CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 5762/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, DPR. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), là dove ai fini della intensità del dolo ha valorizzato - in maniera non manifestamente illogica - la circostanza che il ricorrente ha realizzato i reati per cui si procede mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2024 Il Consigliere este