CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43/73 e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 80.000,00 di multa - rideterminava la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen., lamentando che i Giudici della Corte di appello, a fronte di motivo di appello sul punto, avevano omesso di motivare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, applicate nella misura di 1/4 in luogo di quella massima di 1/3. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. La Corte d'appello ha dato ampiamente atto della congruità della pena attraverso il richiamo alla consistente quantità di TLE (Kg 24,600) oggetto della condotta contestata. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si è limitato ad affermare che la Corte d'appello non avrebbe osservato l'obbligo motivazionale. La sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa perché il giudice d'appello, nel determinare l'efficacia che una attenuante ad effetto comune produce in ordine alla riduzione del carico sanzionatorio, che l'impugnante reclama nella massima estensione possibile, non è necessario che prenda in considerazione gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, fosse anche per disattenderli, ma è sufficiente che egli, facendo riferimento a quelli sfavorevoli ritenuti rilevanti e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare (Sez.7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv.268475 - 01; Sez.2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv.281217). Va anche ricordato che questa Corte ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781, richiamata in motivazione da Sez.7, n.39396 del 27/05/2016, cit) e di ciò la Corte d'appello ha dato ampiamente atto attraverso la considerazione della consistenza quantitativa dell'oggetto materiale della condotta, 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento