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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 32104/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28747-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3922/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7.10.2015, che aveva confermato Fa sentenza di primo grado, con fa quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento dei compensi professionali svolti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto con atto notificato il 19.11.2016, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 7.10.2015; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, e, pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre31/.11.2016; va dato seguito all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della

I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla

I. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (Cassazione civile sez.

VI, 06/09/2017, n.20866); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; Ric. 2016 n. 28747 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- non deve provvedersi sulle spese non avendo l'intimatd svolto attività difensiva; ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; dichiara inammissibile il ricorso. • , P.Q.M. , ein-,'„,\-G_ 0,A ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 15 giugno 2021. ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28747-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3922/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7.10.2015, che aveva confermato Fa sentenza di primo grado, con fa quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento dei compensi professionali svolti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto con atto notificato il 19.11.2016, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 7.10.2015; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, e, pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre31/.11.2016; va dato seguito all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20866); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; Ric. 2016 n. 28747 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- non deve provvedersi sulle spese non avendo l'intimatd svolto attività difensiva; ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; dichiara inammissibile il ricorso. • , P.Q.M. , ein-,'„,\-G_ 0,A ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 15 giugno 2021. ,
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