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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 08752/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale DI AVELLINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con note scritte concludeva per l’inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a valutare la richiesta di riesame deldecreto di sequestro preventivo che aveva colpito i beni di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1., 640-bis cod. pen. rilevava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, elemento necessario per giustificare l'anticipazione degli effetti ablativi della confisca.

R itenuta assorbita ogni ulteriore doglianza , il Tribunale annullava il decreto impugnato. 2.Contro tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica d i [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo [OSCURATO:PERSONA], deducendo :

2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel provvedimento annullato il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell'esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso .

Il pubblico ministero ricorrente rilevava che la capacità di dispersione del S ardo sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché , a fronte di un profitto ingente, il [OSCURATO:PERSONA] era stato so rpreso con la disponibilità di una somma esigua. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e, pertanto,deve essere accolto. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma cheanche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può “ integrare ” l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 -01).

Pertanto, non è consentito al T ribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, solo nel caso in cui la motivazione sul periculum in morasia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 -01).

1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione al sequestro preventivo “anticipatorio della confisca”disposto ai sensi dell'art. 321 , comma 2, cod . proc . pen.(pagg. 33 e 44 del decreto di sequestro preventivo).

Pertantoil Tribunale ha illegittimamente ritenuto inesistente la motivazione in ordine al periculum in mora omettendo , altresì , di attivare i suoi poteri integrativi.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto,essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma5, cod. proc.pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma5, cod. p roc . p en .

Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale DI AVELLINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con note scritte concludeva per l’inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a valutare la richiesta di riesame deldecreto di sequestro preventivo che aveva colpito i beni di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1., 640-bis cod. pen. rilevava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, elemento necessario per giustificare l'anticipazione degli effetti ablativi della confisca. R itenuta assorbita ogni ulteriore doglianza , il Tribunale annullava il decreto impugnato. 2.Contro tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica d i [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo [OSCURATO:PERSONA], deducendo : 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel provvedimento annullato il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell'esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso . Il pubblico ministero ricorrente rilevava che la capacità di dispersione del S ardo sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché , a fronte di un profitto ingente, il [OSCURATO:PERSONA] era stato so rpreso con la disponibilità di una somma esigua. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e, pertanto,deve essere accolto. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma cheanche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può “ integrare ” l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 -01). Pertanto, non è consentito al T ribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, solo nel caso in cui la motivazione sul periculum in morasia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 -01). 1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione al sequestro preventivo “anticipatorio della confisca”disposto ai sensi dell'art. 321 , comma 2, cod . proc . pen.(pagg. 33 e 44 del decreto di sequestro preventivo). Pertantoil Tribunale ha illegittimamente ritenuto inesistente la motivazione in ordine al periculum in mora omettendo , altresì , di attivare i suoi poteri integrativi. L’ordinanza impugnata deve, pertanto,essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma5, cod. proc.pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma5, cod. p roc . p en . Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere estenso
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