Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00694/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25201-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro S.E.U.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 4112 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - non chè contro [OSCURATO:PERSONA].S.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2021 R.G.N. 946/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della S.E.U.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., Si.S.E. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. unipersonale in liquidazione e Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Colombo a seguito di procedura di mobilità ex lege 223/1991 dalla Si.S.E. dovendosi configurare quale trasferimento d'azienda il subentro alla predetta Società della S.E.U.S. nella gestione del servizio regionale di emergenza "118" con diritto alla prosecuzione del rapporto quale autista soccorritore alla dipendenze di quest'ultima; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'inconfigurabilità nella specie di una vicenda traslativa riconducibile all'art. 2112 c.c. da cui fa derivare la legittimità del licenziamento per riduzione del personale intimato dalla Si.S.E.e la conseguente infondatezza di tutte le domande proposte dal Colombo; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Colombo, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la S.E.U.S.; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte di aver fondato il proprio giudizio in ordine alla disconosciuta riconducibilità della fattispecie all'istituto del trasferimento d'azienda su un erroneo apprezzamento o la mancata considerazione degli elementi in fatto acquisiti agli atti; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale l'erroneità dell'apprezzamento condotto in ordine alla configurabilità nella specie di una vicenda traslativa, anche non coincidente con la cessione di azienda, legittimante comunque l'operatività della norma qui invocata; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 21615/2019, che, in causa avente il medesimo oggetto azionata nei confronti della medesima Società subentrante nell'appalto del servizio regionale di emergenza "118", ha ritenuto di dover escludere la ricorrenza nella specie di una vicenda traslativa implicante l'operatività del disposto dell'art. 2112 c.c., orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata in relazione all'esito dell'accertamento istruttorio risultato coincidente con il pregresso giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25201-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro S.E.U.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 4112 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - non chè contro [OSCURATO:PERSONA].S.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2021 R.G.N. 946/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della S.E.U.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., Si.S.E. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. unipersonale in liquidazione e Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Colombo a seguito di procedura di mobilità ex lege 223/1991 dalla Si.S.E. dovendosi configurare quale trasferimento d'azienda il subentro alla predetta Società della S.E.U.S. nella gestione del servizio regionale di emergenza "118" con diritto alla prosecuzione del rapporto quale autista soccorritore alla dipendenze di quest'ultima; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'inconfigurabilità nella specie di una vicenda traslativa riconducibile all'art. 2112 c.c. da cui fa derivare la legittimità del licenziamento per riduzione del personale intimato dalla Si.S.E.e la conseguente infondatezza di tutte le domande proposte dal Colombo; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Colombo, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la S.E.U.S.; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte di aver fondato il proprio giudizio in ordine alla disconosciuta riconducibilità della fattispecie all'istituto del trasferimento d'azienda su un erroneo apprezzamento o la mancata considerazione degli elementi in fatto acquisiti agli atti; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale l'erroneità dell'apprezzamento condotto in ordine alla configurabilità nella specie di una vicenda traslativa, anche non coincidente con la cessione di azienda, legittimante comunque l'operatività della norma qui invocata; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 21615/2019, che, in causa avente il medesimo oggetto azionata nei confronti della medesima Società subentrante nell'appalto del servizio regionale di emergenza "118", ha ritenuto di dover escludere la ricorrenza nella specie di una vicenda traslativa implicante l'operatività del disposto dell'art. 2112 c.c., orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata in relazione all'esito dell'accertamento istruttorio risultato coincidente con il pregresso giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s