CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 25452/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1843 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 21/05/2021 R.G.N. 2204/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 29734/2021Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito proposto daN umero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25452/2026Pinto [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la contestazionDeat a pubblicazione 16/09/2026dell’inosservanza del minimale contributivo circa lacorresponsione di retribuzioni inferiori al contratto collettivoprovinciale di lavoro per i lavoratori agricoli nella Provincia diBari ed il recupero di indebite agevolazioni erogate da INPS perimprenditori agricoli ex art. 9-ter co. 3 L.608/1996, la Corted’appello di Bari ha confermato il parziale accoglimentodell’originario ricorrente riducendo da € 95.778,35 ad €15.304,95 la pretesa dell’INPS, facendo riferimento alla normacalmieratrice di cui all’art. 6 comma 10 L. 389/1989 sulla perditadi riduzioni per i lavoratori che siano stati retribuiti con importiinferiori a quelli contrattuali. L’INPS ne aveva lamentatol’erronea applicazione riferendosi quella norma soltanto alleagevolazioni previste a titolo di fiscalizzazione oneri sociali esgravi contributivi per i territori del Mezzogiorno, a frontedell’intervenuta abrogazione della fiscalizzazione a decorrere dal1/1/1998; la Corte, ritenuta ex art. 6 co. 9 L. 389/89 ladecadenza dal diritto alla fiscalizzazione e sgravi per i lavoratorinon denunciati o denunciati con orari e giornate inferiori aquanto effettivamente svolto, ha ritenuto applicabile la normadi cui all’art. 6 co. 10 cit. (cd. norma calmieratrice) introdottaper evitare effetti distorti della normativa sugli sgravi, sì daevitare che anche lievi inadempienze possano determinare laperdita totale dei benefici, in misura sproporzionata. Sostiene laCorte di merito che la citata normativa è di carattere generale,applicabile nel settore agricolo, come si ricaverebbe dall’art. 9-ter comma 3 del D.L. 503/96, secondo il quale “le agevolazionicontributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori dilavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali dicategoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”senza escludere l’applicazione del comma 10 dell’art. Nu6m eroL r.e gistro generale 29734/2021Numero sezionale 1843/2026389/89, dall’art. 4 d.lgs. 146/97 col quale è stato abbanNdumoenroa dti ora ccolta generale 25452/2026il salario medio convenzionale ed è stato ancorato l’imponibiDleat a pubblicazione 16/09/2026contributivo nel settore agricolo alla retribuzione contrattualeindividuata dall’art. 1 co.1 d.l. 338/89, e dall’art. 5 d.l. 510/95che ha disciplinato i contratti di riallineamento, “largamenteapplicati nel settore agricolo”, prevedendo espressamente ladisapplicazione dell’art. 6 del d.l. 338/89 senza perdita di sgravi.Inoltre, anche INPS conviene che l’art. 6 co. 10 L. 389/89 sianorma tuttora vigente, anche per l’’art. 15 Preleggi in mancanzadi una legge successiva incompatibile con la precedente, edinfine, v’è Circolare n. 2 del 18/7/17 secondo la quale lefiscalizzazioni degli oneri sociali e le riduzioni contributive nonspettano soltanto in relazione ai lavoratori per i quali non sianostati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente aduna durata pari ai periodi di inosservanza.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSaffidandosi ad un unico motivo; la parte privata non sicostituisce restando intimata.3. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, all’esito della camera di consiglio,di dover rimettere la discussione alla pubblica udienza per leseguenti ragioni.CONSIDERATO CHE1.L’INPS deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 co.2 d.lgs. 375/93 neltesto sostituito dall’art. 9-ter del d.l. 510/1996 conv. con mod.,in L. 608/1996, dell’art. 6 co.10 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/89e dell’art. 10 L. 67/1988, per avere la Corte d’appello ritenutoNumero registro generale 29734/2021di non applicare l’art. 20, 2 comma, d.lgs. 375/1993 che, neNl umero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25452/2026testo vigente ratione temporis, commina la decadenza integraDleat a pubblicazione 16/09/2026dalle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoroagricolo, bensì ha applicato l’art. 6 co.10 d.l. 338/89 in tema difiscalizzazione oneri sociali. Nel verbale ispettivo INPS avevarevocato la totalità delle agevolazioni contributive ai sensidell’art. 20 co.2 d.lgs. 375/1993 e, in appello, aveva sostenutoche la norma applicata dal tribunale (c.d. norma calmieratrice)non fosse applicabile sia perché riguardante unicamente lafiscalizzazione degli oneri sociali e non gli sgravi contributivi, siaperché unica disciplina applicabile è quella dell’art. 20 co.2 d.lgs.375/93 sulla razionalizzazione dei sistemi di accertamento deilavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi. L’INPS escludeche l’art. 6 comma 10 d.l. 338/89 sia una norma di valenzagenerale in quanto è norma di stretta interpretazione, nonderogabile dalle parti, e grava sul datore l’onere di provare lasussistenza dei requisiti rispetto alla fattispecie invocata;inoltre, la fiscalizzazione oneri sociali all’epoca dei fatti di causa(2006/2010) era stata espunta dall’ordinamento a seguito dellasoppressione dal 1998 dei contributi sanitari ed altrecontribuzioni destinate al SSN conseguentemente allaintroduzione di IRAP; quindi la riduzione contributiva riguardavasoltanto il contributo dell’art. 10 L. 67/1988 (contributo per ilSSN) e la norma calmieratrice riguardava unicamente lafiscalizzazione oneri sociali.2. Le questioni sollevate dall’istituto ricorrente attengono ad unainterpretazione sistematica della normativa in esame, tendentead una estensione applicativa, per platea di beneficiari e peragevolazioni contributive, dell’ambito normativo dell’art. 6 co.10 d.l. 338/89, conv. in L. 389/1989, sulla limitazione dellaperdita delle riduzioni di cui ai precedenti commi dell’art. 6 cit.Numero registro generale 29734/2021(commi da 1 a 8), non spettanti per i lavoratori che rientranoN umero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25452/2026nei casi del comma 9 (lavoratori al nero, denunciati per ore Deat a pubblicazione 16/09/2026giornate in misura inferiore, retribuiti in misura inferiore allacontrattazione collettiva). L’applicazione della fattispecie inesame alle agevolazioni contributive stabilite per i datori dilavoro agricolo merita un approfondimento in pubblica udienza,in ragione della disciplina decadenziale delle agevolazionicontributive previste per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.20 d.lgs. 375/93, come mod. da art. 9-ter co. 2 L.608/96, inrelazione alla precedente normativa sulle riduzioni contributivedi cui all’art. 6 D.L. 338/89 conv. in L. 389/1989 nel cui ambitoil comma 10 aveva introdotto il predetto limite alla perdita dellariduzione.2.1 - Si osservi che tale ultima questione non risultaspecificamente trattata nel precedente giurisprudenzialeesaminato da questa Corte con ord. n. 11762/2024 laddove ilrichiamo alle previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6 L. 389/89 èvolto alla commisurazione della entità della sanzione alla entitàdella violazione, restando opportuna una specifica riflessionesulla indicazione del tetto alla perdita della riduzione (cd. normacalmieratrice) che, come previsto nell’ultimo periodo del comma10, “non può superare il maggiore importo tra contribuzioneomessa e retribuzione non corrisposta”. E trattasi di questionerilevante nel caso in esame in cui la Corte di merito haparzialmente ridotto l’agevolazione perduta.3. Il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali si presta, infine,anche a confronto con le agevolazioni e sgravi contributivi edalla natura (di carattere generale o di stretta interpretazione)della disposizione sulla norma da ultimo citata, ove ritenutaapplicabile all’imprenditore agricolo.Numero registro generale 29734/20214. Non ultima, è opportuna anche un’ulteriore riflessioneN umero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25452/2026sull’oggetto della contribuzione richiamata al primo commDaat a pubblicazione 16/09/2026dell’art. 6 L. 389/1989, inerente alle contribuzioni destinate alservizio sanitario nazionale ed alla contestata sussistenza deirequisiti della fattispecie invocata in materia di fiscalizzazioneoneri sociali, ratione temporis vigente, come indicato a pag. 8del ricorso.5. Dato il rilievo nomofilattico delle questioni poste, suscettibilidi ripetizione in casi simili, si rinvia la causa a nuovo ruolo perla trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioniposte dai motivi di ricorso, con riferimento all’ambito applicativodell’art. 6 L. 389/89, rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito