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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17023/2026

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ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Roma.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da XXXXXXXXXXXXXX e haaccolto la richiesta di essere ammesso alla misura della detenzione domiciliare per la duratadella pena da eseguire, pari anni uno e mesi dieci di reclusione, applicata con la sentenza dicondanna della Corte di appello di Roma del 7 novembre 2023, per i reati di maltrattamenti,commessi tra il 2015 e il 2016.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, peril tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata deducendo due motivi.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e illogicitàdella motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni stabilite dall’art. 47 Ord. pen.,in quanto il rigetto si sarebbe fondato sui precedenti penali del condannato e il pregressodiniego del beneficio richiesto tre anni prima, omettendo di valutare il percorso dirisocializzazione intrapreso negli ultimi dieci anni.Si deduce che il condannato, dopo la commissione dell’illecito in espiazione, non hasubìto nuove denunce, ha avviato un’attività di volontariato, ha costruito un rapportosentimentale stabile, culminato con la nascita del figlio, ha svolto saltuariamente attivitàlavorativa.

Si tratterebbe di elementi che testimoniano in modo chiaro la sussistenza di unprocesso di revisione critica già ampiamente consolidato, tenuto anche conto del fatto che ilcondannato ha mostrato la propria disponibilità a risarcire la vittima nel caso di attivitàlavorativa stabile.Con il secondo motivo, ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva,per non avere il Tribunale in alcun modo valutato la documentazione attestante la presa incarico del condannato da parte del Servizio CUAV – [OSCURATO:PERSONA] di Violenza, ove èin attesa di avviare il percorso trattamentale.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Deve premettersi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comericordata nella sentenzaSez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01, ai finidella concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva.

Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative.Inoltre, si è affermato che il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazionedei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità deireati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso lamisura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa lamancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbiaaccettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzionedella personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimentosociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).

Come ancora direcente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m.), nonessendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o diaffidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a unavalutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possaragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori chevengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e daiservizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contestofamiliare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buonaprospettiva risocializzante.Quanto alla rilevanza del risarcimento del danno, questa Corte ha statuito che ai finidel diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, iltribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcirela vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni qualecondizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017,Miele, Rv. 271226 - 01), ed altresì che, «dovendosi il giudizio prognostico richiesto dallalegge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziatal'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione dellasuddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamentedal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare leconcrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di unmodesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si eradichiarato disponibile al 4 versamento di una somma mensile, sia pur minima rispettoall'importo del risarcimento dovuto)» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv.269033 - 01).Deve, infine, ricordarsi che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e che lavalutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice.3.

Posti tali principi, va affermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamenteancorato il diniego della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale allariscontrata assenza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato inordine alle condotte oggetto di condanna, per le quali egli è attualmente in espiazione dipena e con riferimento alle quali ha proposto l’istanza di affidamento in prova.La decisione di diniego risulta adottata a seguito della valutazione degli elementi adisposizioni, negativi e positivi, a seguito della quale il Tribunale ha attribuito rilievopreminente a questi ultimi, evidenziando come la relazione dell’UEPE, pur esprimendo unavalutazione complessivamente favorevole alla concessione della misura, abbia nondimenorimarcato la necessità dell’avvio di un percorso effettivo di rielaborazione critica deicomportamenti tenuti.

In tale contesto, il Tribunale ha rimarcato la circostanza che ilricorrente non ritenendosi responsabile dei fatti così come accertati in sentenza, ha mostratodi non aver maturato una reale presa di distanza dalle condotte criminose, né di averneespresso un effettivo ripudio.A ciò si aggiunge l’assenza di significative iniziative risarcitorie, essendosi ilricorrente limitato a manifestare mere intenzioni, senza procedere ad alcuna offertarisarcitoria, neppure simbolica, in favore della persona offesa, con ciò ulteriormenteconfermando la carenza di un percorso rieducativo concretamente intrapreso.Alla luce della valutazione di tali elementi, non assume rilievo decisivo la mancatavalutazione della presa in carico del condannato da parte del servizio CUAV, trattandosi, inconcreto, di una iscrizione in lista d’attesa, non seguita dall’effettivo avvio di alcunprogramma trattamentale.In tale quadro, la motivazione impugnata si sottrae alle dedotte censure di illogicità econtraddittorietà manifesta, risultando sorretta da un percorso argomentativo privo di aporie,nel quale il giudice ha attribuito prevalenza a elementi ostativi di rilievo — quali la mancatarielaborazione critica delle condotte, la gravità dei reati e l’assenza di iniziative risarcitorie —rispetto ai pur presenti elementi di segno favorevole, ritenuti, con apprezzamento nonsindacabile in sede di legittimità, recessivi.4.

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Roma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da XXXXXXXXXXXXXX e haaccolto la richiesta di essere ammesso alla misura della detenzione domiciliare per la duratadella pena da eseguire, pari anni uno e mesi dieci di reclusione, applicata con la sentenza dicondanna della Corte di appello di Roma del 7 novembre 2023, per i reati di maltrattamenti,commessi tra il 2015 e il 2016.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, peril tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata deducendo due motivi.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e illogicitàdella motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni stabilite dall’art. 47 Ord. pen.,in quanto il rigetto si sarebbe fondato sui precedenti penali del condannato e il pregressodiniego del beneficio richiesto tre anni prima, omettendo di valutare il percorso dirisocializzazione intrapreso negli ultimi dieci anni.Si deduce che il condannato, dopo la commissione dell’illecito in espiazione, non hasubìto nuove denunce, ha avviato un’attività di volontariato, ha costruito un rapportosentimentale stabile, culminato con la nascita del figlio, ha svolto saltuariamente attivitàlavorativa. Si tratterebbe di elementi che testimoniano in modo chiaro la sussistenza di unprocesso di revisione critica già ampiamente consolidato, tenuto anche conto del fatto che ilcondannato ha mostrato la propria disponibilità a risarcire la vittima nel caso di attivitàlavorativa stabile.Con il secondo motivo, ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva,per non avere il Tribunale in alcun modo valutato la documentazione attestante la presa incarico del condannato da parte del Servizio CUAV – [OSCURATO:PERSONA] di Violenza, ove èin attesa di avviare il percorso trattamentale.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Deve premettersi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comericordata nella sentenzaSez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01, ai finidella concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative.Inoltre, si è affermato che il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazionedei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità deireati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso lamisura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa lamancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbiaaccettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzionedella personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimentosociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01). Come ancora direcente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m.), nonessendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o diaffidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a unavalutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possaragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori chevengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e daiservizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contestofamiliare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buonaprospettiva risocializzante.Quanto alla rilevanza del risarcimento del danno, questa Corte ha statuito che ai finidel diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, iltribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcirela vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni qualecondizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017,Miele, Rv. 271226 - 01), ed altresì che, «dovendosi il giudizio prognostico richiesto dallalegge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziatal'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione dellasuddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamentedal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare leconcrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di unmodesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si eradichiarato disponibile al 4 versamento di una somma mensile, sia pur minima rispettoall'importo del risarcimento dovuto)» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv.269033 - 01).Deve, infine, ricordarsi che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e che lavalutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice.3. Posti tali principi, va affermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamenteancorato il diniego della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale allariscontrata assenza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato inordine alle condotte oggetto di condanna, per le quali egli è attualmente in espiazione dipena e con riferimento alle quali ha proposto l’istanza di affidamento in prova.La decisione di diniego risulta adottata a seguito della valutazione degli elementi adisposizioni, negativi e positivi, a seguito della quale il Tribunale ha attribuito rilievopreminente a questi ultimi, evidenziando come la relazione dell’UEPE, pur esprimendo unavalutazione complessivamente favorevole alla concessione della misura, abbia nondimenorimarcato la necessità dell’avvio di un percorso effettivo di rielaborazione critica deicomportamenti tenuti. In tale contesto, il Tribunale ha rimarcato la circostanza che ilricorrente non ritenendosi responsabile dei fatti così come accertati in sentenza, ha mostratodi non aver maturato una reale presa di distanza dalle condotte criminose, né di averneespresso un effettivo ripudio.A ciò si aggiunge l’assenza di significative iniziative risarcitorie, essendosi ilricorrente limitato a manifestare mere intenzioni, senza procedere ad alcuna offertarisarcitoria, neppure simbolica, in favore della persona offesa, con ciò ulteriormenteconfermando la carenza di un percorso rieducativo concretamente intrapreso.Alla luce della valutazione di tali elementi, non assume rilievo decisivo la mancatavalutazione della presa in carico del condannato da parte del servizio CUAV, trattandosi, inconcreto, di una iscrizione in lista d’attesa, non seguita dall’effettivo avvio di alcunprogramma trattamentale.In tale quadro, la motivazione impugnata si sottrae alle dedotte censure di illogicità econtraddittorietà manifesta, risultando sorretta da un percorso argomentativo privo di aporie,nel quale il giudice ha attribuito prevalenza a elementi ostativi di rilievo — quali la mancatarielaborazione critica delle condotte, la gravità dei reati e l’assenza di iniziative risarcitorie —rispetto ai pur presenti elementi di segno favorevole, ritenuti, con apprezzamento nonsindacabile in sede di legittimità, recessivi.4. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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