CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 settembre 1958
Cassazione n. 37328/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R. SIECCIA che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore fiduciario, ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Parma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato "de plano" inammissibile l'istanza di scioglimento del cumulo delle pene, ritenendola meramente reiterativa di altre precedenti domande. 2. Lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 666, comma 3, e 127 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente considerato le questioni poste con l'istanza già sollevate in precedenti incidenti di esecuzione. Al contrario, nessuna delle procedure citate nel corpo dell'ordinanza impugnata aveva avuto ad oggetto l'applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 26 della legge, 22 aprile 2005, n. 69 e dall'art. 699 cod. proc. pen. in relazione alle pene in esecuzione inflitte per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stato concesso il titolo estradizionale. In particolare: - nella procedura definita con l'ordinanza resa in data 29 maggio 2020, oltre alla questione della illegittima formazione dei cumuli parziali in riforma del cumulo globale, erano stati dedotti alcuni errori nel computo dei periodi di cautelare presofferti dal condannato e, senza alcuna richiesta di applicazione del principio di specialità, era stata segnalata l'anomalia della scelta del Pubblico ministero procedente di escludere dal cumulo soltanto la pena oggetto di una delle sentenze non comprese nel mandato di arresto europeo, quella sub 5); - nella procedura definita con l'ordinanza del 22 giugno 2020 l'oggetto della richiesta era un diverso frazionamento della pena che tenesse conto, nella determinazione dell'inizio della carcerazione definitiva, della natura cautelare del mandato di arresto; - la terza procedura, definita con l'ordinanza in data 1. Dicembre 2020, aveva avuto ad oggetto sempre il frazionamento del cumulo. Pertanto, soltanto nella istanza definita con il provvedimento impugnato è stata chiesta la dichiarazione di ineseguibilità di alcune sentenze, segnatamente quelle sub 1), 2), 4), 6) e 7) del provvedimento di cumulo, con conseguente limitazione dell'esecuzione al titolo estraclizionale e al reato, oggetto della sentenza sub 7), commesso in epoca successiva alla consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, in via preliminare, riscontrato che il giudice dell'esecuzione ha inteso provvedere sulle domande proposte dal condannato senza avere fissato e celebrato l'udienza in camera di consiglio. 1.1. Secondo costante arresto della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento ordinario riguardante l'esecuzione penale resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prescrivono si proceda in camera di consiglio, previa fissazione dell'udienza, con avviso alle parti e con la partecipazione "necessaria" del difensore dell'interessato e del P.M., in quanto la norma sopra citata è inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione e sancisce la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, con la unica eccezione per i casi in cui sia applicabile la diversa e specifica procedura "de plano" quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale (Sez. 1, n. 54869 del 5/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556; Sez. 1, n. 46704 dell'8/11/2013, Anzaloni, Rv. 257477; Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159). 1.2. Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 666 cod. proc. pen., e secondo quanto già affermato da questa Corte, "è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile "de plano" il ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata" (sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, Rv. 237712; negli stessi termini: sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci ed altro, Rv. 260971; sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996; sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889). In tali situazioni, infatti, viene devoluta alla cognizione del giudice questione che consente il riscontro immediato della mancanza di fondamento dell'istanza, mentre ogni qualvolta sia richiesta la considerazione approfondita delle tematiche prospettate, di non univoca soluzione, nonché la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza nei suoi profili fattuali e nella considerazione delle argomentazioni giuridiche sostanziali o processuali, s'impone la previa instaurazione del contraddittorio con il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. 1.3.La violazione delle norme richiamate determina la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta "de plano" in assenza dei presupposti legittimanti, perché lo schema procedurale seguito pregiudica la possibilità di partecipazione del difensore e tale vizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e determina la nullità dell'intero giudizio e del provvedimento conclusivo. 2. Nel caso in esame, l'ordinanza in verifica, in linea coi principi sin qui ricordati, ha posto a fondamento della dichiarazione di inammissibilità il contenuto meramente reiterativo della domanda, osservando, al riguardo, che il Bosti aveva chiesto nuovamente lo scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione senza la prospettazione di nuovi elementi di fatto o di nuove questioni giuridiche. L'unica doglianza, ossia la violazione del principio di specialità previsto dall'art. 26 della legge n. 69 del 2005 e dall'art. 699 cod. proc. pen., era stata anch'essa dedotta ed incidentalmente trattata nelle ordinanze rese dallo stesso Tribunale in data 29 maggio 2020 (confermata dalla Corte di Cessazione con sentenza n. 67112 del 2021), in data 22 giugno 2020 (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6756 del 2021) ed in data 1 dicembre 2020 (non oggetto di impugnazione).La difesa oppone la novità della questione senza tuttavia comprovare adeguatamente l'assunto. Infatti dall'apparato argomentativo delle precedenti ordinanze, allegate al ricorso per renderlo autosufficiente, si evince che la questione relativa all'esclusione dal cumulo di alcune sentenze - peraltro poste in esecuzione sin dai provvedimenti di cumulo più risalenti, oggetto di ripetuti incidenti di esecuzione - in applicazione del principio di specialità, è stata affrontata non solo, in via incidentale, nell'ordinanza del 29 maggio 2020 (pag. 5 che si riporta alle pagg. 20 e 21 dell'ordinario cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Napoli), ma, esplicitamente, nell'ordinanza del 1 dicembre 2020, almeno per quanto si evince dal testo di quest'ultimo provvedimento («l'istanza è volta ad ottenere il frazionamento della condanna ... in relazione alla circostanza che il Bosti, in data 19.9.2008, dopo essere stato arrestato in Spagna, era stato stradato in Italia. »), non potendosi consultare l'istanza del 30 luglio 2020, non allegata dal ricorrente e non contenuta nel fascicolo processuale E', allora, evidente come l'intervento cognitivo non si è posto al di fuori del limitato perimetro dei casi che consentono di pronunciare in assenza di contraddittorio. 3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 settembre