CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],2026 rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2211 - controricorrenti -avverso la sentenza n. 25/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/01/2024 R.G.N. 574/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha condannato l’Azienda sanitaria locale di Frosinone (diNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026seguito anche Asl) a risarcire alle sue dipendenti [OSCURATO:PERSONA] MariaLuisa, [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] i danni da esse subiti pereffetto della dequalificazione professionale dedotta, per esserestate adibite in maniera continuativa e prevalente a mansioniinferiori rispetto alla qualifica rivestita di infermiereprofessionali.Con tale sentenza la Corte territoriale ha parzialmente accoltol’appello presentato da tali lavoratrici nei confronti dellaanzidetta Asl avverso la sentenza di primo grado, pronunciatail 2.11.2022 del Tribunale di Frosinone, che aveva invecerespinto la loro domanda risarcitoria, senza procedere adalcuna attività istruttoria, avendo ritenuto che la causa avessenatura documentale.2. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Asl diunico motivo, illustrato da memoria.3. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo ed unico motivo di ricorso, la Asl di Frosinoneha censurato la sentenza impugnata denunciando violazionedegli artt. 2103 e 2697 c.c., 115, 347 e 420 c.p.c., ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., evidenziando di aver reiterato, insede di costituzione in appello, le richieste istruttorie avanzatein primo grado e che le stesse, ciononostante, non erano statevalutate dal giudice del gravame.2. Rileva in primo luogo la Corte che nel ricorso, laformulazione di tale motivo è stata preceduta da una parte(pagg. da 3 a 10) intitolata «Infondatezza della domanda», alcui interno la ricorrente ha svolto alcune considerazioniNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026sull’illegittimità della sentenza impugnata perché essa «nontiene conto della disciplina legale in ordine all’esattoadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro,nonché delle regole in ordine alla ripartizione dell’onere dellaprova e dell’effetto devolutivo dell’appello; tutte norme cheviola e, in via subordinata, applicata falsamente».3. Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità di taleparte del ricorso, ricompresa nell’ambito dei «Motivi», sulpresupposto che essa riguarda questioni di fatto da ritenersiinammissibili e precluse nel giudizio di legittimità, nonpotendosi nuovamente tornare su questioni già decise nelmerito, e per le quali peraltro non risulta formulatoesplicitamente e validamente alcun motivo di ricorso.4. Tale eccezione è infondata, poiché tale parte del ricorso puòessere considerata come volta a fornire un inquadramentogenerale del quadro normativo di riferimento rilevante ai finidella valutazione dei fatti dedotti, come desumibile dalla frase«Prima di entrare nel merito degli errori commessi dalla Corted’Appello di Roma, si reputa opportuno svolgere qualcheconsiderazione sulla disciplina legale e contrattual-collettivarilevante nel giudizio, come applicata dalla giurisprudenza diCodesta Ecc.ma Corte, per evidenziare l’infondatezza delladomanda erroneamente accolta in fase di appello».4.1. Come tale, la parte in questione non va considerata comeautonomo motivo di ricorso, che richiede il preventivo riscontrodei profili di ammissibilità previsti per il ricorso per cassazione.5. A tale riscontro deve invece procedersi per quanto riguardail primo, ma in realtà unico, motivo di ricorso formulato dallaricorrente ed in precedenza richiamato.Numero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/20266. Tale motivo, volto a far valere la violazione e falsaapplicazione di diverse disposizioni di legge, ex art. 360, co. 1,n. 3), c.p.c. presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.7. Questa Corte ha più volte affermato che il ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., hal’onere, a pena d'inammissibilità della censura, non solo diindicare le norme che si assumono violate, ma anche, esoprattutto, di svolgere specifiche argomentazioni, intellegibilied esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual mododate affermazioni in diritto, contenute nella sentenzaimpugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicatenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione dellestesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,Cass., S.U. n. 23745/2020, Cass. n. 10407/2025): èinammissibile, quindi, la denuncia di violazione e falsaapplicazione di una serie di articoli meramente enunciata nellarubrica del motivo, che non trova però sviluppo argomentativonel corpo del medesimo (Cass. S.U., n. 25392/2019).7.1. Nel motivo in esame non è stato in alcun modo richiamatoil contenuto precettivo di diverse disposizioni asseritamenteviolate, quali gli artt. 115, 347 e 420 c.p.c., né sono statesvolte specifiche argomentazioni volte a evidenziare in chemodo la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto conle medesime disposizioni.7.2. Parte ricorrente, al riguardo, ha dedotto che la sentenza èillegittima perché non ha tenuto né di quanto dedotto nelricorso introduttivo dai lavoratori e di quanto allegato inmemoria di costituzione dalla ASL sia in primo che in secondogrado, senza che fossero state avanzate contestazioni alNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026riguardo, né delle istanze istruttorie articolate nel giudizio diprimo grado e ribadite in appello, le quali non sono stateneppure valutate.7.3. Se con tale deduzione la ricorrente ha inteso dolersi diun’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanzaintrodotta in giudizio, deve allora rilevarsi che una taledoglianza si risolve in realtà nella violazione dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la quale integraun difetto di attività del giudice di secondo grado, che deveessere fatto valere ex art. 360 n. 4 c.p.c. e non con la denunciadella violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (intal senso Cass. n. 22759/2014; v. pure, più recentemente,Cass. n. 4810/2025), nemmeno proposto in questa sede.8. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., occorrealtresì tener conto del consolidato orientamento di legittimità(cfr. Cass. S.U. n. 20867/2020) secondo cui, per dedurre laviolazione di tale disposizione è necessario denunciare che ilgiudice abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la sua violazioneegli deve avere giudicato o contraddicendo espressamente laregola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverlaosservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicandosulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invecedi sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio.8.1. Nel caso in esame però il giudice di secondo grado non èincorso in alcuna di tale violazioni, non avendo affermato dinon dover osservare la disposizione in esame o di doverNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026decidere la causa sulla base di prove disposte d’ufficio, avendoin realtà deciso la controversia sulla base della ripartizionedegli oneri probatori, ponendo a fondamento della propriadecisione la mancata osservanza dell’onere, ricadente sullaparte datoriale, di dimostrare l’esatto adempimento degliobblighi posti a suo carico dall’art. 2103 c.c., inquadrati nellospecifico contesto del pubblico impiego contrattualizzato.8.2. Le censure in proposito mosse risultano perciò infondate,e a diverse conclusioni non si può pervenire neanche sulla basedella deduzione secondo cui le allegazioni svolte dalla Asl nonerano state contestate dalle lavoratrici.8.3. Al di là della genericità di tale deduzione, in proposito sideve considerare che spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione (v.Cass. n. 36/2019 e Cass. n. 27490/2019), la cui valutazionenon è perciò sindacabile in cassazione.9. Decidendo nel modo prima descritto, la Corte territoriale nonè incorsa nemmeno nella violazione dell’art. 2697 c.c., la qualeè censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).9.1. La Corte territoriale, nell’affermare che ricadevasull’odierna ricorrente l’onere, non assolto, di dimostrare diavere assegnato alle sue dipendenti esclusivamente mansioniinfermieristiche, proprie della categoria di appartenenza, oNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026comunque mansioni a questa riconducibili in misura prevalenteed assorbente, si è attenuta ai principi più volte enunciati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui, a frontedell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamentoo di una dequalificazione riconducibile ad un inesattoadempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensidell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere diprovare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso laprova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazioneovvero attraverso la prova che questa è stata giustificata dallegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o, comunque, inbase al principio generale risultante dall'art. 1218 c.c., daun'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui nonimputabile (Cass. n. 48/2024, Cass. n. 4766/06, Cass. n.4211/2016).9.2. L’esistenza di un tale onere a carico dell’odierna ricorrentepuò essere affermata a maggior ragione alla luce dellagiurisprudenza, considerata anche dalla decisione impugnata,consolidatasi con riferimento alle condizioni alle quali èconsentita l’adibizione del pubblico dipendente a mansioniinferiori rispetto a quelle di assegnazione, possibile solo nelcaso in cui esse non siano completamente estranee alla suaprofessionalità e ricorra un’obiettiva esigenza, organizzativa odi sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che larichiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto aquelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto,essa sia meramente occasionale, fermo restando losvolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti(v. Cass. n. 12128/2025, pronunciata proprio con riferimentoNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026all’assegnazione di mansioni inferiori ad infermieri della sanitàpubblica, Cass. n. 19419/2020, Cass. n. 17774/2006).9.3. La violazione dell’art. 2697 c.c., non può essere affermatanemmeno sulla base dell’ulteriore deduzione della ricorrentesecondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamentestatuito che nella memoria di costituzione depositata in appellodalla Asl «non era stata articolata alcuna istanza di prova,neanche sotto la forma della reiterazione di istanze giàproposte in primo grado (art. 346 cpc)», non considerando chein detta memoria, a pag. 16 era stata reiterata la richiesta diammissione della prova testimoniale già avanzata nellamemoria difensiva di primo grado.10. Tale deduzione risulta infatti infondata.10.1. Le odierne controcorrenti hanno contestato la circostanzadedotta producendo, unitamente al controricorso, l’anzidettamemoria di costituzione in appello sub doc. n. 3, della qualehanno riassunto la parte di specifico interesse, deducendo cheessa «riporta solamente un indice atti e documenti».10.2. In effetti alla pagina 16 di detta memoria, diversameneda quanto dedotto dalla ricorrente, non figura alcunareiterazione della prova per testi chiesta in primo grado, sicchéla censura anzidetta deve ritenersi infondata.11. Parimenti infondata risulta la censura relativa allaviolazione dell’art. 2013 c.c., non potendosi affermare, in baseagli insegnamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati,che tale disposizione non prevede l’obbligo del datore di lavorodi provare il corretto adempimento dell’obbligazione relativaall’assegnazione delle mansioni al lavoratore, ma solo l’onereNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026di contestare quanto ex adverso dedotto dai dipendenti cheallegano l’inadempimento di tale obbligazione.12. In base a tali considerazioni, il ricorso nel suo complessodeve essere rigettato.13. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellaparte controricorrente, liquidate in euro 5.600,00 percompensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis di detto art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 7433/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 22458/2026Data pubblicazione 30/06/2026