CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridicí (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); evidenziato inoltre che la decisione menziona gli ulteriori aspetti circostanziali posti a fondamento della sentenza di primo grado, con cui l'appello non si è confrontato, non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare la aspecificità dell'impugnazione e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglie