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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15959/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che assume la configurabilità del tentativo, è manifestamente infondato, giacché l'imputato, dopo aver strappato la borsetta di mano alla persona offesa, è fuggito ed è stato fermato solo in un secondo momento, così da aver conseguito, sia pure per breve tempo, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 e tra le ultime Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Considerato che il secondo motivo, che contesta il riconoscimento della recidiva, è inammissibile per genericità dell'omologo motivo di appello: il giudice di primo grado ha motivato in maniera congrua e corretta sui presupposti formali e sostanziali della recidiva; il gravame si fonda non su una critica argomentata ma su mere asserzioni peraltro del tutto sganciate dalla effettiva situazione soggettiva dell'imputato (che, a differenza di quanto sostenuto con l'atto di appello, risulta gravato da numerosi e specifici precedenti penali, cfr. pag.

IV sentenza Tribunale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mo1sini Stefaqo ?a ' D E P • S i [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che assume la configurabilità del tentativo, è manifestamente infondato, giacché l'imputato, dopo aver strappato la borsetta di mano alla persona offesa, è fuggito ed è stato fermato solo in un secondo momento, così da aver conseguito, sia pure per breve tempo, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 e tra le ultime Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Considerato che il secondo motivo, che contesta il riconoscimento della recidiva, è inammissibile per genericità dell'omologo motivo di appello: il giudice di primo grado ha motivato in maniera congrua e corretta sui presupposti formali e sostanziali della recidiva; il gravame si fonda non su una critica argomentata ma su mere asserzioni peraltro del tutto sganciate dalla effettiva situazione soggettiva dell'imputato (che, a differenza di quanto sostenuto con l'atto di appello, risulta gravato da numerosi e specifici precedenti penali, cfr. pag. IV sentenza Tribunale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mo1sini Stefaqo ?a ' D E P • S i [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 15959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris