CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 42629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Parte non ricorrente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso della riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 99 d.p.R. n. 115 del 2022 con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'opposizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato d'ufficio, ex art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'accertata mancanza originaria delle relative condizioni di reddito. 2. Avverso il decreto è stato proposto ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 309 del 1990 al Presidente del Tribunale di Sorveglianza che, riqualificandolo ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 4. Occorre premettere che per pacifica giurisprudenza di legittimità, come ribadito recentemente da Sez. 4, n. 20961 del 14/03/2023, Nigro, il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia stato adottato d'ufficio, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione. Il citato T.U., avendo natura «compilativa», non ha difatti abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina: «ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto «ricorso» (Sul punto si vedano altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01; Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573 - 01). 5. Sicché, il provvedimento di revoca d'ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato d.P.R. n. 115 del 2002 a opera del d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (Sez. 4, n. 20961 del 2023, Nigro, cit.; Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 - 01), con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 (ex plurimis: Sez. 4, n. 3305 del 2022, Picariello, cit.; Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514 - 01). 6. L'impugnazione deve essere pertanto qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con, conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P:R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Così decis