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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40449/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17990/24 Schinocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo e terzo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Ritenuto inoltre che quanto al secondo e quarto motivo di ricorso essi risultano riproduttivi delle censure avanzate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha fornito congrua risposta, dovendosi ricordare che determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perché non citato all'udienza dibattimentale (Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L., Rv. 247878); Ritenuto infine che, in relazione al quinto motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione delle pene sostitutive, la Corte ha ampiamente argomentato circa lo sfavorevole giudizio prognostico in tal senso impeditivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17990/24 Schinocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo e terzo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Ritenuto inoltre che quanto al secondo e quarto motivo di ricorso essi risultano riproduttivi delle censure avanzate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha fornito congrua risposta, dovendosi ricordare che determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perché non citato all'udienza dibattimentale (Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L., Rv. 247878); Ritenuto infine che, in relazione al quinto motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione delle pene sostitutive, la Corte ha ampiamente argomentato circa lo sfavorevole giudizio prognostico in tal senso impeditivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 40449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris