CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 13 agosto 2021, esclusa la circostanza ag- gravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen.. 2. D [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine all'omessa riqualifi- cazione del reato nella corrispondente fattispecie tentata. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva dispo- nibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088). In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] si aggirava tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare e il gestore del medesimo lo notava afferrare rapidamente un telefono di uno degli ospiti lasciato su un tavolino. L'impu- tato era rincorso e fermato dal gestore e il telefonino era restituito alla vittima del furto da parte degli agenti di P.S. accorsi sul posto. La Corte di merito, pertanto, ha logicamente ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse con- seguito l'autonoma disponibilità del bene sottratto, evidenziando che il gestore dello stabilimento non era preposto istituzionalmente alla sorveglianza dei beni per pre- venire furti in danno dei clienti, bensì era intervenuto solo per ragioni di cortesia. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 mar