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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44531/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 21 Aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di applicazione della recidiva, nonché in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio.

La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (rapina) e i sintomi di mancata inosservanza delle prescrizioni di legge (evasione) e della distanza temporale tra gli stessi.

La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della struttura rudimentale, ma organizzata dell'attività di cessione, della personalità del reo e dell'assenza di ulteriori elementi da valorizzare, tenuto conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità;

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 21 Aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di applicazione della recidiva, nonché in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (rapina) e i sintomi di mancata inosservanza delle prescrizioni di legge (evasione) e della distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della struttura rudimentale, ma organizzata dell'attività di cessione, della personalità del reo e dell'assenza di ulteriori elementi da valorizzare, tenuto conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità; 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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