CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 583, comma 2, n. 2, cod. pen. perché, colpendo [OSCURATO:PERSONA] al volto con pugni, calci e con una bottiglia, gli cagionava un trauma maxillo- facciale con frattura scomposta dell'arco zigomatico sinistro e frattura nasale, con lesioni giudicate guaribili in oltre quaranta giorni. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato: l'imputato è stato condannato per il reato di lesioni, aggravate ai sensi dell'art. 583 comma 2, n. 2 cod. pen., ancorchè bilanciate equivalenti con le circostanze attenuanti generiche, sicchè il termine prescrizionale ordinario deve computarsi pari ad 8 anni e 9 mesi, mentre quello massimo, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., si è compiuto in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Per una fattispecie analoga di lesioni aggravate, il Collegio richiama Sez. 5, n. 48891 del 20/9/2018, Donatacci, Rv. 274601, che ha precisato, in linea con gli orientamenti delle Sezioni Unite, come il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare; e addirittura anche in caso di subvalenza dell'aggravante, si deve tener conto di quest'ultima ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione: cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione, e Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057. 2.1. Ritenuto, altresì, che, dinanzi ad un ricorso inammissibile, come è quello di specie, centrato su di un motivo manifestamente infondato e su di un errato calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci