CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 40311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ETTORE F'EDICINI ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Il difensore di parte civili ha depositato conclusioni e nota spese Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Motivi della dlecisione Bonaguid0 Chiara ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che il 07/06/2022 ha confermato la sentenza del tribunale che il 03/10/2020 l'ha condannata per appropriazione indebita. Deduce la ricorrente: 1. vizio della motivazione con riferimento al giudizio di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'articolo 34 cod.proc.pen laddove non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso, prima della sentenza, il provvedimento di sequestro conservativo 2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dichiarazione di responsabilità. Contesta la valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di colpevolezza 3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 165 codice penale considerato che era stato già emesso decreto di sequestro conservativo. Il ricorso è inammissibile perché reitera doglianze già avanzate in sede di appello e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Con riguardo all'eccezione della legittimità costituzionale dell'art. 34 cod.prc.pen. non possono che richiamarsi la sentenza nella Corte costituzionale numero 66 del 1997 e l'ordinanza numero 29 del 1999. La giurisprudenza costituzionale ha infatti rilevato, in conformità alla prevalente interpretazione della Corte di cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicché la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e ordinanza n. 203 del 1998). Con il secondo motivo la Buonaguida tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai pot:eri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il /' ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico- giuridico con le quali la ricorrente non si confronta. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Non vi è, infatti, incompatibilità fra la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e il disposto sequestro conservativo perché diverse sono le finalità degli istituti. La finalità del sequestro conservativo è quella di impedire la disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica della cosa sottoposta a sequestro, rendendone inefficace l'eventuale alienazione. L'articolo 165 cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà in sede di applicazione del beneficio della sospensione condizionale, in presenza di una costituita parte civile, di subordinare il beneficio al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende nonché, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2316,00 oltre accessori di legge Roma 03/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Geppino o / Li [OSCURATO:PERSONA]