CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45055/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Grl 1.'121122 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avversoa121~emessail 17/12/2023 dal Tribunale di Bologna, con ila quale è stata rigettata l'impugnazione proposta avverso il decreto con cui era stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia. La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod.proc.civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all' altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estenson I