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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 05549/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4355/2022proposto da: CUVÉ E S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario legale e rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliatein Roma, Piazza della Libertà 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria de lla CORTE DI CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 12/10/2021 (n. 1088/2021), la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l’illegittimità del recesso della conduttrice dal contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazioneoriginariamente concluso t ra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di conduttrice) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore), con la conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. (società incorporanteper fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e della Cuvé e s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già Cuvé e s.r.l.) (società succeduta nel contratto di locazione a seguito di cessione di ramo d’azienda senza liberazionedella società cedente) al pagamento dei canoni di locazione dovutifino alla naturale scadenza del rapporto; a fondamento della d ecisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il recesso esercitato dalla società conduttrice non fosse dovutoad eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà della stessa, tali da giustificare in termini oggettivi la sopravvenuta maggiore onerosità del rapporto, sì da escludere il ricorso dei ‘gravi motivi’ previsti dall’art. 27 della legge n. 392/78 (richiamato nello stesso contrattodi locazione in esame) ai fini della legittimità del recesso; avversola sentenza d’appello, la Cuvé e s.a. s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già Cuvé e s.r.l.) e la [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. propongono ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione; AlbinoLingua resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialeerroneamente escluso il ricorso, nel caso di specie, di quei gravi mo tivi previsti dall’art. 27 cit., idonei a legittimare la società conduttriceall’esercizio del recesso dal rapporto di locazione, essendo rimasta pienamente comprovata la sussistenza di ragioni obiettive, sopravvenutee imprevedibili, indipendenti dal fatt o della conduttrice, suscettibilidi integrare gli estremi per l’applicazione della norma citata; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con il motivo in esame, le società ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si siano limitate ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che no n attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis,Sez.

L, Sen tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo,la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti devono piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a c ensurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe inco rso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume ch e sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo del la legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; con il secondo motivo, le società ricorrenti si dolgono della contraddittorietàdella motivazione su un fatto controverso e decisivo peril giu dizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria sul fatto controverso costituito dalla rilevanza dell’apertura, da parte delle conduttrici,di un punto - vendita nel novembre del 2014, da l giudice a quoqualificato alla stregua di un nuovo esercizio commerciale anziché di un mero trasferimento di sede: circostanza, peraltro, da ritenersi irrilevante, nel caso di specie, dovendo valutarsi i gravi motivi di recesso,indipendentemente dalle v icende del conduttore che non siano strettamente inerenti all’attività commerciale esercitata all’interno dell’immobilelocato;Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, le società ricorrenti si dolgono della contraddittorietàdella motivazione su un fatto controverso e decisivo peril giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la rilevanza della circostanza costituita dall’avvenuta riconsegna delle chiavi da parte delle conduttrici,senza sollevazi one di alcuna eccezione o contestazione da parte del locatore; atteggiamento, quest’ultimo, nella specie interpretabile alla stregua di un acquiescenza rispetto all’anticipato recessodella controparte; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ra gioni di connessione– sono inammissibili; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’impostazioneargomentativa con le quali le società ricorrenti hanno prospettato le doglianze in esame con riguardo al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c ., avendo le stesse prospettato, non già un (preteso) omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti da parte del giudice a quo , bensì l’elaborazione, da parte di quest’ultimo, di una motivazioneasseritamente contraddittoria con riferimento all’e same di queglispecifici fatti decisivi in questa sede dedotti dal ricorrente; osserva sul punto il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sindacato del giudice di legittimità ai soli c asi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incom prensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli a tti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elem enti istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattament e rilevanti (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 - 01 ; Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consen tito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze delle società ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccomedirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la co ngruità del complessivo risultato della valutazioneoperata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaboratoin modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna delle società ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.200,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli es borsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4355/2022proposto da: CUVÉ E S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario legale e rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliatein Roma, Piazza della Libertà 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria de lla CORTE DI CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 12/10/2021 (n. 1088/2021), la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l’illegittimità del recesso della conduttrice dal contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazioneoriginariamente concluso t ra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di conduttrice) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore), con la conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. (società incorporanteper fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e della Cuvé e s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già Cuvé e s.r.l.) (società succeduta nel contratto di locazione a seguito di cessione di ramo d’azienda senza liberazionedella società cedente) al pagamento dei canoni di locazione dovutifino alla naturale scadenza del rapporto; a fondamento della d ecisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il recesso esercitato dalla società conduttrice non fosse dovutoad eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà della stessa, tali da giustificare in termini oggettivi la sopravvenuta maggiore onerosità del rapporto, sì da escludere il ricorso dei ‘gravi motivi’ previsti dall’art. 27 della legge n. 392/78 (richiamato nello stesso contrattodi locazione in esame) ai fini della legittimità del recesso; avversola sentenza d’appello, la Cuvé e s.a. s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già Cuvé e s.r.l.) e la [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. propongono ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione; AlbinoLingua resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialeerroneamente escluso il ricorso, nel caso di specie, di quei gravi mo tivi previsti dall’art. 27 cit., idonei a legittimare la società conduttriceall’esercizio del recesso dal rapporto di locazione, essendo rimasta pienamente comprovata la sussistenza di ragioni obiettive, sopravvenutee imprevedibili, indipendenti dal fatt o della conduttrice, suscettibilidi integrare gli estremi per l’applicazione della norma citata; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con il motivo in esame, le società ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si siano limitate ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che no n attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis,Sez. L, Sen tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo,la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti devono piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a c ensurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe inco rso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume ch e sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo del la legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; con il secondo motivo, le società ricorrenti si dolgono della contraddittorietàdella motivazione su un fatto controverso e decisivo peril giu dizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria sul fatto controverso costituito dalla rilevanza dell’apertura, da parte delle conduttrici,di un punto - vendita nel novembre del 2014, da l giudice a quoqualificato alla stregua di un nuovo esercizio commerciale anziché di un mero trasferimento di sede: circostanza, peraltro, da ritenersi irrilevante, nel caso di specie, dovendo valutarsi i gravi motivi di recesso,indipendentemente dalle v icende del conduttore che non siano strettamente inerenti all’attività commerciale esercitata all’interno dell’immobilelocato;Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, le società ricorrenti si dolgono della contraddittorietàdella motivazione su un fatto controverso e decisivo peril giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la rilevanza della circostanza costituita dall’avvenuta riconsegna delle chiavi da parte delle conduttrici,senza sollevazi one di alcuna eccezione o contestazione da parte del locatore; atteggiamento, quest’ultimo, nella specie interpretabile alla stregua di un acquiescenza rispetto all’anticipato recessodella controparte; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ra gioni di connessione– sono inammissibili; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’impostazioneargomentativa con le quali le società ricorrenti hanno prospettato le doglianze in esame con riguardo al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c ., avendo le stesse prospettato, non già un (preteso) omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti da parte del giudice a quo , bensì l’elaborazione, da parte di quest’ultimo, di una motivazioneasseritamente contraddittoria con riferimento all’e same di queglispecifici fatti decisivi in questa sede dedotti dal ricorrente; osserva sul punto il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sindacato del giudice di legittimità ai soli c asi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incom prensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli a tti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elem enti istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattament e rilevanti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 - 01 ; Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consen tito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze delle società ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccomedirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la co ngruità del complessivo risultato della valutazioneoperata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaboratoin modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4355/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna delle società ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.200,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli es borsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti
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