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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 30123/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26442/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 26442/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Siracusa, n. 2909/04/2021depositata in data 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ricorso iscritto al N. 111/12 R.G., [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla C.T.P. di Siracusa la comunicazione preventiva di ipoteca notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](nonché la cartella di pagamento presupposta), per l’importo di € 25.349,49, evocando in giudizio il solo agente della riscossione, regolarmente costituitosi; con ulteriore ricorso iscritto al N. 4093/2012 R.G., il Maugeri impugnò dinanzi alla stessa C.T.P. l’atto di diniego dell’istanza di condono frattanto dallo stesso contribuente presentata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2012, in relazione ai carichi fiscali di cui alla detta comunicazione preventiva; previa riunione dei ricorsi, la C.T.P. di Siracusa li accolse entrambi con sentenza n. 1933/2015; con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, rigettò l’appello conseguentemente propost o da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza di primo grado in relazione al l’originario ricorso N. 4093/12 R.G., dichiarò cessata la materia del contendere in relazione al ricorso iscritto al N. 111/12 R.G. e, in parziale riforma della prima decisione, compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; N. 26442/21 R.G. osservò in particolare il giudice d’appello che il Mauceri – benché avesse scientemente evocato in giudizio il solo agente della riscossione e non anche l’Agenzia delle Entrate, che non era neanche stata chiamata in causa dallo stesso agente ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 – aveva diritto di avvalersi dell’invocato beneficio perché l’Agenzia era da considerare dotata di legittimazione passiva in relazione ad alcune doglianze mosse dal contribuente con il primo ricorso e dunque la lite era da considerare “pendente” (ai fini di quanto previsto dall’art. 39, comma 12, cit.) anche nei confronti dell’ente impositore; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, per aver la C.T.R.ritenuto che la controversia introdotta dal Mauceri nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza che quest’ultimaoperasse la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore, fosse sufficiente a determinare la pendenza della lite anche nei confronti di quest’ultima, così giungendo - erroneamente –a ritenere condonabile la lite; 1.2 –il motivo è fondato; la C.T.R. siciliana - muovendosi in prospettiva di serrata critica al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (nell’egida di Cass., Sez.

Un., n. 16412/2007) secondo cui, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, il N. 26442/21 R.G. contribuente che impugni un atto emesso dall’agente della riscossione per ragioni non limitate a vizi formali, può evocare in giudizio solo quest’ultimo, da un lato non sussistendo al riguardo litisconsorzio necessario, e dall’altro essendo onere dell’agente chiamare in giudizio lo stesso ente, pena la propria esclusiva responsabilità circa l’esito della lite –rileva che una siffatta strategia processuale del contribuente, unita all’inerzia dell’agente della riscossione, che non abbia operato la chiamata in causa dell’Agenzia, non può incidere sulla posizione processuale di quest’ultima, che resta del tutto legittimatapassivamente; pertanto – prosegue il giudice d’appello – l’instaurazione di un simile giudizio comportanecessariamente l’esistenza di una “lite pendente” anche nei confronti dell’Agenzia, con conseguente condonabilità della relativa controversia, in forza del citato art. 39, comma 12, del d.l. n. 119/2018, ciò essendo peraltro del tutto coerente con la ratio legis, ispirata a chiara finalità deflattivadel contenzioso; 1.3 -ritiene la Corte di non poter condividere una tale ricostruzione; infatti, ribadita la piena condivisibilità dell’orientamento giurisprudenziale sul tema della insussistenza di un litisconsorzio processuale tra ente impositore ed agente della riscossione ( sul punto si veda per tutte , di recente , Cass. n. 14991/2020),non può che rilevarsi come, rispetto ad una determinata domanda giudiziale,altro sia la relativa legittimazione processuale passiva d el soggetto controinteressato, altro siala pendenza della lite nei suoi confronti; con specifico riferimento alla tipologia di contenzioso qui in esa me, è stato condivisibilmente affermato che la prima“discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di N. 26442/21 R.G. credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria” (Cass. n. 3955/2020); non è quindi revocabile in dubbio che, nella specie, avendo il Mauceri originariamente denunciato anche un preteso vizio nella formazione del ruolo, l’Agenzia delle Entrate sia dotata di piena legittimazione passiva, al riguardo; ciò, tuttavia, non equivale a far acquisire a quest’ultima la qualità di parte della “lite pendente”, ai fini di quanto previsto dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, stante la sua mancata chiamata in causa da parte dell’agente e, soprattutto, la libera scelta originariamente esercitata dal contribuente di impugnare il preavviso d’iscrizione ipotecaria (e la cartella di pagamento prodromica) nei confronti delsolo agente e non anche dell’ente impositore ; una tale opzione processuale del contribuente comporta, infatti, che la qualità di partedell’Agenzia delle Entrate non può che discendere dalla sua partecipazione, effettiva o potenziale, al giudizio : ossia , o dall’essersi essa costituita nel processo, anche a seguito di intervento volontario, o almeno dall’essere stata destinataria della litis denuntiatio da parte d e ll’agente della riscossione, ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (su cui v.Cass. n. 16685/2019); ad opinare diversamente, infatti, occorrerebbe inferirne che la posizione dell’agente della riscossione integri a tutti gli effetti quella del sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. (come infatti sostenuto dal contribuente, sia in controricorso che in memoria), il cheè da escludere, rivestendo esso agente – rispetto al credito erariale – soltanto la qualità di adiectus solutionis causa , ex art. 1188 c.c. (v.

Cass. n. 5062/2022) e fermo restando che l’Agenzia delle N. 26442/21 R.G. entrate non è suo litisconsorte necessario (v., ex multis, la già citata Cass. n. 3955/2020); è ben vero che la stessa giurisprudenza di legittimità , di recente, ha nella sostanza richiamato la figura della sostituzione processuale al riguardo, in tal guisa affermandoche il giudicato tra contribuente e riscossore ha pieno effetto anche nei confronti dell’Agenzia, anche a prescindere dalla suddetta litis denuntiatio(v., in particolare, Cass. n. 14566/2021); ritiene tuttavia la Corte come un a simile impostazione non sia del tutto condivisibile, perché –a prescindere da quanto in quella sede osservato circa la “pacifica” scissione tra titolarità del credito elegittimazione al relativo esercizio, e ferma restandola condivisibilità del finale approdo su gli effetti del giudicato – una siffatta qualifica dell’agente della riscossione postulerebbe, da un lato , la superfluità della chiamata in causadell’ente impositore da parte dell’agente e , dall’altro, la necessariariferibilità degli effetti della decisione giudiziale al solo sostituito processuale, quanto alla res litigiosa: a ciò osta, però, proprio il disposto dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, che chiaramente stabilisce che, ove l’agente non evochi in giudizio l’ente, “risponde delle conseguenze della lite”; sul piano generale, può forse discutersi dell’anacronismo di una simile disposizione, almeno per i crediti erariali, per effetto del subentroad Equitalia (a partire dal 1° luglio 2017) di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto “ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottopostoall'indirizzo operativo e alcontrollo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività,secondo principi di trasparenza e pubblicit à ” (così l’art. 1 , comma 3, N. 26442/21 R.G. del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016), ma si tratta di valutazioni che non possono che competere al legislatore – stante la perdurante diversità soggettiva tra idue enti - e che, in ogni caso, non possono incidere su vicende processuali già verificatesi; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26442/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 26442/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Siracusa, n. 2909/04/2021depositata in data 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ricorso iscritto al N. 111/12 R.G., [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla C.T.P. di Siracusa la comunicazione preventiva di ipoteca notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](nonché la cartella di pagamento presupposta), per l’importo di € 25.349,49, evocando in giudizio il solo agente della riscossione, regolarmente costituitosi; con ulteriore ricorso iscritto al N. 4093/2012 R.G., il Maugeri impugnò dinanzi alla stessa C.T.P. l’atto di diniego dell’istanza di condono frattanto dallo stesso contribuente presentata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2012, in relazione ai carichi fiscali di cui alla detta comunicazione preventiva; previa riunione dei ricorsi, la C.T.P. di Siracusa li accolse entrambi con sentenza n. 1933/2015; con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, rigettò l’appello conseguentemente propost o da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza di primo grado in relazione al l’originario ricorso N. 4093/12 R.G., dichiarò cessata la materia del contendere in relazione al ricorso iscritto al N. 111/12 R.G. e, in parziale riforma della prima decisione, compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; N. 26442/21 R.G. osservò in particolare il giudice d’appello che il Mauceri – benché avesse scientemente evocato in giudizio il solo agente della riscossione e non anche l’Agenzia delle Entrate, che non era neanche stata chiamata in causa dallo stesso agente ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 – aveva diritto di avvalersi dell’invocato beneficio perché l’Agenzia era da considerare dotata di legittimazione passiva in relazione ad alcune doglianze mosse dal contribuente con il primo ricorso e dunque la lite era da considerare “pendente” (ai fini di quanto previsto dall’art. 39, comma 12, cit.) anche nei confronti dell’ente impositore; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, per aver la C.T.R.ritenuto che la controversia introdotta dal Mauceri nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza che quest’ultimaoperasse la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore, fosse sufficiente a determinare la pendenza della lite anche nei confronti di quest’ultima, così giungendo - erroneamente –a ritenere condonabile la lite; 1.2 –il motivo è fondato; la C.T.R. siciliana - muovendosi in prospettiva di serrata critica al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (nell’egida di Cass., Sez. Un., n. 16412/2007) secondo cui, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, il N. 26442/21 R.G. contribuente che impugni un atto emesso dall’agente della riscossione per ragioni non limitate a vizi formali, può evocare in giudizio solo quest’ultimo, da un lato non sussistendo al riguardo litisconsorzio necessario, e dall’altro essendo onere dell’agente chiamare in giudizio lo stesso ente, pena la propria esclusiva responsabilità circa l’esito della lite –rileva che una siffatta strategia processuale del contribuente, unita all’inerzia dell’agente della riscossione, che non abbia operato la chiamata in causa dell’Agenzia, non può incidere sulla posizione processuale di quest’ultima, che resta del tutto legittimatapassivamente; pertanto – prosegue il giudice d’appello – l’instaurazione di un simile giudizio comportanecessariamente l’esistenza di una “lite pendente” anche nei confronti dell’Agenzia, con conseguente condonabilità della relativa controversia, in forza del citato art. 39, comma 12, del d.l. n. 119/2018, ciò essendo peraltro del tutto coerente con la ratio legis, ispirata a chiara finalità deflattivadel contenzioso; 1.3 -ritiene la Corte di non poter condividere una tale ricostruzione; infatti, ribadita la piena condivisibilità dell’orientamento giurisprudenziale sul tema della insussistenza di un litisconsorzio processuale tra ente impositore ed agente della riscossione ( sul punto si veda per tutte , di recente , Cass. n. 14991/2020),non può che rilevarsi come, rispetto ad una determinata domanda giudiziale,altro sia la relativa legittimazione processuale passiva d el soggetto controinteressato, altro siala pendenza della lite nei suoi confronti; con specifico riferimento alla tipologia di contenzioso qui in esa me, è stato condivisibilmente affermato che la prima“discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di N. 26442/21 R.G. credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria” (Cass. n. 3955/2020); non è quindi revocabile in dubbio che, nella specie, avendo il Mauceri originariamente denunciato anche un preteso vizio nella formazione del ruolo, l’Agenzia delle Entrate sia dotata di piena legittimazione passiva, al riguardo; ciò, tuttavia, non equivale a far acquisire a quest’ultima la qualità di parte della “lite pendente”, ai fini di quanto previsto dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, stante la sua mancata chiamata in causa da parte dell’agente e, soprattutto, la libera scelta originariamente esercitata dal contribuente di impugnare il preavviso d’iscrizione ipotecaria (e la cartella di pagamento prodromica) nei confronti delsolo agente e non anche dell’ente impositore ; una tale opzione processuale del contribuente comporta, infatti, che la qualità di partedell’Agenzia delle Entrate non può che discendere dalla sua partecipazione, effettiva o potenziale, al giudizio : ossia , o dall’essersi essa costituita nel processo, anche a seguito di intervento volontario, o almeno dall’essere stata destinataria della litis denuntiatio da parte d e ll’agente della riscossione, ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (su cui v.Cass. n. 16685/2019); ad opinare diversamente, infatti, occorrerebbe inferirne che la posizione dell’agente della riscossione integri a tutti gli effetti quella del sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. (come infatti sostenuto dal contribuente, sia in controricorso che in memoria), il cheè da escludere, rivestendo esso agente – rispetto al credito erariale – soltanto la qualità di adiectus solutionis causa , ex art. 1188 c.c. (v. Cass. n. 5062/2022) e fermo restando che l’Agenzia delle N. 26442/21 R.G. entrate non è suo litisconsorte necessario (v., ex multis, la già citata Cass. n. 3955/2020); è ben vero che la stessa giurisprudenza di legittimità , di recente, ha nella sostanza richiamato la figura della sostituzione processuale al riguardo, in tal guisa affermandoche il giudicato tra contribuente e riscossore ha pieno effetto anche nei confronti dell’Agenzia, anche a prescindere dalla suddetta litis denuntiatio(v., in particolare, Cass. n. 14566/2021); ritiene tuttavia la Corte come un a simile impostazione non sia del tutto condivisibile, perché –a prescindere da quanto in quella sede osservato circa la “pacifica” scissione tra titolarità del credito elegittimazione al relativo esercizio, e ferma restandola condivisibilità del finale approdo su gli effetti del giudicato – una siffatta qualifica dell’agente della riscossione postulerebbe, da un lato , la superfluità della chiamata in causadell’ente impositore da parte dell’agente e , dall’altro, la necessariariferibilità degli effetti della decisione giudiziale al solo sostituito processuale, quanto alla res litigiosa: a ciò osta, però, proprio il disposto dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, che chiaramente stabilisce che, ove l’agente non evochi in giudizio l’ente, “risponde delle conseguenze della lite”; sul piano generale, può forse discutersi dell’anacronismo di una simile disposizione, almeno per i crediti erariali, per effetto del subentroad Equitalia (a partire dal 1° luglio 2017) di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto “ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottopostoall'indirizzo operativo e alcontrollo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività,secondo principi di trasparenza e pubblicit à ” (così l’art. 1 , comma 3, N. 26442/21 R.G. del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016), ma si tratta di valutazioni che non possono che competere al legislatore – stante la perdurante diversità soggettiva tra idue enti - e che, in ogni caso, non possono incidere su vicende processuali già verificatesi; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione,
Sentenza Cassazione n. 30123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris