civili, del reato a lui ascritto”; ha concluso pertantocon la richiesta di annullamento con rinvio al giudice civile competente,richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice penale, ai finidell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazionedella parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare ipresupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma ètenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5,n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01).L’assunto non è condivisibile, in relazione alla fattispecie in esame.E’ principio ormai consolidato che in tema di giudizio di appello instauratoa seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato,il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazionedelle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del"più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quelloprocessual-penalistico dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", posto chel'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto dellamancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibilel'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità direcuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificareulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciatidalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica (Sez. 3, n.45810 del 14/11/2024, P., Rv. 287215 – 02).Le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 22065 del 4 giugno 2021, Cremonini,Rv. 281228) hanno in proposito affermato (in motivazione) che «verificatosiun giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all’illecito civile torninoad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto sucui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e nonla sanzione penale ... [omissis] ... La natura autonoma del giudizio civilecomporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regoleprocessuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione delladiversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e deidiversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale metteal centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis,quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamenteprotette. In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell'“al di là diogni ragionevole dubbio”, bensì quello della “probabilità prevalente” e del “piùprobabile che non”».E’ noto che la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio",consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorioacquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualitàremote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerumnatura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti privadi effettivo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi in un ordine dicausalità possibile (cfr., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv.288272 – 01)Secondo lo standard della “probabilità prevalente” e “del più probabile chenon” il giudice di merito è tenuto, invece, dapprima, a eliminare, dal noverodelle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero dellepossibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilitàdi un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesiritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di confermadagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la vestedi probabilità prevalente (in tal senso Sezioni Unite, Cremonini, cit.).È evidente, quindi, che ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo eoggettivo dell'illecito ex art. 2043 cod. civ., i criteri di accertamento dellaresponsabilità civile non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni divalutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale (intal senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 25917 del 15/10/2019 - Rv. 655376 - 02), conla conseguenza che il giudizio effettuato alla stregua del criterio dell’”al di là diogni ragionevole dubbio” risulta più garantista per il ricorrente.Nella fattispecie in esame la condanna al risarcimento del danno cagionatoalla parte civile si basa – come sottolineato in precedenza – sulla responsabilitàdi H.G. secondo le strette maglie della valutazione penalistica,essendo stato accertato, senza possibilità di plausibili ricostruzioni alternative,che la sua condotta illecita determinò il danno lamentato dalla vittima, nellaconsapevolezza dell’agente di avervi dato causa, laddove secondo lo standarddella probabilità prevalente sarebbe stato sufficiente ai fini della prova delnesso causale che la derivazione dell’evento dalla condotta del danneggiantesi presentasse più verosimile della sua negazione, alla luce delle proveacquisite.In definitiva, il criterio applicato risulta più favorevole per l’accertamentodi responsabilità del ricorrente ai fini civili ed esclude violazioni della regolaprocessuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria.3. La richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali èinammissibile in quanto contenuta nella memoria depositata tardivamente,oltre il termine di quindici giorni liberi, prima dell'udienza del 25 febbraio 2026,previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (l’atto difensivo, datata 13febbraio 2026, è pervenuto a mezzo pec il 16 febbraio 2026) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA] BeltraniDispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che siaapposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento,un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presentesentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati in sentenza.Il PresidenteSergio Beltrani
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