CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3301 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L.;- intimNaumtearo -re gistro generale 19666/2022Numero sezionale 3301/2026avverso la sentenza n. 387/2022 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 23853/2026BARI, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 361/2020; Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bari harigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate eRiscossione ed ha confermato la sentenza di primo grado, concui il Tribunale di Trani aveva accolto il ricorso ex artt. 29 d.lgsn. 46/99 e 615 e 617 c.p.c., notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Ente impositore-I.N.P.S., presentato dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., avente ad oggettol’opposizione all'intimazione di pagamento n.01420179009872840000, notificata il 06.09.2017,relativamente alle sottese cartelle esattoriali nn.01420090006845238000 01420090019008224000,01420110011647842000 e all’avviso di addebito n.31420112000935120000, emessi per la riscossione di contributiI.V.S., per operai a tempo indeterminato (anni 2004, 2005,2007, 2008 e 2010), per sentirne dichiarare l'annullamento perla prescrizione quinquennale dei relativi crediti.2. La Corte territoriale, in particolare, ribadita la durataquinquennale del termine prescrizionale, lo ha ritenutointeramente decorso, ritenendo prescritto il credito contributivooggetto dell'intimazione di pagamento opposta, essendo decorsioltre cinque anni dalla notifica delle sottese cartelle.3. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia in epigrafe,avanzando un motivo di censura; l'I.N.P.S. ha rilasciato procurain calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] AgricolaCastel [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. è rimasta intimata.Numero registro generale 19666/20224. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoN umero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 23853/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-biDsa,t a pubblicazione 22/07/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.Ad avviso della parte, la pronuncia della Corte di Appellosarebbe illegittima in quanto contrastante con il potere doveredel giudice di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione necessariper il raggiungimento della verità materiale, così comecostantemente interpretato dalla giurisprudenza della SupremaCorte. Invero, l’ADER sostiene che la documentazione relativaalla valida notificazione di atti interruttivi della prescrizionerisultava allegata all'atto di appello dell'Agente della riscossione,ad integrazione di quanto già depositato in primo grado.Tuttavia, il giudice del gravame avrebbe meccanicamenteapplicato il principio dispositivo dell'onere della prova, purriconoscendo che l'Ente di esazione avesse depositatodocumentazione (sia pur incompleta) decisiva ai fini delladecisione della causa.2. Tanto premesso, deve essere preliminarmente e d’ufficiodichiarato il difetto di legittimazione ad agire dell’ADER.3. Va rammentato, in proposito, che la legitimatio ad causam,promuovere o subire un giudizio in ordine al rapportosostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte,mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendoal merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo eprobatorio dei soggetti in lite.Ne consegue che il difetto di legittimazione, riguardanNdumoe rol are gistro generale 19666/2022Numero sezionale 3301/2026regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procNeudmeerno ddi ora ccolta generale 23853/2026ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con Dialt a pubblicazione 22/07/2026solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione(ex multis, da ultimo, Cass. S.U. n. 24172/2025; 34301/2025;Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 29505/2020; Cass. n.23721/2021), perché mira a prevenire l'adozione di unasentenza inutiliter data.4. Rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, comepiù volte chiarito da questa Corte, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha legittimazione, né interesse ad impugnare lasentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022e Cass. n. 6154 del 2024); infatti, come ribadito dalle SezioniUnite (cfr. Cass. sez. un. 08/03/2022 n. 7514 e piùrecentemente confermato da Cass. n. 4689/2026 e n.19985/2024), in materia di riscossione dei crediti previdenziali,la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per comemodificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002(conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazionea contraddire in ordine al merito della pretesa contributivacompeta al solo ente impositore (cfr. anche Cass. n.30041/2025, 5769/2025, 30717/2024).5. È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusivadell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art.39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso hatratto la giurisprudenza in materia tributaria, circa lalegittimazione passiva concorrente e disgiunta tra enteimpositore ed agente per la riscossione. A tale fine, Cass. s.u.n. 7514 del 2022, afferma che, mentre «deve ritenersi [...]sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente incapo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto lasussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il mNuemreirtoo re gistro generale 19666/2022Numero sezionale 3301/2026della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agenteNu mderoe dlli ara ccolta generale 23853/2026riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi chDeat a pubblicazione 22/07/2026ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nelgiudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutiviimputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersiutiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo alprocesso, mentre l'eventuale annullamento della cartella e delruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confrontidel medesimo, mero destinatario del pagamento o, piùprecisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e)autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alladecisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutioniscausa».6. Sulla scorta di Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912 e n.2951/2016 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio adcausam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità,ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altruiin nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto ilgiudicato interno (così anche Cass. sez. un. n. 7514 del 2022cit.).Da ultimo, le Sezioni unite (n. 24172/2025) hannoulteriormente ribadito che il difetto di legitimatio ad causam,appartiene alla categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti ilprocesso. L’importanza che rivestono tali questioni processualirispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale, chela loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cuiesse si sono concretamente manifestate.Ad avviso delle Sezioni unite, «tali questioni sono duNnumqeuroe re gistro generale 19666/2022Numero sezionale 3301/2026estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito,N upmoeiroc hdi éra ccolta generale 23853/2026riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchDéat a pubblicazione 22/07/2026inemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenzadi una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n.26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n.11799/2017)».7. Alla luce delle considerazioni esposte va allora dichiaratoinammissibile il ricorso, perché, in un giudizio in cui non vi èstata alcuna statuizione sul punto del giudice del merito,l’Agenzia era priva di legittimazione ad agire rispetto ad ungiudizio avente ad oggetto il merito della pretesa contributivafacente capo all’I.N.P.S..8. Nulla sulle spese non avendo le controparti svolto alcuna9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 19666/2022Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglioN umero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 23853/20262026. Data pubblicazione 22/07/2026La Presidente