Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61968C0030

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 APRILE 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] a discutere dell'applicazione delle norme particolari del II capitolo del regolamento 259/68 che, dopo la fusione degli esecutivi, ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di ridurre l'organico e di razionalizzare i servizi.

Il caso specifico presenta le seguenti caratteristiche : Il ricorrente veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità europea dell'energia atomica il 6 ottobre 1960 con uno stipendio corrispondente al grado A

3. In seguito veniva nominato in ruolo come capo divisione di grado A 3 e l'unico punto rilevante nell'attività svolta finora è che, dall'aprile 1964 al giugno 1968, egli ha avuto l'incarico di «inspecteur des affaires administratives et financières» presso la Direzione generale amministrazione e personale.

In occasione della riorganizzazione della [OSCURATO:PERSONA] unica, nei primi mesi del 1968 il ricorrente veniva informato che sarebbe forse stato necessario assegnarlo, a norma dell'articolo 8 del regolamento 259/68, «ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella a cui appartiene il suo grado».

Poiché l'interessato non aveva sollevato alcuna obiezione, il 21 maggio 1968 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione in forza della quale il ricorrente, a decorrere dal 4 giugno 1968, avrebbe svolto le funzioni di amministratore principale di grado A 4, con il titolo di consigliere presso la Direzione dell'amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] ne veniva informato con lettera 22 maggio 1968, pervenutagli il 27 maggio successivo, firmata dal presi dente della [OSCURATO:PERSONA].

Dapprima l'interessato dipendeva da un capo divisione, però il 1 o agosto 1968, veniva informato dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che avrebbe svolto le sue funzioni direttamente «presso» il direttore dell'amministrazione.

Il ricorrente si dava subito da rare per trovare una sistemazione per lui più soddisfacente, vale a dire si presentava candidato a vari posti di grado A 3 e A 2 dichiarati vacanti nel marzo 1968.

Se non erro, le candidature furono in totale 2 per posti A 2 e 16 per posti A 3 (l'ultima delle quali venne presentata nel settembre 1969), ma non diedero alcun risultato.

Il 22 luglio 1968, l'interessato indirizzava una nota al presidente di una commissione paritetica, che aveva il compito di controllare i posti attribuiti ai dipendenti nell'ambito della riorganizzazione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA].

Dopo essersi richiamato alle varie candidature, egli sottolineava la necessità che gli fosse assegnato un posto corrispondente al suo grado.

Nella risposta dell'agosto 1968, l'interessato veniva però informato che la commissione paritetica non era competente a pronunciarsi per i gradi A 1 -A

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi un reclamo particolareggiato, in data 14 agosto 1968, al presidente della [OSCURATO:PERSONA], elencando tutti i posti dichiarati vacanti dal marzo 1968 e tutte le candidature che egli aveva presentato.

Chiedeva inoltre insistentemente che gli fosse attribuito senza indugio un posto che, per lo meno, corrispondesse al suo grado.

La risposta gli perveniva con lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 novembre 1968, cioè dopo che erano trascorsi i due mesi contemplati dall'articolo 90 dello statuto.

Poiché nemmeno così era riuscito a migliorare la propria situazione (la lettera del presidente si limitava a confermare le decisioni precedenti cui l'interessato intendeva opporsi), il 12 dicembre 1968 il [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di giustizia chiedendole di : 1 o Annullare la decisione 21 maggio 1968 in quanto non attribuisce al ricorrente un posto corrispondente al suo grado. 2 o Statuire che al ricorrente non può venire ulteriormente negato un posto corrispondente al suo grado e disporre che vengano adottati tutti i provvedimenti atti a fargli attribuire detto posto oppure — come si conclude nella replica — statuire che il ricorrente è stato privato senza giusti motivi di un posto corrispondente al suo grado, quindi disporre il rinvio della pratica alla [OSCURATO:PERSONA] che sarà tenuta ad eseguire quanto avrà deciso la Corte nella sua sentenza. 3 o Annullare tutte le nomine o le attribuzioni di posti che pregiudicano il ricorrente. 4 o Condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, nella misura che piacerà alla Corte stabilire.

Esaminerò ora punto per punto queste conclusioni.

Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che il ricorso è irricevibile in ogni suo punto ed ha corroborato questa tesi con vari argomenti, inizierò il mio esame da questo aspetto della controversia. 1 — Sulle domande di annullamento [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi circa le domande di annullamento avverso alcune sue decisioni, sia per quanto riguarda l'osservanza dei termini d'im pugnazione, sia per quanto riguarda la delimitazione della materia del contendere. a) Vediamo anzitutto le questioni relative all'osservanza del termine d'impugnazione.

Che nella fattispecie ci siano incertezze in merito, è evidente, poiché oggetto della controversia sono provvedimenti adottati nel marzo 1968 e impugnati solo il 12 dicembre 1968.

In proposito, è necessario richiamarsi anzitutto alla giurisprudenza secondo la quale, com'è noto, non è necessario impugnare un atto pregiudizievole direttamente in sede giurisdizionale.

È infatti sufficiente — e lo si considera addirittura un comportamento lodevole — tentare, entro il termine d'impugnazione, di comporre la controversia in via amministrativa.

Se il reclamo non ha esito, resta sempre la possibilità di adire la Corte ed è sufficiente che il ricorso — dopo la presentazione del reclamo amministrativo — sia proposto entro i termini di cui all'articolo 91 dello statuto.

La più recente giurisprudenza conferma senza ombra di dubbio — l'agente della [OSCURATO:PERSONA] pare se ne sia dimenticato — che in tale ipotesi è possibile chiedere anche l'annullamento dell'atto amministrativo (e non solo la revoca del silenzio-rifiuto).

Mi richiamo in merito alla causa 27-68, [OSCURATO:PERSONA] XV-1969, pag. 225 .

Partendo da questi principi, si deve ritenere che il ricorrente può chiedere l'annullamento non solo degli atti che sono stati adottati al massimo tre mesi prima della promozione del ricorso, oppure di cui ha avuto conoscenza entro lo stesso termine, ma anche di tutti gli atti che formavano oggetto del ricorso amministrativo, beninteso solo di quelli adottati entro i tre mesi che hanno preceduto il ricorso amministrativo oppure portati a conoscenza dell'interessato entro lo stesso termine.

Il conto a ritroso dalla data del reclamo ci consente di stabilire che erano impugnabili tutte le nomine e le attribuzioni di posti successive al 14 maggio 1968 o di cui l'interessato ha avuto conoscenza dopo questa data.

Non sarebbero così più impugnabili — e il ricorrente pare ammetterlo — le decisioni relative all'occupazione di posti A 2, adottate nel marzo-aprile 1968 e pubblicate nel corso del mese di aprile.

È invece certa la ricevibilità — almenok per quanto riguarda l'osservanza dei termini — delle domande relative alle decisioni con cui sono stati occupati i posti A 3, adottate dal 21 maggio 1968 in poi.

Le questioni di ricevibilità non si pongono nemmeno per quanto riguarda la decisione del 21 maggio 1968, con la quale al ricorrente è stato attribuito un impiego di grado inferiore. b) Esaminiamo con maggiore attenzione il contenuto del reclamo del 14 agosto 1968.

Ciò è necessario poiché un reclamo può tenere in vita il termine d'impugnazione solo se esso e il ricorso giurisdizionale hanno lo stesso oggetto.

Anche sotto questo aspetto la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso i suoi dubbi: essa sostiene che, per quanto riguarda la decisione 21 maggio 1968, che ha attribuito al ricorrente determinate funzioni, nel reclamo è stata chiesta una modifica soltanto ex nunc.

Ciò si desumerebbe dall'impiego del termine « réforme ».

Sarebbe quindi escluso che nel ricorso giurisdizionale si possa chiedere l'annullamento della decisione, cioè la dichiarazione d'inefficacia ex tunc.

Esaminando più attentamente il contenuto del reclamo, si rileva che gli assunti della [OSCURATO:PERSONA] non possono venire accolti.

Non è infatti lecito, attraverso l'interpretazione della nozione «riformare», che d'altronde non è univoca, caratterizzare il contenuto e lo scopo del reclamo amministrativo.

A mio avviso, è pure significativo il fatto che il ricorrente, al n. 5 del reclamo, si richiami agli avvisi di posto vacante del marzo 1968 e alle sue candidature a detti posti.

Con ciò egli intende affermare che c'era la possibilità di destinarlo ad un posto adeguato al suo grado, cioè egli pone in dubbio la regolarità della decisione del 21 maggio 1968.

Lo stesso senso si deve attribuire alla questione sollevata dal ricorrente circa il se la decisione del 21 maggio 1968 fosse necessaria e se effettivamente fossero esaurite tutte le possibilità di assegnargli un posto pari al suo grado.

Ne concludo che il ricorrente, fin dall'inizio riteneva illegittima la decisione del 21 maggio 1968 e quindi intendeva ottenere non solo una modifica ex nunc, ma un vero e proprio annullamento retroattivo.

L'oggetto del ricorso amministrativo non era quindi solo l'annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], il 21 maggio 1968, aveva occupato i posti A 3, ma l'intenzione era quella di far annullare anche la decisione con cui al ricorrente erano state attribuite funzioni di grado inferiore.

Risultano dunque infondate le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l'identità dell'oggetto dei due ricorsi. c) Circa la ricevibilità della domanda di annullamento di tutte le decisioni successive al 21 maggio 1968, con cui sono stati occupati i posti A 3, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce ancora l'inosservanza dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il quale prescrive che sia indicato l'oggetto del contendere.

Inoltre, il ricorrente non avrebbe sotto questo profilo alcun interesse giuridicamente tutelabile.

Non sussisterebbe alcun interesse all'annullamento delle decisioni relative all'occupazione dei posti A

3. [OSCURATO:PERSONA] infatti, in caso di annullamento della decisione del 21 maggio 1968 concernente il ricorrente, potrebbe dare esecuzione alla sentenza anche senza annullare le rimanenti decisioni.

Prescindendo da ciò, si potrebbe al massimo ravvisare un interesse del ricorrente all'annullamento delle decisioni con cui sono stati occupati i posti per i quali egli aveva presentato la candidatura.

Dirò francamente che non condivido l'opinione della [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 1, del nostro regolamento di procedura, ritengo che il ricorrente abbia fatto tutto il necessario per indicare gli atti che intendeva impugnare, descrivendone il contenuto e comunicando tutti i dati relativi alla loro adozione.

Non si può pretendere di più da un dipendente al quale detti atti non vengono nemmeno notificati.

Analogamente ritengo che non si possa negare al ricorrente ogni interesse all'annullamento delle decisioni con cui altri dipendenti del suo stesso grado sono stati assegnati a posti A 3 o con le quali dipendenti di grado A 4 sono stati promossi ad impieghi di grado A

3. Quest'interesse sussiste in quanto l'illegittimità della decisione con cui al ricorrente sono state attribuite funzioni di grado A 4, tra l'altro è stata fatta derivare dall'illegittimità degli altri atti di nomina.

È noto che il ricorrente assume di essere stato ingiustamente scavalcato quando sono stati assegnati i posti liberi di grado A 3 e quelli resisi vacanti dopo il 21 maggio 1968.

Un secondo motivo d'interesse per il ricorrente va ravvisato nel fatto che, se venissero annullate tali nomine, aumenterebbero notevolmente le sue possibilità di ottenere un adeguato posto in A 3, mentre ciò non sarebbe se fosse annullata solo la decisione con cui gli sono state attribuite le attuali mansioni.

Questo vale anche se, una volta annullata la decisione di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare una corretta esecuzione alla sentenza della Corte.

Tuttavia non sono del tutto infondate nemmeno le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui mi occuperò ora: ritengo giusto il rilievo che il ricorrente non poteva avere lo stesso interesse al contemporaneo annullamento di tutte le decisioni con cui sono stati occupati i posti A 3 dopo il 21 maggio 1968.

Il ricorrente non vorrà sostenere di essere stato un candidato valido per tutti i posti A 3 dichiarati vacanti nei vari settori e che il fatto che non si sia tenuto conto della sua candidatura rende invalidi tutti gli atti di nomina.

Egli doveva piuttosto indicare una per una le nomine che lo pregiudicavano direttamente.

Egli era in grado di farlo, in base all'organigramma della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato nel marzo 1968 e sulla scorta della successiva pubblicazione degli atti di nomina e degli avvisi di posto vacante.

Il ricorrente non può giustificare questa sua omissione richiamandosi alla situazione completamente diversa rispetto al caso d'impugnazione dei risultati di un concorso o di una tabella di promozioni.

L'omissione summenzionata va perciò considerata un errore del ricorrente dal quale scaturiscono conseguenze anche per quanto riguarda la ricevibilità.

A mio avviso, tali conseguenze consistono nel fatto che la domanda di annullamento di tutte le decisioni relative all'occupazione di posti A 3 dovrebbe in linea di principio venir dichiarata irricevibile.

Mi pare sostenibile solo una limitazione: il ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti di nomina relativi a posti ai quali egli stesso aspirava.

In complesso questi posti sono 16, se si comprendono, come ritengo giusto, anche le candidature presentate dopo aver promosso il ricorso giurisdizionale.

Sotto questo aspetto quindi, checché ne dica la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la domanda sia ricevibile.

È evidente che le precedenti considerazioni circoscrivono ulteriormente la materia del contendere, già limitata per quanto si è detto a proposito dell'osservanza del termine d'impugnazione. 2 — Sulla domanda di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità della domanda con cui si chiede alla Corte di statuire che al ricorrente dev'essere assegnato un posto adeguato al suo grado. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte non può impartire alla [OSCURATO:PERSONA] istruzioni del genere.

Ho già ripetutamente sottolineato che questa tesi, così come è presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è del tutto esatta.

Il ricorrente giustamente si richiama alle sentenze 18-63 e 70-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pagg. 187 e 888).

Non è comunque necessario approfondire il problema, giacché la domanda criticata, nella replica è stata notevolmente ridimensionata.

Si chiede ora alla Corte di statuire semplicemente che al ricorrente è stato ingiustamente negato un posto corrispondente al suo grado.

Il ricorrente si è espressamente rimesso al prudente apprezzamento della Corte circa l'opportunità di pronunziarsi in merito solo nella motivazione oppure anche nel dispositivo.

Ci troviamo di fronte ad un argomento che dovrebbe servire a corroborare la domanda d'annullamento e per il quale non sussistono problemi di ricevibilità.

Per quanto riguarda poi la necessita — sottolineata nella replica — di rinviare la pratica alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di eseguire la sentenza, trattasi soltanto delle conseguenze giuridiche di un eventuale annullamento sulle quali non è il caso di soffermarsi.

Nella sua nuova formulazione, la seconda domanda non fa sorgere quindi alcun problema di ricevibilità. 3 — Sulla domanda di risarcimento [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che è irricevibile anche la domanda di risarcimento, particolarmente sotto il profilo dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto il ricorrente non avrebbe esposto con chiarezza in qual modo egli sia stato leso, e come la [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuta responsabile di questo danno.

Bisogna concedere alla commissione che sotto questo aspetto la sua critica non è del tutto infondata, giacché l'atto introduttivo non contiene alcun chiarimento circa la domanda di risarcimento formulata in ultimo luogo.

Esito ad affermare che vi sia stata una radicale violazione dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura; comunque si può dedurre dalla descrizione dei fatti, dall'esposizione delle circostanze nelle quali è stata adottata la decisione impugnata, nonché dalla natura delle censure mosse alla [OSCURATO:PERSONA] nel reclamo amministrativo, quali elementi abbiano indotto il ricorrente a ritenere di essere legittimato ad agire.

Pur riconoscendo che la motivazione della domanda nel nostro caso si discosta molto dall'ordinario, non mi sento di proporre la dichiarazione d'irricevibilità della domanda di risarcimento senza aver approfondito la questione. 4 — [OSCURATO:PERSONA] quanto riguarda la ricevibilità, sussistono serie eccezioni solo in merito alle domande d'annullamento.

Esse sono effettivamente irricevibili per quanto riguarda le decisioni relative all'occupazione dei posti A 2, che risalgono al marzo 1968 e che sono state pubblicate al massimo nell'aprile 1968.

Sono pure irricevibili per quanto riguarda le decisioni relative all'occupazione di posti A 3 per i quali il ricorrente non aveva posto la sua candidatura e non aveva quindi un interesse diretto.

Posti questi limiti, esaminiamo ora il merito della controversia.

II — Nel merito 1 — Le domande di annullamento a) Anzitutto vediamo la decisione del 21 maggio 1968, con la quale sono state attribuite al ricorrente funzioni di grado inferiore. aa) Il ricorrente sostiene che e irregolare anzitutto perché è convinto che fosse oggettivamente possibile conferirgli un posto A 3, dato che, al momento in cui la decisione è stata emanata e al momento in cui sono stati occupati i posti A 3 disponibili, non pare vi fosse una penuria di posti di tal grado in rapporto ai dipendenti di grado A 3 interessati ad occuparli.

In effetti pare che questo assunto sia esatto, anche se è controverso che, nei primi mesi del 1968 — come afferma il ricorrente — due posti A 2 siano stati occupati mediante promozione e quindi due posti A 3 si siano resi vacanti.

È comunque indubbio che 37 dipendenti di grado A 3 hanno dato le dimissioni e 5 dipendenti A 3 sono stati licenziati a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68 ed il calcolo matematico, pur ammettendo che siano stati ridotti i posti A 3, permette di constatare un'eccedenza di posti vacanti rispetto all'organico del 1967.

È pure assodato che a quell'epoca sono stati dichiarati vacanti diversi posti A 3, i quali sono stati occupati mediante promozione.

Tuttavia, tutto ciò non ha in definitiva gran valore per quanto riguarda la tesi del ricorrente.

È determinante invece la ripartizione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue facoltà di organizzazione, dei posti disponibili tra i vari servizi.

Si può pensare che nei settori nei quali poteva venire impiegato il ricorrente vi fosse scarsità di posti A 3, mentre d'altro canto le sue capacità non consentivano di prendere eventualmente in esame la sua candidatura per uno dei rimanenti posti A

3. Poiché il criterio con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso i posti A 3 non è stato criticato, è impossibile trarre argomenti a favore del ricorrente dai calcoli sui quali egli fonda i suoi assunti. bb) In secondo luogo, il ricorrente si duole che i posti di grado A 3 rimasti disponibili siano stati attribuiti nel maggio 1968 senza esser stati previamente dichiarati vacanti.

Ciò costituirebbe violazione di una norma fondamentale dello statuto, cioè dell'articolo

4. Se si ammette quanto ho esposto in materia di ricevibilità, risulta superfluo dilungarsi su questa censura, giacché essa si riferisce soprattutto alle decisioni che il ricorrente non può impugnare, per le quali cioè egli non riesce a dimostrare un interesse specifico.

Tuttavia i dubbi cui si è fatto cenno possono anche venir superati, ad esempio perché se i posti vacanti fossero stati ritualmente dichiarati tali, il ricorrente sarebbe stato in grado di meglio far valere il proprio interesse ai vari posti e quindi avrebbe potuto impedire che fosse adottata una decisione che lo ha relegato a svolgere funzioni di grado inferiore.

Esaminiamo quindi la censura.

Anticiperò il risultato dicendo che mi pare accettabile l'interpretazione dell'articolo 4 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il posto andrebbe dichiarato vacante solo nei casi ordinari, cioè se, per qualsiasi motivo (ad esempio a seguito di promozione del titolare), si è reso vacante oppure è di nuova creazione.

All'inizio del 1968 la [OSCURATO:PERSONA] doveva invece affrontare un problema del tutto diverso, cioè la riorganizzazione dei servizi.

In questo difficile periodo, l'organigramma esistente doveva venir sostituito da un nuovo, quindi tutti i posti erano disponibili e per conseguenza tutti i dipendenti erano potenziali aspiranti ai posti dell'organico.

In tale situazione, era assolutamente impossibile dichiarare vacanti tutti i posti dell'organico e descriverne minuziosamente le funzioni; si deve anche tener conto del fatto che la pubblicazione dell'elenco dei posti vacanti non avrebbe sensibilmente aumentato le possibilità dei vari interessati di accedervi.

Quindi, indipendentemente dalle summenzionate eccezioni d'irricevibilità, si deve ritenere che non serve al ricorrente invocare l'articolo 4 dello statuto per corroborare la domanda di annullamento. cc) Un terzo argomento che devo esaminare a questo proposito consiste nel sostenere che l'aver attribuito dei posti A 3 senza tener conto degl'interessi del ricorrente sarebbe una delle principali conseguenze della preoccupazione di attribuire i posti disponibili tenendo conto dell'«equilibrio geografico».

Anche questo elemento sarebbe inconciliabile con le norme dello statuto e più esattamente coi principi sanciti dagli articoli 5, 7 e 27, come definiti nella nostra giurisprudenza.

Infatti la Corte, recentemente, nella causa 17-68 ([OSCURATO:PERSONA] XV-1969, pag. 61 ), ha sottolineato che anche nella razionalizzazione dei servizi la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dal principio secondo cui al massimo «a parità di titoli tra i vari candidati» si può considerare «la nazionalità come un criterio preferenziale».

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse assegnato ì posti A 3 attribuendo particolare importanza alla nazionalità, questo comportamento giustificherebbe l'annullamento della decisione 21 maggio 1968.

Gli assunti del ricorrente non mi paiono comunque fondati e nemmeno mi pare ravvisabile un inizio di prova.

Quanto è stato affermato nella causa 17-68, cui tra l'altro si è richiamato il ricorrente, aveva tratto semplicemente all'equilibrio geografico tra i vari posti direttivi, quindi non può avere validità generale.

Dichiarazioni orali in questo senso eventualmente fatte nei confronti del ricorrente non costituiscono nemmeno una base sufficiente, giacché dagli atti processuali non sono desumibili particolari in merito, né sono state fornite prove su questo punto. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe inoltre ribattere che non sono state accettate soltanto dimissioni volontarie di dipendenti francesi di grado A 3, dal che naturalmente si arguisce che la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva specialmente ridurre il numero dei dipendenti francesi.

Ritengo quindi che anche la terza censura sia inconferente per quanto riguarda la domanda d'annullamento.

In complesso è chiaro cne la decisione 21 maggio 1968, con cui al ricorrente sono state affidate determinate funzioni, non può venire annullata, per mancanza di adeguati argomenti. b) Esaminiamo ora, sempre nell'ambito delle domande d'annullamento, la regolarità delle decisioni emanate successivamente per occupare i posti A 3 dichiarati vacanti.

Attenendoci a quanto ho detto a proposito della ricevibilità, potremmo limitarci ad esaminare le decisioni riguardanti i posti per i quali il ricorrente aveva presentato la propria candidatura: trattasi di 16 posti dichiarati vacanti tra il 24 giugno 1968 e il 10 settembre 1969 (almeno queste sono le date limite delle candidature del ricorrente).

Aderendo ad una richiesta da me fatta all'udienza, che coincideva con una domanda formale in questo senso del ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio i testi degli avvisi di posto vacante e i processi verbali delle riunioni della [OSCURATO:PERSONA] in cui sono stati occupati i posti vacanti.

Mi pare quindi possibile dare ora un giudizio preciso.

Erano vacanti ì seguenti posti : presso la Direzione generale aiuti di sviluppo, il posto di capo divisione «libération et promotion des échanges» e quello di capo divisione presso gli «études de développement» ; presso la Direzione generale affari economici e sociali erano liberi tre posti di capo divisione (cioè delle divisioni «analyses et prévisions quantitatives à moyen terme par pays», «projections communautaires, synthèse et méthodes» e «politique budgétaire et programmation des finances publiques») presso la Direzione generale personale e amministrazione il posto di capo della divisione «organizzazione» ; presso la Direzione generale commercio estero era vacante il posto di capo della divisione «études, structure et évolution de la balance commerciale, objectifs de la politique commerciale, promotion de l'exportation, assurance-crédit» nonché il posto di capo della divisione «questions particulières d'importation et d'exportation, clauses de sauvegarde — Extrême-Orient» ; nella Direzione generale mercato interno, il posto di capo della divisione «droit européen de sociétés, droit des groupes de sociétés, fusion et transformation de sociétés» ; presso la Direzione generale politica di sviluppo, il posto di capo della divisione «analyse et documentation»; presso la Direzione generale energia, il posto di capo della divisione «approvisionnement» ; presso la Direzione generale «recherche générale et technologie» ; un posto di consigliere del direttore generale e un posto di capo della divisione «mesures de promotion générale de la recherche et de l'innovation» ; presso la Direzione generale «questioni industriali» ; un posto di consigliere del direttore generale, presso la Direzione generale «rapporti esterni», un posto di consigliere del direttore generale e presso la Direzione generale questioni economiche e finanziarie, i posto di segretario del comitato monetario.

La maggior parte di detti posti è stata occupata mediante promozione.

Come ho già detto a questo proposito nella causa 12-69, non rientra evidentemente nei nostri compiti il sostituire la nostra valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA].

Posso però figurarmi l'iter logico della [OSCURATO:PERSONA] conoscendo le particolari esigenze di cui si doveva tener conto nell'occupazione dei posti vacanti e interpretando i dati risultanti dagli atti circa la preparazione, la capacità e l'esperienza professionale del ricorrente.

Un esame in questo senso permette di concludere rapidamente che nella maggioranza dei casi il risultato non può essere favorevole al ricorrente, anche perché egli non ha prodotto in giudizio (vedasi pag. 34 della replica nonché la risposta del 18 marzo 1970) elementi sufficienti.

Ad ogni modo i posti vacanti implicavano attività specifiche e molto disparate nei più diversi settori.

Solo uno dei posti vacanti, e cioè quello disponibile presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ha una configurazione un po' diversa.

Il bando di concorso COM/52 ne definisce le mansioni come segue : «dirigere un'unità amministrativa incaricata di esaminare i progetti di strutturazione e di organizzazione del complesso dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], comprese le richieste di personale e di materiale; vigilare al razionale impiego del personale; consigliare i servizi in ogni problema organizzativo, di razionalizzazione e di meccanizzazione del lavoro».

Si richiedevano inoltre : «istruzione universitaria comprovata da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; conoscenza approfondita dei problemi amministrativi e dell'organizzazione e della struttura dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]».

Se si pensa che il ricorrente aveva ricoperto per anni un posto di grado elevato presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e che l'ultimo rap porto lo definiva come elemento di eccellente preparazione amministrativa, si è quasi indotti a ritenere che egli fosse uno dei candidati più idonei al posto in questione.

Le eventuali conseguenze di ciò sono desumibili dalla sentenza 12-69, nella quale si stabilisce che il carattere «speciale e temporaneo» del provvedimento d'inquadramento al grado inferiore implica la necessità di «assicurare agli interessati solide garanzie circa il loro diritto di precedenza».

«L'applicazione di tali garanzie richiede che l'idoneità dei candidati venga esaminata al di fuori di qualsiasi riferimento agli eventuali meriti degli altri candidati».

Il principio in questo caso è stato tenuto in ispregio, come già era avvenuto nella causa 12-69.

Dal processo verbale della riunione della [OSCURATO:PERSONA] del 15, 16 e 17 luglio 1968 si desume che tutte le candidature, anche quelle dei candidati che aspiravano alla promozione sono state contemporaneamente date in visione ai membri della [OSCURATO:PERSONA].

Nel verbale si legge inoltre : «Il sig. [OSCURATO:PERSONA] espone particolareggiatamente le qualifiche dei candidati, tenuto conto delle caratteristiche del posto.

Fornisce inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi tratti dall'esame delle loro note caratteristiche.

Egli comunica pure il parere del Direttore generale del personale e dell'amministrazione, che nel frattempo gli è stato reso noto … [OSCURATO:PERSONA] prende atto che ogni membro ha preso visione dei rapporti relativi ai candidati e li ha studiati attentamente».

Ciò rende applicabile nella fattispecie quanto è stato detto nella sentenza 12-69.

«Un tale modo di procedere, che implica dei confronti tra categorie di dipendenti che in questo caso non potevano trovarsi in concorrenza, non assicura pienamente, ai dipendenti che avevano spontaneamente accettato di farsi trasferire in via provvisoria, l'intero vantaggio della precedenza ad essi attribuita dall'articolo 8».

Questo motivo sarebbe di per sé sufficiente a far annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata a seguito delle consultazioni del 15, 16 e 17 luglio 1968 e con la quale è stato occupato, mediante promozione, un posto di grado A 3 presso la Direzione generale personale e amministrazione.

Per di più va sottolineato l'imperativo posto in rilievo dalla sentenza 12-69, cioè l'esame circa l'«idoneità dei ricorrenti con diritto di precedenza» deve fondarsi su elementi concreti e controllabili qualora detto esame si concluda con l'esclusione dei dipendenti «prioritari» a favore dei candidati «non prioritari».

«(Questi elementi devono riferirsi esclusivamente alle qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante e figurare nel verbale della [OSCURATO:PERSONA]».

Nella fattispecie è evidente che non si è tenuto conto di questo imperativo, poiché il processo verbale della [OSCURATO:PERSONA] si limita alla stereotipata frase : «Tenuto conto, in base all'esame dei fascicoli, sia dell'istruzione universitaria che dell'esperienza professionale degl'interessati, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che nessuno di questi dipendenti presenta le caratteristiche necessarie a ricoprire il posto attualmente vacante messo a concorso».

Considerazioni generiche analoghe non sono state ammesse dalla Corte nella causa 12-69; non è quindi plausibile che siano accolte ora.

È perciò possibile, tra le varie decisioni cui si riferisce il ricorrente, concernenti l'occupazione dei posti A3 dichiarati vacanti ed adottate dopo il 21 maggio 1968, annullarne almeno una per inosservanza del diritto di precedenza sancito dall'articolo 8 del regolamento 259/68 e quindi dichiarare parzialmente fondata la domanda d'annullamento.

Il ricorrente ha perciò la possibilità di essere destinato ad un posto di grado A

3. Non spetta comunque alla Corte statuire che nella fattispecie al ricorrente va assegnato questo posto. 2 — Sulla domanda di risarcimento Resta infine da vedere se al ricorrente spetti il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito a seguito dell'assegnazione ad un posto di grado A

4. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il danno materiale : l'articolo 8 del regolamento 256/68 riconosce ai dipendenti che, come il ricorrente, sono stati inquadrati ad un grado inferiore al precedente, il diritto a percepire ulteriormente lo stipendio riscosso nel grado superiore.

Poiché il ricorrente, pur senza essere inquadrato in A 3, percepisce uno stipendio di questa categoria, non vedo come possa ritenersi leso.

Nemmeno il fatto che non siano stati messi a concorso posti A 2, il che avrebbe impedito al ricorrente di presentare la propria candidatura, può giustificare una simile pretesa, anche se questa si concretizza nel tradizionale franco belga simbolico.

Ho infatti dimostrato che il non aver messo a concorso posti A 2, non costituisce violazione di norme giuridiche.

La domanda di risarcimento del danno morale è giustificata dal ricorrente con le emozioni causategli dai provvedimenti impugnati, con l'incertezza della sua attuale situazione e con la lesione sofferta dal suo prestigio, dal momento che gli è stato attribuito un posto di grado A

4. Per quanto riguarda l'ultimo punto, il ricorrente sostiene inoltre che il personale è stato informato con ritardo che, con effetto dal 1 o agosto 1968, egli non dipendeva più da un capo divisione più giovane di lui, ma veniva a trovarsi alle dirette dipendenze del direttore dell'amministrazione.

A questi argomenti la [OSCURATO:PERSONA] oppone giustamente che l'aspetto fondamentale è l'impossibilità di considerare illegittima la retrocessione del ricorrente.

Per di più, il sistema instaurato dal regolamento 259/68 implicherebbe che detti provvedimenti non possono venire considerati come misure disciplinari o comunque rispecchianti un'insufficienza professionale.

Sarebbe esclusa anche l'incertezza dello stato giuridico, poiché il ricorrente ha continuato a percepire il vecchio stipendio ed ha continuato a godere del precedente stato giuridico.

Vi è di che disattendere la domanda del ricorrente.

Al massimo rimane il fatto che il ricorrente in un primo tempo era subordinato ad un capo divisione più giovane di lui e la successiva modifica di questa situazione non è stata immediatamente resa nota al personale.

Ad essere esatti questa omissione non è che un peccato veniale, che merita l'assolu zione più completa se considerato nel complesso e laborioso procedimento di riorganizzazione amministrativa.

Comunque non ritengo che questo fatto sia atto a giustificare la domanda di risarcimento.

Quindi la domanda di risarcimento del ricorrente va respinta.

III — Conclusioni finali Concludo come segue: le domande di annullamento appaiono ricevibili solo in quanto si riferiscono alla decisione 21 maggio 1968, relativa all'assegnazione del ricorrente, e in quanto mirano all'annullamento delle decisioni successive con cui sono stati occupati i posti A 3 per i quali il ricorrente aveva presentato la candidatura.

Per il resto, le domande d'annullamento, sia per inosservanza del termine d'impugnazione, sia per mancanza d'interesse immediato del ricorrente, vanno disattese.

Ritengo fondata solo la domanda di annullamento della decisione del luglio 1968 con cui è stato occupato un posto di capo divisione presso la Direzione generale personale ed amministrazione.

Tutte le altre domande, ivi compresa quella di risarcimento, vanno respinte.

Dato che il ricorso è stato parzialmente accolto, ritengo equo porre la metà delle spese a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0030 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 APRILE 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] a discutere dell'applicazione delle norme particolari del II capitolo del regolamento 259/68 che, dopo la fusione degli esecutivi, ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di ridurre l'organico e di razionalizzare i servizi. Il caso specifico presenta le seguenti caratteristiche : Il ricorrente veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità europea dell'energia atomica il 6 ottobre 1960 con uno stipendio corrispondente al grado A 3. In seguito veniva nominato in ruolo come capo divisione di grado A 3 e l'unico punto rilevante nell'attività svolta finora è che, dall'aprile 1964 al giugno 1968, egli ha avuto l'incarico di «inspecteur des affaires administratives et financières» presso la Direzione generale amministrazione e personale. In occasione della riorganizzazione della [OSCURATO:PERSONA] unica, nei primi mesi del 1968 il ricorrente veniva informato che sarebbe forse stato necessario assegnarlo, a norma dell'articolo 8 del regolamento 259/68, «ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella a cui appartiene il suo grado». Poiché l'interessato non aveva sollevato alcuna obiezione, il 21 maggio 1968 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione in forza della quale il ricorrente, a decorrere dal 4 giugno 1968, avrebbe svolto le funzioni di amministratore principale di grado A 4, con il titolo di consigliere presso la Direzione dell'amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] ne veniva informato con lettera 22 maggio 1968, pervenutagli il 27 maggio successivo, firmata dal presi dente della [OSCURATO:PERSONA]. Dapprima l'interessato dipendeva da un capo divisione, però il 1 o agosto 1968, veniva informato dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che avrebbe svolto le sue funzioni direttamente «presso» il direttore dell'amministrazione. Il ricorrente si dava subito da rare per trovare una sistemazione per lui più soddisfacente, vale a dire si presentava candidato a vari posti di grado A 3 e A 2 dichiarati vacanti nel marzo 1968. Se non erro, le candidature furono in totale 2 per posti A 2 e 16 per posti A 3 (l'ultima delle quali venne presentata nel settembre 1969), ma non diedero alcun risultato. Il 22 luglio 1968, l'interessato indirizzava una nota al presidente di una commissione paritetica, che aveva il compito di controllare i posti attribuiti ai dipendenti nell'ambito della riorganizzazione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]. Dopo essersi richiamato alle varie candidature, egli sottolineava la necessità che gli fosse assegnato un posto corrispondente al suo grado. Nella risposta dell'agosto 1968, l'interessato veniva però informato che la commissione paritetica non era competente a pronunciarsi per i gradi A 1 -A 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi un reclamo particolareggiato, in data 14 agosto 1968, al presidente della [OSCURATO:PERSONA], elencando tutti i posti dichiarati vacanti dal marzo 1968 e tutte le candidature che egli aveva presentato. Chiedeva inoltre insistentemente che gli fosse attribuito senza indugio un posto che, per lo meno, corrispondesse al suo grado. La risposta gli perveniva con lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 novembre 1968, cioè dopo che erano trascorsi i due mesi contemplati dall'articolo 90 dello statuto. Poiché nemmeno così era riuscito a migliorare la propria situazione (la lettera del presidente si limitava a confermare le decisioni precedenti cui l'interessato intendeva opporsi), il 12 dicembre 1968 il [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte di giustizia chiedendole di : 1 o Annullare la decisione 21 maggio 1968 in quanto non attribuisce al ricorrente un posto corrispondente al suo grado. 2 o Statuire che al ricorrente non può venire ulteriormente negato un posto corrispondente al suo grado e disporre che vengano adottati tutti i provvedimenti atti a fargli attribuire detto posto oppure — come si conclude nella replica — statuire che il ricorrente è stato privato senza giusti motivi di un posto corrispondente al suo grado, quindi disporre il rinvio della pratica alla [OSCURATO:PERSONA] che sarà tenuta ad eseguire quanto avrà deciso la Corte nella sua sentenza. 3 o Annullare tutte le nomine o le attribuzioni di posti che pregiudicano il ricorrente. 4 o Condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, nella misura che piacerà alla Corte stabilire. Esaminerò ora punto per punto queste conclusioni. Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che il ricorso è irricevibile in ogni suo punto ed ha corroborato questa tesi con vari argomenti, inizierò il mio esame da questo aspetto della controversia. 1 — Sulle domande di annullamento [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi circa le domande di annullamento avverso alcune sue decisioni, sia per quanto riguarda l'osservanza dei termini d'im pugnazione, sia per quanto riguarda la delimitazione della materia del contendere. a) Vediamo anzitutto le questioni relative all'osservanza del termine d'impugnazione. Che nella fattispecie ci siano incertezze in merito, è evidente, poiché oggetto della controversia sono provvedimenti adottati nel marzo 1968 e impugnati solo il 12 dicembre 1968. In proposito, è necessario richiamarsi anzitutto alla giurisprudenza secondo la quale, com'è noto, non è necessario impugnare un atto pregiudizievole direttamente in sede giurisdizionale. È infatti sufficiente — e lo si considera addirittura un comportamento lodevole — tentare, entro il termine d'impugnazione, di comporre la controversia in via amministrativa. Se il reclamo non ha esito, resta sempre la possibilità di adire la Corte ed è sufficiente che il ricorso — dopo la presentazione del reclamo amministrativo — sia proposto entro i termini di cui all'articolo 91 dello statuto. La più recente giurisprudenza conferma senza ombra di dubbio — l'agente della [OSCURATO:PERSONA] pare se ne sia dimenticato — che in tale ipotesi è possibile chiedere anche l'annullamento dell'atto amministrativo (e non solo la revoca del silenzio-rifiuto). Mi richiamo in merito alla causa 27-68, [OSCURATO:PERSONA] XV-1969, pag. 225 . Partendo da questi principi, si deve ritenere che il ricorrente può chiedere l'annullamento non solo degli atti che sono stati adottati al massimo tre mesi prima della promozione del ricorso, oppure di cui ha avuto conoscenza entro lo stesso termine, ma anche di tutti gli atti che formavano oggetto del ricorso amministrativo, beninteso solo di quelli adottati entro i tre mesi che hanno preceduto il ricorso amministrativo oppure portati a conoscenza dell'interessato entro lo stesso termine. Il conto a ritroso dalla data del reclamo ci consente di stabilire che erano impugnabili tutte le nomine e le attribuzioni di posti successive al 14 maggio 1968 o di cui l'interessato ha avuto conoscenza dopo questa data. Non sarebbero così più impugnabili — e il ricorrente pare ammetterlo — le decisioni relative all'occupazione di posti A 2, adottate nel marzo-aprile 1968 e pubblicate nel corso del mese di aprile. È invece certa la ricevibilità — almenok per quanto riguarda l'osservanza dei termini — delle domande relative alle decisioni con cui sono stati occupati i posti A 3, adottate dal 21 maggio 1968 in poi. Le questioni di ricevibilità non si pongono nemmeno per quanto riguarda la decisione del 21 maggio 1968, con la quale al ricorrente è stato attribuito un impiego di grado inferiore. b) Esaminiamo con maggiore attenzione il contenuto del reclamo del 14 agosto 1968. Ciò è necessario poiché un reclamo può tenere in vita il termine d'impugnazione solo se esso e il ricorso giurisdizionale hanno lo stesso oggetto. Anche sotto questo aspetto la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso i suoi dubbi: essa sostiene che, per quanto riguarda la decisione 21 maggio 1968, che ha attribuito al ricorrente determinate funzioni, nel reclamo è stata chiesta una modifica soltanto ex nunc. Ciò si desumerebbe dall'impiego del termine « réforme ». Sarebbe quindi escluso che nel ricorso giurisdizionale si possa chiedere l'annullamento della decisione, cioè la dichiarazione d'inefficacia ex tunc. Esaminando più attentamente il contenuto del reclamo, si rileva che gli assunti della [OSCURATO:PERSONA] non possono venire accolti. Non è infatti lecito, attraverso l'interpretazione della nozione «riformare», che d'altronde non è univoca, caratterizzare il contenuto e lo scopo del reclamo amministrativo. A mio avviso, è pure significativo il fatto che il ricorrente, al n. 5 del reclamo, si richiami agli avvisi di posto vacante del marzo 1968 e alle sue candidature a detti posti. Con ciò egli intende affermare che c'era la possibilità di destinarlo ad un posto adeguato al suo grado, cioè egli pone in dubbio la regolarità della decisione del 21 maggio 1968. Lo stesso senso si deve attribuire alla questione sollevata dal ricorrente circa il se la decisione del 21 maggio 1968 fosse necessaria e se effettivamente fossero esaurite tutte le possibilità di assegnargli un posto pari al suo grado. Ne concludo che il ricorrente, fin dall'inizio riteneva illegittima la decisione del 21 maggio 1968 e quindi intendeva ottenere non solo una modifica ex nunc, ma un vero e proprio annullamento retroattivo. L'oggetto del ricorso amministrativo non era quindi solo l'annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], il 21 maggio 1968, aveva occupato i posti A 3, ma l'intenzione era quella di far annullare anche la decisione con cui al ricorrente erano state attribuite funzioni di grado inferiore. Risultano dunque infondate le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l'identità dell'oggetto dei due ricorsi. c) Circa la ricevibilità della domanda di annullamento di tutte le decisioni successive al 21 maggio 1968, con cui sono stati occupati i posti A 3, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce ancora l'inosservanza dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il quale prescrive che sia indicato l'oggetto del contendere. Inoltre, il ricorrente non avrebbe sotto questo profilo alcun interesse giuridicamente tutelabile. Non sussisterebbe alcun interesse all'annullamento delle decisioni relative all'occupazione dei posti A 3. [OSCURATO:PERSONA] infatti, in caso di annullamento della decisione del 21 maggio 1968 concernente il ricorrente, potrebbe dare esecuzione alla sentenza anche senza annullare le rimanenti decisioni. Prescindendo da ciò, si potrebbe al massimo ravvisare un interesse del ricorrente all'annullamento delle decisioni con cui sono stati occupati i posti per i quali egli aveva presentato la candidatura. Dirò francamente che non condivido l'opinione della [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 1, del nostro regolamento di procedura, ritengo che il ricorrente abbia fatto tutto il necessario per indicare gli atti che intendeva impugnare, descrivendone il contenuto e comunicando tutti i dati relativi alla loro adozione. Non si può pretendere di più da un dipendente al quale detti atti non vengono nemmeno notificati. Analogamente ritengo che non si possa negare al ricorrente ogni interesse all'annullamento delle decisioni con cui altri dipendenti del suo stesso grado sono stati assegnati a posti A 3 o con le quali dipendenti di grado A 4 sono stati promossi ad impieghi di grado A 3. Quest'interesse sussiste in quanto l'illegittimità della decisione con cui al ricorrente sono state attribuite funzioni di grado A 4, tra l'altro è stata fatta derivare dall'illegittimità degli altri atti di nomina. È noto che il ricorrente assume di essere stato ingiustamente scavalcato quando sono stati assegnati i posti liberi di grado A 3 e quelli resisi vacanti dopo il 21 maggio 1968. Un secondo motivo d'interesse per il ricorrente va ravvisato nel fatto che, se venissero annullate tali nomine, aumenterebbero notevolmente le sue possibilità di ottenere un adeguato posto in A 3, mentre ciò non sarebbe se fosse annullata solo la decisione con cui gli sono state attribuite le attuali mansioni. Questo vale anche se, una volta annullata la decisione di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare una corretta esecuzione alla sentenza della Corte. Tuttavia non sono del tutto infondate nemmeno le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui mi occuperò ora: ritengo giusto il rilievo che il ricorrente non poteva avere lo stesso interesse al contemporaneo annullamento di tutte le decisioni con cui sono stati occupati i posti A 3 dopo il 21 maggio 1968. Il ricorrente non vorrà sostenere di essere stato un candidato valido per tutti i posti A 3 dichiarati vacanti nei vari settori e che il fatto che non si sia tenuto conto della sua candidatura rende invalidi tutti gli atti di nomina. Egli doveva piuttosto indicare una per una le nomine che lo pregiudicavano direttamente. Egli era in grado di farlo, in base all'organigramma della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato nel marzo 1968 e sulla scorta della successiva pubblicazione degli atti di nomina e degli avvisi di posto vacante. Il ricorrente non può giustificare questa sua omissione richiamandosi alla situazione completamente diversa rispetto al caso d'impugnazione dei risultati di un concorso o di una tabella di promozioni. L'omissione summenzionata va perciò considerata un errore del ricorrente dal quale scaturiscono conseguenze anche per quanto riguarda la ricevibilità. A mio avviso, tali conseguenze consistono nel fatto che la domanda di annullamento di tutte le decisioni relative all'occupazione di posti A 3 dovrebbe in linea di principio venir dichiarata irricevibile. Mi pare sostenibile solo una limitazione: il ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti di nomina relativi a posti ai quali egli stesso aspirava. In complesso questi posti sono 16, se si comprendono, come ritengo giusto, anche le candidature presentate dopo aver promosso il ricorso giurisdizionale. Sotto questo aspetto quindi, checché ne dica la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la domanda sia ricevibile. È evidente che le precedenti considerazioni circoscrivono ulteriormente la materia del contendere, già limitata per quanto si è detto a proposito dell'osservanza del termine d'impugnazione. 2 — Sulla domanda di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'irricevibilità della domanda con cui si chiede alla Corte di statuire che al ricorrente dev'essere assegnato un posto adeguato al suo grado. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte non può impartire alla [OSCURATO:PERSONA] istruzioni del genere. Ho già ripetutamente sottolineato che questa tesi, così come è presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è del tutto esatta. Il ricorrente giustamente si richiama alle sentenze 18-63 e 70-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pagg. 187 e 888). Non è comunque necessario approfondire il problema, giacché la domanda criticata, nella replica è stata notevolmente ridimensionata. Si chiede ora alla Corte di statuire semplicemente che al ricorrente è stato ingiustamente negato un posto corrispondente al suo grado. Il ricorrente si è espressamente rimesso al prudente apprezzamento della Corte circa l'opportunità di pronunziarsi in merito solo nella motivazione oppure anche nel dispositivo. Ci troviamo di fronte ad un argomento che dovrebbe servire a corroborare la domanda d'annullamento e per il quale non sussistono problemi di ricevibilità. Per quanto riguarda poi la necessita — sottolineata nella replica — di rinviare la pratica alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di eseguire la sentenza, trattasi soltanto delle conseguenze giuridiche di un eventuale annullamento sulle quali non è il caso di soffermarsi. Nella sua nuova formulazione, la seconda domanda non fa sorgere quindi alcun problema di ricevibilità. 3 — Sulla domanda di risarcimento [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che è irricevibile anche la domanda di risarcimento, particolarmente sotto il profilo dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto il ricorrente non avrebbe esposto con chiarezza in qual modo egli sia stato leso, e come la [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuta responsabile di questo danno. Bisogna concedere alla commissione che sotto questo aspetto la sua critica non è del tutto infondata, giacché l'atto introduttivo non contiene alcun chiarimento circa la domanda di risarcimento formulata in ultimo luogo. Esito ad affermare che vi sia stata una radicale violazione dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura; comunque si può dedurre dalla descrizione dei fatti, dall'esposizione delle circostanze nelle quali è stata adottata la decisione impugnata, nonché dalla natura delle censure mosse alla [OSCURATO:PERSONA] nel reclamo amministrativo, quali elementi abbiano indotto il ricorrente a ritenere di essere legittimato ad agire. Pur riconoscendo che la motivazione della domanda nel nostro caso si discosta molto dall'ordinario, non mi sento di proporre la dichiarazione d'irricevibilità della domanda di risarcimento senza aver approfondito la questione. 4 — [OSCURATO:PERSONA] quanto riguarda la ricevibilità, sussistono serie eccezioni solo in merito alle domande d'annullamento. Esse sono effettivamente irricevibili per quanto riguarda le decisioni relative all'occupazione dei posti A 2, che risalgono al marzo 1968 e che sono state pubblicate al massimo nell'aprile 1968. Sono pure irricevibili per quanto riguarda le decisioni relative all'occupazione di posti A 3 per i quali il ricorrente non aveva posto la sua candidatura e non aveva quindi un interesse diretto. Posti questi limiti, esaminiamo ora il merito della controversia. II — Nel merito 1 — Le domande di annullamento a) Anzitutto vediamo la decisione del 21 maggio 1968, con la quale sono state attribuite al ricorrente funzioni di grado inferiore. aa) Il ricorrente sostiene che e irregolare anzitutto perché è convinto che fosse oggettivamente possibile conferirgli un posto A 3, dato che, al momento in cui la decisione è stata emanata e al momento in cui sono stati occupati i posti A 3 disponibili, non pare vi fosse una penuria di posti di tal grado in rapporto ai dipendenti di grado A 3 interessati ad occuparli. In effetti pare che questo assunto sia esatto, anche se è controverso che, nei primi mesi del 1968 — come afferma il ricorrente — due posti A 2 siano stati occupati mediante promozione e quindi due posti A 3 si siano resi vacanti. È comunque indubbio che 37 dipendenti di grado A 3 hanno dato le dimissioni e 5 dipendenti A 3 sono stati licenziati a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68 ed il calcolo matematico, pur ammettendo che siano stati ridotti i posti A 3, permette di constatare un'eccedenza di posti vacanti rispetto all'organico del 1967. È pure assodato che a quell'epoca sono stati dichiarati vacanti diversi posti A 3, i quali sono stati occupati mediante promozione. Tuttavia, tutto ciò non ha in definitiva gran valore per quanto riguarda la tesi del ricorrente. È determinante invece la ripartizione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue facoltà di organizzazione, dei posti disponibili tra i vari servizi. Si può pensare che nei settori nei quali poteva venire impiegato il ricorrente vi fosse scarsità di posti A 3, mentre d'altro canto le sue capacità non consentivano di prendere eventualmente in esame la sua candidatura per uno dei rimanenti posti A 3. Poiché il criterio con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso i posti A 3 non è stato criticato, è impossibile trarre argomenti a favore del ricorrente dai calcoli sui quali egli fonda i suoi assunti. bb) In secondo luogo, il ricorrente si duole che i posti di grado A 3 rimasti disponibili siano stati attribuiti nel maggio 1968 senza esser stati previamente dichiarati vacanti. Ciò costituirebbe violazione di una norma fondamentale dello statuto, cioè dell'articolo 4. Se si ammette quanto ho esposto in materia di ricevibilità, risulta superfluo dilungarsi su questa censura, giacché essa si riferisce soprattutto alle decisioni che il ricorrente non può impugnare, per le quali cioè egli non riesce a dimostrare un interesse specifico. Tuttavia i dubbi cui si è fatto cenno possono anche venir superati, ad esempio perché se i posti vacanti fossero stati ritualmente dichiarati tali, il ricorrente sarebbe stato in grado di meglio far valere il proprio interesse ai vari posti e quindi avrebbe potuto impedire che fosse adottata una decisione che lo ha relegato a svolgere funzioni di grado inferiore. Esaminiamo quindi la censura. Anticiperò il risultato dicendo che mi pare accettabile l'interpretazione dell'articolo 4 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il posto andrebbe dichiarato vacante solo nei casi ordinari, cioè se, per qualsiasi motivo (ad esempio a seguito di promozione del titolare), si è reso vacante oppure è di nuova creazione. All'inizio del 1968 la [OSCURATO:PERSONA] doveva invece affrontare un problema del tutto diverso, cioè la riorganizzazione dei servizi. In questo difficile periodo, l'organigramma esistente doveva venir sostituito da un nuovo, quindi tutti i posti erano disponibili e per conseguenza tutti i dipendenti erano potenziali aspiranti ai posti dell'organico. In tale situazione, era assolutamente impossibile dichiarare vacanti tutti i posti dell'organico e descriverne minuziosamente le funzioni; si deve anche tener conto del fatto che la pubblicazione dell'elenco dei posti vacanti non avrebbe sensibilmente aumentato le possibilità dei vari interessati di accedervi. Quindi, indipendentemente dalle summenzionate eccezioni d'irricevibilità, si deve ritenere che non serve al ricorrente invocare l'articolo 4 dello statuto per corroborare la domanda di annullamento. cc) Un terzo argomento che devo esaminare a questo proposito consiste nel sostenere che l'aver attribuito dei posti A 3 senza tener conto degl'interessi del ricorrente sarebbe una delle principali conseguenze della preoccupazione di attribuire i posti disponibili tenendo conto dell'«equilibrio geografico». Anche questo elemento sarebbe inconciliabile con le norme dello statuto e più esattamente coi principi sanciti dagli articoli 5, 7 e 27, come definiti nella nostra giurisprudenza. Infatti la Corte, recentemente, nella causa 17-68 ([OSCURATO:PERSONA] XV-1969, pag. 61 ), ha sottolineato che anche nella razionalizzazione dei servizi la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dal principio secondo cui al massimo «a parità di titoli tra i vari candidati» si può considerare «la nazionalità come un criterio preferenziale». Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse assegnato ì posti A 3 attribuendo particolare importanza alla nazionalità, questo comportamento giustificherebbe l'annullamento della decisione 21 maggio 1968. Gli assunti del ricorrente non mi paiono comunque fondati e nemmeno mi pare ravvisabile un inizio di prova. Quanto è stato affermato nella causa 17-68, cui tra l'altro si è richiamato il ricorrente, aveva tratto semplicemente all'equilibrio geografico tra i vari posti direttivi, quindi non può avere validità generale. Dichiarazioni orali in questo senso eventualmente fatte nei confronti del ricorrente non costituiscono nemmeno una base sufficiente, giacché dagli atti processuali non sono desumibili particolari in merito, né sono state fornite prove su questo punto. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe inoltre ribattere che non sono state accettate soltanto dimissioni volontarie di dipendenti francesi di grado A 3, dal che naturalmente si arguisce che la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva specialmente ridurre il numero dei dipendenti francesi. Ritengo quindi che anche la terza censura sia inconferente per quanto riguarda la domanda d'annullamento. In complesso è chiaro cne la decisione 21 maggio 1968, con cui al ricorrente sono state affidate determinate funzioni, non può venire annullata, per mancanza di adeguati argomenti. b) Esaminiamo ora, sempre nell'ambito delle domande d'annullamento, la regolarità delle decisioni emanate successivamente per occupare i posti A 3 dichiarati vacanti. Attenendoci a quanto ho detto a proposito della ricevibilità, potremmo limitarci ad esaminare le decisioni riguardanti i posti per i quali il ricorrente aveva presentato la propria candidatura: trattasi di 16 posti dichiarati vacanti tra il 24 giugno 1968 e il 10 settembre 1969 (almeno queste sono le date limite delle candidature del ricorrente). Aderendo ad una richiesta da me fatta all'udienza, che coincideva con una domanda formale in questo senso del ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio i testi degli avvisi di posto vacante e i processi verbali delle riunioni della [OSCURATO:PERSONA] in cui sono stati occupati i posti vacanti. Mi pare quindi possibile dare ora un giudizio preciso. Erano vacanti ì seguenti posti : presso la Direzione generale aiuti di sviluppo, il posto di capo divisione «libération et promotion des échanges» e quello di capo divisione presso gli «études de développement» ; presso la Direzione generale affari economici e sociali erano liberi tre posti di capo divisione (cioè delle divisioni «analyses et prévisions quantitatives à moyen terme par pays», «projections communautaires, synthèse et méthodes» e «politique budgétaire et programmation des finances publiques») presso la Direzione generale personale e amministrazione il posto di capo della divisione «organizzazione» ; presso la Direzione generale commercio estero era vacante il posto di capo della divisione «études, structure et évolution de la balance commerciale, objectifs de la politique commerciale, promotion de l'exportation, assurance-crédit» nonché il posto di capo della divisione «questions particulières d'importation et d'exportation, clauses de sauvegarde — Extrême-Orient» ; nella Direzione generale mercato interno, il posto di capo della divisione «droit européen de sociétés, droit des groupes de sociétés, fusion et transformation de sociétés» ; presso la Direzione generale politica di sviluppo, il posto di capo della divisione «analyse et documentation»; presso la Direzione generale energia, il posto di capo della divisione «approvisionnement» ; presso la Direzione generale «recherche générale et technologie» ; un posto di consigliere del direttore generale e un posto di capo della divisione «mesures de promotion générale de la recherche et de l'innovation» ; presso la Direzione generale «questioni industriali» ; un posto di consigliere del direttore generale, presso la Direzione generale «rapporti esterni», un posto di consigliere del direttore generale e presso la Direzione generale questioni economiche e finanziarie, i posto di segretario del comitato monetario. La maggior parte di detti posti è stata occupata mediante promozione. Come ho già detto a questo proposito nella causa 12-69, non rientra evidentemente nei nostri compiti il sostituire la nostra valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Posso però figurarmi l'iter logico della [OSCURATO:PERSONA] conoscendo le particolari esigenze di cui si doveva tener conto nell'occupazione dei posti vacanti e interpretando i dati risultanti dagli atti circa la preparazione, la capacità e l'esperienza professionale del ricorrente. Un esame in questo senso permette di concludere rapidamente che nella maggioranza dei casi il risultato non può essere favorevole al ricorrente, anche perché egli non ha prodotto in giudizio (vedasi pag. 34 della replica nonché la risposta del 18 marzo 1970) elementi sufficienti. Ad ogni modo i posti vacanti implicavano attività specifiche e molto disparate nei più diversi settori. Solo uno dei posti vacanti, e cioè quello disponibile presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ha una configurazione un po' diversa. Il bando di concorso COM/52 ne definisce le mansioni come segue : «dirigere un'unità amministrativa incaricata di esaminare i progetti di strutturazione e di organizzazione del complesso dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], comprese le richieste di personale e di materiale; vigilare al razionale impiego del personale; consigliare i servizi in ogni problema organizzativo, di razionalizzazione e di meccanizzazione del lavoro». Si richiedevano inoltre : «istruzione universitaria comprovata da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; conoscenza approfondita dei problemi amministrativi e dell'organizzazione e della struttura dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]». Se si pensa che il ricorrente aveva ricoperto per anni un posto di grado elevato presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e che l'ultimo rap porto lo definiva come elemento di eccellente preparazione amministrativa, si è quasi indotti a ritenere che egli fosse uno dei candidati più idonei al posto in questione. Le eventuali conseguenze di ciò sono desumibili dalla sentenza 12-69, nella quale si stabilisce che il carattere «speciale e temporaneo» del provvedimento d'inquadramento al grado inferiore implica la necessità di «assicurare agli interessati solide garanzie circa il loro diritto di precedenza». «L'applicazione di tali garanzie richiede che l'idoneità dei candidati venga esaminata al di fuori di qualsiasi riferimento agli eventuali meriti degli altri candidati». Il principio in questo caso è stato tenuto in ispregio, come già era avvenuto nella causa 12-69. Dal processo verbale della riunione della [OSCURATO:PERSONA] del 15, 16 e 17 luglio 1968 si desume che tutte le candidature, anche quelle dei candidati che aspiravano alla promozione sono state contemporaneamente date in visione ai membri della [OSCURATO:PERSONA]. Nel verbale si legge inoltre : «Il sig. [OSCURATO:PERSONA] espone particolareggiatamente le qualifiche dei candidati, tenuto conto delle caratteristiche del posto. Fornisce inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi tratti dall'esame delle loro note caratteristiche. Egli comunica pure il parere del Direttore generale del personale e dell'amministrazione, che nel frattempo gli è stato reso noto … [OSCURATO:PERSONA] prende atto che ogni membro ha preso visione dei rapporti relativi ai candidati e li ha studiati attentamente». Ciò rende applicabile nella fattispecie quanto è stato detto nella sentenza 12-69. «Un tale modo di procedere, che implica dei confronti tra categorie di dipendenti che in questo caso non potevano trovarsi in concorrenza, non assicura pienamente, ai dipendenti che avevano spontaneamente accettato di farsi trasferire in via provvisoria, l'intero vantaggio della precedenza ad essi attribuita dall'articolo 8». Questo motivo sarebbe di per sé sufficiente a far annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata a seguito delle consultazioni del 15, 16 e 17 luglio 1968 e con la quale è stato occupato, mediante promozione, un posto di grado A 3 presso la Direzione generale personale e amministrazione. Per di più va sottolineato l'imperativo posto in rilievo dalla sentenza 12-69, cioè l'esame circa l'«idoneità dei ricorrenti con diritto di precedenza» deve fondarsi su elementi concreti e controllabili qualora detto esame si concluda con l'esclusione dei dipendenti «prioritari» a favore dei candidati «non prioritari». «(Questi elementi devono riferirsi esclusivamente alle qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante e figurare nel verbale della [OSCURATO:PERSONA]». Nella fattispecie è evidente che non si è tenuto conto di questo imperativo, poiché il processo verbale della [OSCURATO:PERSONA] si limita alla stereotipata frase : «Tenuto conto, in base all'esame dei fascicoli, sia dell'istruzione universitaria che dell'esperienza professionale degl'interessati, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che nessuno di questi dipendenti presenta le caratteristiche necessarie a ricoprire il posto attualmente vacante messo a concorso». Considerazioni generiche analoghe non sono state ammesse dalla Corte nella causa 12-69; non è quindi plausibile che siano accolte ora. È perciò possibile, tra le varie decisioni cui si riferisce il ricorrente, concernenti l'occupazione dei posti A3 dichiarati vacanti ed adottate dopo il 21 maggio 1968, annullarne almeno una per inosservanza del diritto di precedenza sancito dall'articolo 8 del regolamento 259/68 e quindi dichiarare parzialmente fondata la domanda d'annullamento. Il ricorrente ha perciò la possibilità di essere destinato ad un posto di grado A 3. Non spetta comunque alla Corte statuire che nella fattispecie al ricorrente va assegnato questo posto. 2 — Sulla domanda di risarcimento Resta infine da vedere se al ricorrente spetti il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito a seguito dell'assegnazione ad un posto di grado A 4. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il danno materiale : l'articolo 8 del regolamento 256/68 riconosce ai dipendenti che, come il ricorrente, sono stati inquadrati ad un grado inferiore al precedente, il diritto a percepire ulteriormente lo stipendio riscosso nel grado superiore. Poiché il ricorrente, pur senza essere inquadrato in A 3, percepisce uno stipendio di questa categoria, non vedo come possa ritenersi leso. Nemmeno il fatto che non siano stati messi a concorso posti A 2, il che avrebbe impedito al ricorrente di presentare la propria candidatura, può giustificare una simile pretesa, anche se questa si concretizza nel tradizionale franco belga simbolico. Ho infatti dimostrato che il non aver messo a concorso posti A 2, non costituisce violazione di norme giuridiche. La domanda di risarcimento del danno morale è giustificata dal ricorrente con le emozioni causategli dai provvedimenti impugnati, con l'incertezza della sua attuale situazione e con la lesione sofferta dal suo prestigio, dal momento che gli è stato attribuito un posto di grado A 4. Per quanto riguarda l'ultimo punto, il ricorrente sostiene inoltre che il personale è stato informato con ritardo che, con effetto dal 1 o agosto 1968, egli non dipendeva più da un capo divisione più giovane di lui, ma veniva a trovarsi alle dirette dipendenze del direttore dell'amministrazione. A questi argomenti la [OSCURATO:PERSONA] oppone giustamente che l'aspetto fondamentale è l'impossibilità di considerare illegittima la retrocessione del ricorrente. Per di più, il sistema instaurato dal regolamento 259/68 implicherebbe che detti provvedimenti non possono venire considerati come misure disciplinari o comunque rispecchianti un'insufficienza professionale. Sarebbe esclusa anche l'incertezza dello stato giuridico, poiché il ricorrente ha continuato a percepire il vecchio stipendio ed ha continuato a godere del precedente stato giuridico. Vi è di che disattendere la domanda del ricorrente. Al massimo rimane il fatto che il ricorrente in un primo tempo era subordinato ad un capo divisione più giovane di lui e la successiva modifica di questa situazione non è stata immediatamente resa nota al personale. Ad essere esatti questa omissione non è che un peccato veniale, che merita l'assolu zione più completa se considerato nel complesso e laborioso procedimento di riorganizzazione amministrativa. Comunque non ritengo che questo fatto sia atto a giustificare la domanda di risarcimento. Quindi la domanda di risarcimento del ricorrente va respinta. III — Conclusioni finali Concludo come segue: le domande di annullamento appaiono ricevibili solo in quanto si riferiscono alla decisione 21 maggio 1968, relativa all'assegnazione del ricorrente, e in quanto mirano all'annullamento delle decisioni successive con cui sono stati occupati i posti A 3 per i quali il ricorrente aveva presentato la candidatura. Per il resto, le domande d'annullamento, sia per inosservanza del termine d'impugnazione, sia per mancanza d'interesse immediato del ricorrente, vanno disattese. Ritengo fondata solo la domanda di annullamento della decisione del luglio 1968 con cui è stato occupato un posto di capo divisione presso la Direzione generale personale ed amministrazione. Tutte le altre domande, ivi compresa quella di risarcimento, vanno respinte. Dato che il ricorso è stato parzialmente accolto, ritengo equo porre la metà delle spese a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris