CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ragioniere k, commercialista, per il delitto di ban,carotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 17 b dell'imputazione) a lui ascritta, a titolo di extraneus, per aver concorso, con gli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA], nel cagionare il fallimento della predetta società (dichiarato il 22 dicembre 2008), attraverso la sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 7 della rubrica) e la conseguente evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Con la medesima sentenza la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati tributari ascritti (anche) all'imputato (capi lb, 2, 7, 10, 19), confermando, ai soli effetti civili, la condanna di Della Tomba per il delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 7); quindi ha proceduto alla conseguente rideterminazione della pena principale e di quelle accessorie, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di un contributo materiale offerto dall'imputato nella realizzazione del reato fiscale di cui al capo 7) e, quindi, del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 17 b). Si sostiene che la Corte di appello: - non avrebbe indicato con precisione quali elementi comprovassero il coinvolgimento del ricorrente nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]; - non avrebbe esaminato i motivi di appello e il primo dei motivi aggiunti depositati il 27 febbraio 2021 che muoveva tre ordini di censure in punto di indicazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA]; erronea interpretazione delle dichiarazioni di Caliaro (originario coimputato che aveva definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen.) il quale avrebbe esonerato da responsabilità [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe ammesso di aver provveduto da solo alla distruzione delle fatture della [OSCURATO:PERSONA]; - non avrebbe chiarito quali prove militassero nel senso della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato tributario. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza di un consapevole apporto materiale alla causazione del fallimento. In sostanza si contesta che l'imputato si fosse rappresentato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e che avesse voluto concorrere nella altrui condotta criminosa. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni scritte con articolate argomentazioni, inoltre ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, due ulteriori atti:- il 5 aprile 2023 una dichiarazione di adesione alla astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza; - il 14 aprile 2023 una memoria di replica alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile e pertanto va rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 223 legge fall. (capo 17b). Il ricorso è infondato rispetto alla responsabilità civile per il fatto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 7), rispetto al quale gli effetti penali sono già venuti meno, con la sentenza di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. 2. Va preliminarmente osservato che non può essere accolta l'istanza di rinvio per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'unione camere penali per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023. 2.1. Il presente processo segue il c.d. rito emergenziale disciplinato dall'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020, secondo cui: «Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni». Nella specie non è stata presentata richiesta di discussione orale, quindi la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento delle parti. Ergo la dichiarazione di astensione trasmessa dal difensore dell'imputato è priva di effetto dato che non è prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale il difensore ha diritto di partecipare. 2.2. In tal senso si è già pronunciata la quarta sezione con la sentenza n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01, che, per l'omologo rito cartolare di appello, ha stabilito che: «In mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa». La questione è stata affrontata anche da un'altra decisione di legittimità, la quale, però, ha fatto leva su una diversa condizione, escludendo il diritto al rinvio nel caso la dichiarazione di adesione all'astensione pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 - 01). Nei medesimi termini risulta massimata un'altra sentenza (Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B., Rv. 282029 - 01) che, in realtà, come emerge dalla motivazione, pone l'accento su una diversa condizione richiedendo che le date di proclamazione dell'astensione cadano in un momento successivo «al quinto giorno antecedente all'udienza entro il quale il difensore [...] avrebbe potuto presentare le proprie conclusioni» (così in motivazione Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B., cit.). In sostanza, secondo quest'ultima decisione, nel rito cartolare il difensore avrebbe diritto al rinvio non solo nel caso di discussione orale ma anche quando il termine per la presentazione delle conclusioni ricada nel periodo dell'astensione. 2.3. Il collegio non condivide queste ultime affermazioni. Nel rito emergenziale di legittimità (e di appello), quel che rileva, ai fini della concessione del rinvio, è soltanto la circostanza che, su richiesta di parte, è stata fissata la discussione orale ricadente nel periodo interessato dall'astensione dalle udienze; mentre non assume valore, ai fini della concessione del rinvio, né se la dichiarazione di adesione del difensore sia pervenuta prima o dopo la scadenza del termine per presentare le conclusioni, né se il predetto termine di presentazione delle conclusioni ricada o meno nel periodo di astensione. Al riguardo si osserva che, ai fini dell'astensione, deve venire in rilievo un atto o adempimento per il quale sia prevista «la presenza» del difensore (come recita anche il testo dell'art. 3 comma 1 del codice di autoregolamentazione). Pertanto la scadenza di termini per il deposito di memorie, atti, conclusioni durante il periodo dell'astensione non può subire proroghe o dilazioni (nel processo penale, come in quello civile e amministrativo), poiché è un'attività che non postula la presenza del difensore. D'altra parte il c.d. rito emergenziale cartolare è modellato sulle forme del procedimento in camera di consiglio di cui al "vecchio" art. 611 cod. proc. pen. - e ancor più lo sarà il rito disegnato dal d. Igs. n. 150 del 2022 - sicché ben può farsi ricorso all'insegnamento giurisprudenziale per cui: «Allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria» (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353 - 01; conf. Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202633 - 01). Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di chiarire che: «L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali (Sez. 6- 3 civ., ordinanza n. 21689 del 19/09/2017, Rv. 645714 - 01) Lo scambio di conclusioni nel rito c.d. emergenziale - anche se strutturato con modalità tali da ricreare il contraddittorio - non può certo qualificarsi come attività compiuta in udienza (si veda Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, in motivazione, in particolare paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. sulla esclusione della situazione di "presenza" al diverso fine della deducibilità della nullità ex art. 182, comma 2, cod. proc.). 3. Quanto alla bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose ascritta all'imputato (capo 17b), è sufficiente osservare che non è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso attinente all'elemento soggettivo del delitto in rassegna. 3.1. Invero la doglianza, ampia e articolata sul concorso dell'extraneus nel reato proprio di evento, non può ricondursi alla categoria della inammissibilità per manifesta infondatezza, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La manifesta infondatezza «deve emergere ictu ocu/i, senza un particolare sfoggio di dialettica per rilevarla, altrimenti verrebbe meno ogni possibilità di distinguerla dalla "semplice infondatezza", e deve essere delibata secondo canoni valutativi equilibrati ma di massimo rigore, orientati ad evidenziare la pretestuosità della questione dedotta, vale a dire una situazione simile a quella prevista per il giudizio incidentale di costituzionalità, secondo cui, come sottolineato da autorevole dottrina, "manifestamente infondate sono quelle eccezioni che non possono essere proposte nisi tergi versatione aliqua". L'inammissibilità per manifesta infondatezza, al pari degli altri casi, mira a reprimere l'abuso processuale, integrato dalla proposizione di una impugnativa non conforme al modello normativo, priva di ogni base giuridica e contraria ad ogni postulato di razionalità» (Sez. U, Ricci, in motivazione, paragrafo 12.1.). «Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/201, Delle Cave, Rv. 276916). 3.2. Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia interamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato va dichiarato estinto per prescrizione. Il termine massimo prescrizionale, difatti, è decorso il 22 giugno 2021, non risultando periodi di sospensione. Al capo in rassegna non sono collegate statuizioni civili 4. La disamina va circoscritta, allora, alle statuizioni civili rimaste ferme, ex art. 578 cod. proc. pen., a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato sub 7). Tale capo della decisione viene investito dal primo motivo di ricorso, che si rivela infondato. 4.1. Con una decisione conforme, i giudici di merito ricostruiscono la vicenda come segue. L'imputato, ragioniere commercialista, si occupava della gestione della contabilità (fatturazione e pagamenti) di una serie di società che formalmente commerciavano in pellame. In realtà l'unica società davvero operativa era la [OSCURATO:PERSONA] srl che importava pelli dall'estero, ma che si avvaleva di altre società fittizie (tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]), le quali formalmente si interponevano nei successivi passaggi di trasferimento e sulle quali, attraverso l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, veniva scaricata integralmente l'imposta sul valore aggiunto, che nessuno versava, secondo il meccanismo così disegnato dal capo di imputazione e ritenuto provato dai giudici di merito: «Gli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] srl acquistavano dai produttori esteri la pelle grezza. Successivamente rivendevano la stessa alla [OSCURATO:PERSONA] la quale la acquistava in esenzione d'imposta ex art. 7 dpr n. 633 del 1972 (merce viaggiante dall'estero). Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] si sdoganava la merce utilizzando l'istituto del c. d. deposito fiscale Iva per rinviare il pagamento dell'Iva e cedeva le predette partite di pelli alla ditta individuale B.G. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl di Chiampo (società filtro) le quali, dopo aver applicato un leggero ricarico, rivendevano la merce alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:PERSONA] ometteva interamente di versare all'Erario incassata [...]» (capo 7). 4.2. Il ricorrente non contesta la sussistenza del reato, ma deduce la mancata risposta ai motivi di appello (principali e aggiunti) che involgono la propria partecipazione consapevole al meccanismo elusivo. 4.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata fornisce adeguata e congrua risposta. Il contributo partecipativo consapevole e volontario viene tratto dal fatto che era l'imputato ad occuparsi della gestione contabile di tutte le società coinvolte nelle operazioni di evasione. Si osserva che: - sotto il profilo del contributo materiale, è pacifico, perché ammesso dallo stesso imputato (pag. 6 e 15 sentenza impugnata), che costui avesse materialmente collaborato, mettendo a diposizione le proprie competenze di commercialista, alle operazioni poste in essere dalle società cartiera: il suo contributo era essenziale e indispensabile, considerato il costante impegno in altre attività lavorative degli amministratori formali delle predette società; - sotto il profilo della consapevolezza, l'imputato ha "sistematicamente" e "continuativamente" prestato la propria opera in tutti i "giri pelle" oggetto del procedimento e, tra le altre, si occupava della documentazione relativa alle operazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 15 sentenza impugnata); nel suo ufficio transitava la gran parte della documentazione riguardante le operazioni fittizie sicché "inevitabilmente egli doveva avere consapevolezza della sostanziale sincronicità delle vendite intermedie della merce, che peraltro avevano come destinatario iniziale e finale la [OSCURATO:PERSONA] srl" (pag. 6 sentenza impugnata). A ulteriore sostegno della affermazione di responsabilità sono state richiamate le dichiarazioni eteroaccusatorie di Caliaro (amministratore di [OSCURATO:PERSONA]) e Zonta. Si tratta di motivazione priva di cadute logiche (cfr. anche paragrafo 8.1. pagg. 14 e 15) pienamente rispondente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di evasione dell'IVA mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente" (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccia, Rv. 269903 - 01). 4.1.2. Sui profili dedotti con i motivi di appello aggiunti (che il ricorrente assume non valutati dalla Corte distrettuale), è sufficiente osservare che: - è manifestamente infondata la censura circa la genericità del fatto, dato che vengono in rilievo tutte le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006 (per 2.665.247,12 euro) e nel 2007 (per euro 148.939,00) poiché tutte riguardano operazioni soggettivamente inesistenti; - le ulteriori doglianze sul travisamento della prova fornita dalle dichiarazioni di Calliari non assolvono agli oneri deduttivi e allegativi richiesti in sede di legittimità. Non risulta rispettato il principio di autosufficienza del ricorso (le dichiarazioni non sono allegate per intero; il ricorso si limita a riportarne alcuni brani che, estrapolati dal contesto, non permettono di verificare l'effettiva sussistenza del vizio dedotto). Peraltro il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 5. Consegue che: - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo 17 b) perché il reato è estinto per prescrizione (l'annullamento è totale perché non residuano statuizioni civili collegate a detto capo); - il ricorso va rigettato agli effetti civili in relazione al capo 7 (gli effetti penali erano già venuti meno per effetto della declaratoria di prescrizione pronun