CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 37750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che il primo motivo di ricorso, relativo al travisamento della prova, risulta generico in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] e;i