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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 06907/2023

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Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] E DIAGNOSTICA D I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Ro berto Rosapepe [OSCURATO:EMAIL], come da procura in atto allegatoin calce -ricorrente– contro R.G.N.

Ud. 27.2.2023 Pagina2di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del proc., rappr. e dif., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nappi [OSCURATO:EMAIL] , elett. dom. presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce all’atto -controricorrente– percassazione de l decreto Trib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8237/2018 inR.G. 3949/2016 ; uditala re lazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [ FALLIMENTO] impugna il decretoTrib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8237/2018 in R.G. 3949/ 2016 che haaccolto l’ opposizione allo stato passivo de lla Banca in epigrafe disponendo che al relativo credito, già ammesso per euro 644.424,76 al passivo del fallimento sociale e del socio illimitatamente responsabile, venisse altresì riconosciutoil privilegio ipotecario e fondiario ex art.38 TUB ;

2. il tribunale ha premesso che : a) nella domanda la banca si affermava creditore fondiario, richiamando sia l’esecuzione intrapresa con tale titolo sull’immobile ipotecato, sia l’erroneità della degradazione della posta a chirografaria,in difetto di una specifica eccezione del curatore e comunque rilevandoche la somma eroga ta a finanziamento era inferiore al limite di legge secondoil parametro di valore del bene; b) costituendosi, il curatore eccepiva laultratardività della insinuazione , proposta oltre il termine dell’art.101 l.f. e lanullità del mutuo o la sua doverosa r iqualificazione in ipotecario ordinario, perviolazione del limite di finanziabilità ex lege ;

3. il tribunale ha così ritenuto, per quanto qui d’interesse e ricostruito l’assetto giurisprudenziale all’epoca seguito , provata la titolarità del credito anche nella qualità invocata , in quanto: a) il finanziamento era di lungo periodo (360 rate mensili) , con iscrizione ipotecaria di primo grado, su un valore del bene periziato per 610.700 euro e con erogazione della minor Pagina3di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro somma di euro 483.851,50, meno dun que del’80% costituente il limite prudenziale della delibera CICR del 22.4.1995 attuativa dell’art.38 TUB; b) nonvaleva, a contrastare detta conclusione, il minor prezzo di stipula (450mila euro),non potendosene affermare alcuna equivalenza rispetto al valore del bene, altrimenti e convincentemente ricostruito sulla base della documentazioneistruttoria fornita dalla banca e non contestata ;

4. la curatela ha avversato il decreto con tre motivi ricorso, illustrat o da ulteriorememoria; la banca vi ha resist ito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 38 TUBove il tribunale ha erroneamente riferito il limite d i finanziabilità del mut u o ipotecarioall’80% del valore di mercato del bene anziché a quello cauzionale e così anche contestando la raggiunta prova, fornita dalla banca, delle condizionidi validità dell’operazione fondiaria;

2. con il secondo motivo il decreto viene censurato per d ifetto di motivazione,nella parte in cui il tribunale ha determinato il valore del bene secondo la perizia della banca e non rapportandosi al prezzo d’acquisto del bene,indicato nel mutuo;

3. con il terzo motivo è contestata la corretta applicazione delle r egole probatorie, a carico della banca e circa l’osservanza del limite legale di finanziamento,essendosi dato rilievo ad una perizia di parte in difetto di prova didata certa rispetto al fallimento;

4. i motivi, da trattare unitariamente per la propria connessione, sono infondati;di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 33719/2022), a composizionedi un contrasto, hanno enunciato il principio per cui « i n tema di mutuofondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto,non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto oposta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma Pagina4di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandatoall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilitànell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbeconseguire anche il v enir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credit o» ; la conseguenza,che anche nel caso di specie può essere tratta, è che « una volta chesi escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) suglieffetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diversomodello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenentealla stessa famiglia o genus contrattuale »

5. nella vicenda, conseguentemente, non può essere messa in discussione la qualità ipotecaria del credito, così come discendente da un’operazionedi finanziamento ai sensi dell’art.38 TUB , sulla sola base della contestazionedel superamento del limite dell’80% della provvis ta erogabile secondo la delibera CICR 22.4.1995 , in quanto anche un ipotizzabile scostamentorispetto al valore del bene – e al di là del parametro utilizzato , nellaspecie oggetto peraltro di motivazione articolata ed immune da censure exCass. s.u. 8053 /2014 – non realizza né una nullità di protezione (testuale) ai sensi dell’art.117 comma 8 TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell’art.1418c.c. ; appare al contempo ora superato l’orientamento per cui il rispettodel limite di finanziabilità rap present erebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione, salva la possibilitàdi conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario, ove ne sussistano i presupposti e su istanza della banca nel primo momento utile successivoalla rilevazione della nullità (già in Cass. 17352/2017) ; Pagina5di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro s’impone pertanto il rigetto del ricorso ; la sussisten za di un’ulteriore motivazionedi merito relativa in realtà anche al rispetto del menzionato limite di finanziamento giustifica, con la piena soccombenza del ricorrente, la conseguentecondanna alle spe se del procedimento , liquidate come meglio in dispositivo;va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. laCorte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento di legittimità , liquidate in euro 5.000, oltre a 200 euro peresborsi, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] E DIAGNOSTICA D I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. Ro berto Rosapepe [OSCURATO:EMAIL], come da procura in atto allegatoin calce -ricorrente– contro R.G.N. Ud. 27.2.2023 Pagina2di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del proc., rappr. e dif., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nappi [OSCURATO:EMAIL] , elett. dom. presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce all’atto -controricorrente– percassazione de l decreto Trib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8237/2018 inR.G. 3949/2016 ; uditala re lazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [ FALLIMENTO] impugna il decretoTrib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8237/2018 in R.G. 3949/ 2016 che haaccolto l’ opposizione allo stato passivo de lla Banca in epigrafe disponendo che al relativo credito, già ammesso per euro 644.424,76 al passivo del fallimento sociale e del socio illimitatamente responsabile, venisse altresì riconosciutoil privilegio ipotecario e fondiario ex art.38 TUB ; 2. il tribunale ha premesso che : a) nella domanda la banca si affermava creditore fondiario, richiamando sia l’esecuzione intrapresa con tale titolo sull’immobile ipotecato, sia l’erroneità della degradazione della posta a chirografaria,in difetto di una specifica eccezione del curatore e comunque rilevandoche la somma eroga ta a finanziamento era inferiore al limite di legge secondoil parametro di valore del bene; b) costituendosi, il curatore eccepiva laultratardività della insinuazione , proposta oltre il termine dell’art.101 l.f. e lanullità del mutuo o la sua doverosa r iqualificazione in ipotecario ordinario, perviolazione del limite di finanziabilità ex lege ; 3. il tribunale ha così ritenuto, per quanto qui d’interesse e ricostruito l’assetto giurisprudenziale all’epoca seguito , provata la titolarità del credito anche nella qualità invocata , in quanto: a) il finanziamento era di lungo periodo (360 rate mensili) , con iscrizione ipotecaria di primo grado, su un valore del bene periziato per 610.700 euro e con erogazione della minor Pagina3di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro somma di euro 483.851,50, meno dun que del’80% costituente il limite prudenziale della delibera CICR del 22.4.1995 attuativa dell’art.38 TUB; b) nonvaleva, a contrastare detta conclusione, il minor prezzo di stipula (450mila euro),non potendosene affermare alcuna equivalenza rispetto al valore del bene, altrimenti e convincentemente ricostruito sulla base della documentazioneistruttoria fornita dalla banca e non contestata ; 4. la curatela ha avversato il decreto con tre motivi ricorso, illustrat o da ulteriorememoria; la banca vi ha resist ito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 38 TUBove il tribunale ha erroneamente riferito il limite d i finanziabilità del mut u o ipotecarioall’80% del valore di mercato del bene anziché a quello cauzionale e così anche contestando la raggiunta prova, fornita dalla banca, delle condizionidi validità dell’operazione fondiaria; 2. con il secondo motivo il decreto viene censurato per d ifetto di motivazione,nella parte in cui il tribunale ha determinato il valore del bene secondo la perizia della banca e non rapportandosi al prezzo d’acquisto del bene,indicato nel mutuo; 3. con il terzo motivo è contestata la corretta applicazione delle r egole probatorie, a carico della banca e circa l’osservanza del limite legale di finanziamento,essendosi dato rilievo ad una perizia di parte in difetto di prova didata certa rispetto al fallimento; 4. i motivi, da trattare unitariamente per la propria connessione, sono infondati;di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 33719/2022), a composizionedi un contrasto, hanno enunciato il principio per cui « i n tema di mutuofondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto,non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto oposta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma Pagina4di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandatoall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilitànell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbeconseguire anche il v enir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credit o» ; la conseguenza,che anche nel caso di specie può essere tratta, è che « una volta chesi escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) suglieffetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diversomodello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenentealla stessa famiglia o genus contrattuale » 5. nella vicenda, conseguentemente, non può essere messa in discussione la qualità ipotecaria del credito, così come discendente da un’operazionedi finanziamento ai sensi dell’art.38 TUB , sulla sola base della contestazionedel superamento del limite dell’80% della provvis ta erogabile secondo la delibera CICR 22.4.1995 , in quanto anche un ipotizzabile scostamentorispetto al valore del bene – e al di là del parametro utilizzato , nellaspecie oggetto peraltro di motivazione articolata ed immune da censure exCass. s.u. 8053 /2014 – non realizza né una nullità di protezione (testuale) ai sensi dell’art.117 comma 8 TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell’art.1418c.c. ; appare al contempo ora superato l’orientamento per cui il rispettodel limite di finanziabilità rap present erebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione, salva la possibilitàdi conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario, ove ne sussistano i presupposti e su istanza della banca nel primo momento utile successivoalla rilevazione della nullità (già in Cass. 17352/2017) ; Pagina5di 5 - RGN 32316 /201 8 estensore cons. m.ferro s’impone pertanto il rigetto del ricorso ; la sussisten za di un’ulteriore motivazionedi merito relativa in realtà anche al rispetto del menzionato limite di finanziamento giustifica, con la piena soccombenza del ricorrente, la conseguentecondanna alle spe se del procedimento , liquidate come meglio in dispositivo;va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. laCorte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento di legittimità , liquidate in euro 5.000, oltre a 200 euro peresborsi, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte
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