CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 03015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/10/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di due anni, otto mesi, venti giorni di reclusione e 14mila euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello si è infatti pronunciata sul punto con argomento di rara ampiezza (pagg. 10-15), molto articolato e congruo, che sfugge del tutto alla censura proposta. 4. Rilevato, in particolare, che la sentenza ha diffusamente argomento in ordine: a) alla quantità di droga, assai elevata (2.480 dosi di hashish, 76 d marijuana, 22,1 di cocaina, 21,04 di MDMA, 3,2 di ketamina); b) alla qualità dello stesso stupefacente (droghe pesanti e leggere), espressione di elevatissima capacità di approvvigionamento e di vasta clientela; c) ai mezzi impiegati, indicativi di un'attività illecita non certo improvvisata, peraltro da parte di un soggetto percettore solo di 400 euro mensili con reddito di cittadinanza; d) alle modalità e circostanze dell'azione, espressione di una concreta capacità operativa nell'ambito di spaccio organizzato. Tutti questi argomenti - palesemente incompatibili con la fattispecie lieve richiesta - sono peraltro del tutto trascurati nel ricorso, che non dedica loro alcun passaggio. 4.1. Di seguito, la Corte di appello ha valutato anche la riqualificazione nel comma 5 in esame delle sole condotte relative a droghe pesanti, redigendo ancora una motivazione ampia ed articolata, che non merita censura. Sono stati richiamati nuovamente la diversità di sostanze (cocaina, MDMA e ketamina), i quantitativi, gli elevati principi attivi, l'offerta variegata così realizzata, l'allarmante pregiudizio per il bene tutelato. 5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il liere e