CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ealle opere pubbliche Toscana – Umbria, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12,domicilia e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzantiniRebecca, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 870/2023 depositatail 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Gli odierni resistenti erano proprietari di un fabbricato ad usoresidenziale sito nel Comune di Empoli, interessato, nell’anno 1989, dafenomeni di dissesto della sponda fluviale dell’Arno, a seguito dei quali ilSindaco adottava l’ordinanza di sgombero n. 2741 del 13 maggio 1989,dichiarando l’immobile inabitabile.Successivamente, nell’ambito degli interventi di arretramento delledifese idrauliche, veniva emessa, in data 18 settembre 2000, ladichiarazione di pubblica utilità e, con decreto prefettizio n. 820 del 23ottobre 2000, autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’area.L’immissione in possesso si perfezionava il 17 gennaio 2001, concontestuale avvio delle operazioni di demolizione del fabbricato; il decretodefinitivo di esproprio veniva poi emanato dalla Prefettura di Firenze indata 13 novembre 2007.L’Amministrazione determinava l’indennità provvisoria diespropriazione in euro 109.488,86, successivamente integrata sino a euro149.000,00 a seguito della stima della [OSCURATO:PERSONA];le somme venivano integralmente riscosse dagli espropriati.Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2001, i proprietariproponevano opposizione alla stima dell’indennità provvisoria; il relativogiudizio si concludeva con sentenza n. 751 del 22 aprile 2003 della Corted’Appello di Firenze, che dichiarava improcedibile la domanda relativaall’indennità di espropriazione e liquidava l’indennità di occupazione per ilperiodo 23 ottobre 2000 – 12 luglio 2002.Con successivo atto di citazione notificato il 9 febbraio 2008, gli stessiproponevano opposizione alla determinazione definitiva dell’indennità diNumero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026espropriazione, contestando la stima amministrativa e chiedendo altresì laliquidazione dell’indennità di occupazione per il periodo 13 luglio 2002 –13 novembre 2007. L’Amministrazione si costituiva resistendo.La Corte territoriale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, dallaquale emergeva un valore venale del bene pari a euro 210.000,00 alla datadel decreto di esproprio, nonché l’elevato costo degli interventi necessariper il consolidamento della sponda e del fabbricato. Con sentenza n. 1737dell’11 novembre 2013, la Corte d’Appello rigettava l’opposizioneall’indennità di esproprio, rideterminando il valore del bene in euro105.000,00, e accoglieva parzialmente la domanda relativa all’indennità dioccupazione.Avverso tale decisione gli espropriati proponevano ricorso percassazione.Con ordinanza n. 19469/2019, questa Corte accoglieva il secondomotivo – relativo alla validità del decreto di esproprio – e il terzo motivolimitatamente alla durata dell’occupazione legittima, precisando che essadovesse essere calcolata sino al 13.11.2007 (“l’indennità… sino al decretodi esproprio validamente emesso il 13 novembre 2007”), rinviando allaCorte d’Appello per nuova determinazione dell’indennità di esproprio e dioccupazione.Riassunto il giudizio dagli attori, la Corte d’Appello, con la sentenzain epigrafe indicata, n. 870/2023, accoglieva integralmente le domande,determinando l’indennità di esproprio in euro 210.000,00 e quella dioccupazione in euro 29.563,00.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Ministero con tremotivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Numero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. n. 327/2001; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.”.L’Amministrazione ricorrente fa valere la violazione dell’art. 32 deld.P.R. n. 327/2001, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per averela Corte territoriale determinato l’indennità di espropriazione recependointegralmente la stima del CTU, pari a euro 210.000,00, senza considerarel’incidenza, sul valore venale del bene, del vincolo non espropriativoderivante dall’ordinanza sindacale di sgombero n. 2741/1989, che avevadichiarato l’immobile inabitabile “sine die”.Il ricorrente richiama puntualmente il precedente giudizio definito consentenza n. 1737/2013 della stessa Corte d’Appello, ove si era affermatoche l’ordinanza di sgombero costituisce un vincolo non preordinatoall’esproprio, idoneo a incidere negativamente sul valore di mercato,imponendo un “consistente abbattimento della valutazione del CTU”.Tale vincolo, allegato e documentalmente provato, avrebbe dovutoessere espressamente valutato ai sensi dell’art. 32 cit., che impone diconsiderare “l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi naturaespropriativa”.La Corte di rinvio, omettendo ogni riferimento al provvedimento disgombero e alle sue conseguenze economiche, avrebbe dunque violato lanorma regolatrice e, al contempo, omesso l’esame di un fatto decisivo,idoneo – se considerato – a condurre a una determinazione dell’indennitàin misura significativamente inferiore, anche pari o inferiore alla stimaamministrativa (euro 149.000,00).2. Il secondo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 l. n. 2359/1865; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3 e5, c.p.c.”.Numero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026Con il secondo motivo il Ministero ricorrente fa valere che,quand’anche si ritenesse inapplicabile “ratione temporis” l’art. 32 del d.P.R.n. 327/2001, la sentenza impugnata risulterebbe comunque viziata perviolazione dell’art. 39 della legge n. 2359/1865, norma che – in forzadell’art. 57 del T.U. espropri – continua a disciplinare i procedimenti neiquali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno2003, come nel caso di specie.Il ricorrente richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondocui, nella determinazione del “giusto prezzo” ex art. 39 cit., occorre tenereconto dei vincoli conformativi non preordinati all’espropriazione gravanti sulbene, i quali, pur non comportando obbligo di indennizzo, incidononegativamente sul valore venale (sono citate: Cass. 4097/1990; Cass.4422/1985; Cass. 5554/1997; Cass. 10119/2005; Cass. 1352/2014).L’ordinanza di sgombero del 1989 – vincolo generale, nonespropriativo, fondato su ragioni di sicurezza pubblica – avrebbe dunquedovuto essere considerata quale elemento depressivo del valore di mercato,analogamente ai vincoli idrogeologici, archeologici o urbanistici, che lagiurisprudenza ritiene rilevanti ai fini della stima.La Corte territoriale, omettendo ogni valutazione sul punto, avrebbeviolato la norma applicabile “ratione temporis” e, altresì, omesso l’esame diun fatto decisivo, già oggetto di specifica deduzione e prova documentale.3. Il terzo motivo deduce “Violazione dell’art. 384 c.p.c. econseguente violazione dell’art. 57 d.P.R. 327/2001 (art. 360, n. 4 c.p.c.)”.Con il terzo motivo l’Amministrazione fa valere la violazione dell’art.384 c.p.c., assumendo che la Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio, non sisarebbe conformata al principio di diritto enunciato da questa Corte conl’ordinanza n. 19469/2019, incorrendo così in un vizio di nullità dellasentenza per violazione dei limiti del giudizio rescissorio.La Corte di cassazione avrebbe circoscritto il “thema decidendum” alladeterminazione dell’indennità di espropriazione e alla rideterminazioneNumero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026dell’indennità di occupazione legittima, sulla base dei criteri normativiapplicabili “ratione temporis”, richiamando espressamente l’art. 57 deld.P.R. 327/2001, che esclude l’applicazione del Testo unico ai procedimentiin cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno2003.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel recepire integralmentela stima del CTU e nel determinare l’indennità di esproprio sulla basedell’art. 32 del T.U. espropri, avrebbe disatteso il vincolo derivante dalgiudizio di legittimità, applicando una disciplina ritenuta dalla stessaCassazione non operante “ratione temporis”. Tale erronea impostazioneavrebbe comportato una violazione del giudicato interno formatosi sulpunto, nonché una violazione dell’art. 57 cit., che impone l’applicazionedella normativa previgente (art. 39 legge n. 2359/1865).La Corte d’Appello, così operando, avrebbe dunque ecceduto i limitidel giudizio di rinvio, incorrendo nella nullità della sentenza per violazionedell’art. 384 c.p.c., atteso che il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alprincipio di diritto e ai limiti tracciati dalla Corte di cassazione, senzapossibilità di riesaminare questioni ormai precluse.4. I resistenti eccepiscono l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.4.1. Quanto ai primi due motivi, osservano che l’ordinanza disgombero del 1989 non integra un vincolo conformativo incidente sul valorevenale, ma costituisce mera presa d’atto del dissesto idrogeologico che hareso necessarie le opere di consolidamento poi sfociate nell’esproprio;pertanto, correttamente il CTU ha escluso dal computo i costi diconsolidamento della sponda, limitandosi ai soli costi di ristrutturazionedell’edificio, secondo i criteri dell’art. 32 T.U. espropri. La Corte d’Appelloha fatto propria tale impostazione, con motivazione puntuale e immune davizi.4.2. Quanto al terzo motivo, i controricorrenti rilevano che la Corteterritoriale non ha applicato l’art. 50 d.P.R. 327/2001, ma ha determinatoNumero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026l’indennità di occupazione secondo il criterio della percentuale annuasull’indennità di espropriazione, in conformità al principio di dirittoenunciato dalla Cassazione. L’importo liquidato coincide infatti con quellorisultante dal calcolo degli interessi legali svolto dagli attori in riassunzione.Da ciò l’inconsistenza della dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c.5. Del primo e secondo motivo può darsi trattazione congiunta perchéconnessi.I primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce violazione dell’art.32 d.P.R. 327/2001 ovvero dell’art. 39 l. 2359/1865, nonché omesso esamedel vincolo derivante dall’ordinanza di sgombero del 1989, sono infondati.La Corte territoriale ha dato puntuale conto delle risultanze della CTU,evidenziando che l’ordinanza di sgombero non integra un vincoloconformativo incidente sul valore venale, ma costituisce mera conseguenzadel dissesto idrogeologico che ha reso necessarie le opere poi sfociatenell’esproprio.Il CTU ha correttamente epurato il valore dai costi di consolidamentodella sponda – non gravanti sul proprietario – limitandosi ai soli costi diristrutturazione dell’immobile, secondo criteri coerenti con la disciplinaapplicabile “ratione temporis”.In caso di grave danneggiamento strutturale l’indennità di esproprioè dovuta, ma il calcolo del valore venale correlato al valore di mercato, sibasa su criteri specifici legati allo stato di conservazione del bene senza chevengano in considerazione i principi definiti da questa Corte per un’altracategoria di vincoli quelli conformativi intesi come “l'effetto di configurareun tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio chetrascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nellacomplessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione inbase a criteri generali ed astratti” (tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n.5247 del 16/03/2016).Numero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026La motivazione della Corte d’Appello è logica, completa e immune davizi; non ricorre in alcuno omesso esame di fatto decisivo, essendo laquestione ampiamente scrutinata nelle perizie richiamate e recepite dalgiudice di merito e, per l’effetto, le censure si risolvono in una inammissibilerichiesta di rivalutazione del merito.6. Sul terzo motivo.Il terzo motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c. edell’art. 57 d.P.R. 327/2001, è parimenti infondato.La Corte di rinvio si è attenuta al principio di diritto enunciato daquesta Corte con ordinanza n. 19469/2019, determinando l’indennità dioccupazione secondo il criterio della percentuale annua sull’indennità diespropriazione, come previsto dalla normativa previgente e dalla costantegiurisprudenza. Il riferimento testuale all’art. 50 T.U. espropri non ha avutoalcuna incidenza sul percorso argomentativo, essendo l’importo liquidatoperfettamente coincidente con quello risultante dall’applicazione del tassolegale, come richiesto dal giudizio rescindente.Ha trovato quindi piana applicazione nella sentenza impugnata ilprincipio secondo il quale “L'indennità di occupazione temporanea e diurgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentualedi quella dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggiocorrente degli interessi legali; tuttavia, ciò non implica che essa debbanecessariamente adeguarsi alle fluttuazioni di tale saggio nel periodoconsiderato, essendo quello degli interessi legali soltanto un genericocriterio di valutazione lasciato al prudente apprezzamento del giudice dimerito, tenuto a dare congrua valutazione della scelta adottata” (Cass., Sez.1, Sentenza n. 5257 del 04/04/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2100 del28/01/2011).L’importo complessivo dell’indennità di occupazione (euro 29.563,00)è come deducono i controricorrenti perfettamente identico a quellorisultante dal calcolo sviluppato dagli attori nella citazione in riassunzioneNumero registro generale 14617/2023Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 23280/2026Data pubblicazione 15/07/2026proprio con riferimento agli interessi legali (viene citata, p. 18 dell’atto dicitazione in riassunzione contenuto nel fascicolo della Corte d’Appello diNon sussiste, pertanto, alcuna violazione dei limiti del giudizio dirinvio né del principio di diritto.7. In via conclusiva, tutti i motivi di ricorso sono infondati.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della non debenza da parte del Ministero ricorrente, aisensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testointrodotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.S.U. n. 23535 del 20/9/2019), trattandosi di amministrazione pubblica(Cass., Sez., 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese processualiche liquida in favore dei controricorrenti in euro 6.500,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge.Non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater,d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrentesoccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti