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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26843/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA diCATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 2 aprile2024 che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata conriferimento ai periodi compresi tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, il 21novembre 2019 e il 16 luglio 2021 nonché tra il 29 marzo 2023 e il 29 settembre2023.

Secondo il Collegio, infatti, in data 28 ottobre 2015 la Guardia di Finanzaaveva rinvenuto quattro autovetture, risultate rubate, all’interno di un locale delquale [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dalla data di sottoscrizione del contrattopreliminare di vendita, avvenuta il 10 novembre 2011, sicché doveva ritenersi cheegli si fosse reso responsabile del delitto di ricettazione.1.1.

Con sentenza n. 23367 in data 20 marzo 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazionedel periodo tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, rilevando la manifestaillogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la datadel 28 ottobre 2015 fosse quella della commissione della ricettazione e non quelladel suo accertamento, posto che [OSCURATO:PERSONA], a quella data, era da tempo detenuto.1.2.

Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di DomenicoSotera, in relazione al periodo compreso tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre2018, atteso che, nel corso della carcerazione, in data 31 marzo 2023, dopo uncontrollo al metal detector egli aveva consegnato, spontaneamente, un apparatotelefonico occultato nella persona, sicché veniva condannato, in primo grado, allapena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Secondo il Tribunale, laconsumazione del delitto previsto dall’art. 391-ter cod. pen., pur essendoavvenuta a distanza di circa 5 anni dal periodo in valutazione, rendeva inaccoglibilela richiesta del beneficio, essendo la commissione di un reato indice di mancatapartecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Raimondi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche inrelazione ai principi ricavabili dagli artt. 24, 27 Cost. e 6 § 2 CEDU.

Nel dettaglio,il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,che il Tribunale abbia ritenuto che la condanna, valutata solo a partire dalla visionedel certificato dei carichi pendenti, sia ostativa alla concessione del beneficio,senza considerare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dellaconcessione della liberazione anticipata o della sua revoca per delitto non colposo,occorre valutare la concreta incidenza del reato sull’opera di rieducazione e il gradodi recupero fino a quel momento manifestato, tanto più che la sentenza dicondanna sarebbe intervenuta a distanza di 10 anni dall’inizio del periodo invalutazione.

In questo modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto cheSotera aveva tenuto una condotta irreprensibile durante il periodo in cui era statoin libertà per decorrenza dei termini custodiali, dedicandosi al lavoro e allafamiglia; che, durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario, egliaveva svolto con profitto le attività culturali e lavorative, rispondendopositivamente alle indicazioni e agli stimoli degli operatori, rendendo unadichiarazione scritta con cui aveva espresso la sua piena dissociazione da ogniambiente criminale e da ogni precedente condotta illecita; che il reato, per l’entitàdella pena inflitta, avrebbe dovuto essere considerato di minima lesività e che, inogni caso, non sarebbe stato accertato con sentenza definitiva.3.

Con requisitoria scritta in data 12 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Il ricorso lamenta che l’ordinanza abbia valorizzato unicamente lacommissione del reato senza considerare, nell’ampio periodo in valutazione, lapositiva partecipazione del detenuto all’opera rieducativa, che sarebbe dimostratadalla regolare condotta tenuta in libertà dopo la decorrenza dei termini custodialinonché dalla puntuale partecipazione alle iniziative trattamentali promosse daglioperatori penitenziari dopo il ripristino della detenzione.3.

Va premesso che nel caso in cui sia stata richiesta la liberazione anticipatain relazione ad un determinato periodo di detenzione e il richiedente,successivamente ad esso, si sia reso responsabile di una violazioneparticolarmente grave, il criterio della valutazione frazionata (cd.semestralizzazione) può essere derogato, ove la gravità dell’episodio sia tale damanifestare, in maniera chiara, l’assenza di una effettiva partecipazione alpercorso di reinserimento (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 -01); come accade nel caso della commissione di un nuovo delitto non colposo.Nondimeno, affinché ciò accada, il magistrato di sorveglianza deve operare unavalutazione concreta dell’incidenza della violazione, ad esempio del nuovo reato,sul percorso di rieducazione intrapreso, nonché del grado di recupero fino a quelmomento manifestato, onde verificare se il nuovo episodio, finanche di rilievopenale, sia ascrivibile al fallimento dell’opera rieducativa ovvero a un’occasionalemanifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789- 01).4.

Su tali premesse, deve osservarsi che la difesa, nel caso in esame, hadedotto una pluralità di circostanze positive che avrebbero certamente dovutoessere valutate (dalla regolare condotta tenuta durante il periodo in cui era statoin libertà per decorrenza dei termini custodiali, alla partecipazione alle attivitàculturali e lavorative durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario).Dunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una valutazioneglobale della richiesta del beneficio, onde verificare se il reato potesse ritenersirealmente indicativo, al cospetto di elementi positivamente valutabili, di unamancata partecipazione all’opera rieducativa; tanto più perché, nella specie, iperiodi oggetto di valutazione erano cronologicamente molto distanti dallacommissione del reato.Tuttavia, tale valutazione non è stata compiuta, essendosi il Tribunale limitatoa considerare unicamente la ricaduta nel reato, senza considerare le circostanzeche erano state effettivamente allegate nel reclamo e nel ricorso, di cui il Tribunalenon ha fatto menzione.Né potrebbe opinarsi che la difesa dovesse anche dimostrare, secondo gliordinari principi in materia di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, lecircostanze dedotte.

Ciò in considerazione del principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di sorveglianza, nonsussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimentofavorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazioneed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice ilcompito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793 - 01).5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA diCATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 2 aprile2024 che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata conriferimento ai periodi compresi tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, il 21novembre 2019 e il 16 luglio 2021 nonché tra il 29 marzo 2023 e il 29 settembre2023. Secondo il Collegio, infatti, in data 28 ottobre 2015 la Guardia di Finanzaaveva rinvenuto quattro autovetture, risultate rubate, all’interno di un locale delquale [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dalla data di sottoscrizione del contrattopreliminare di vendita, avvenuta il 10 novembre 2011, sicché doveva ritenersi cheegli si fosse reso responsabile del delitto di ricettazione.1.1. Con sentenza n. 23367 in data 20 marzo 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazionedel periodo tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, rilevando la manifestaillogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la datadel 28 ottobre 2015 fosse quella della commissione della ricettazione e non quelladel suo accertamento, posto che [OSCURATO:PERSONA], a quella data, era da tempo detenuto.1.2. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di DomenicoSotera, in relazione al periodo compreso tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre2018, atteso che, nel corso della carcerazione, in data 31 marzo 2023, dopo uncontrollo al metal detector egli aveva consegnato, spontaneamente, un apparatotelefonico occultato nella persona, sicché veniva condannato, in primo grado, allapena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Secondo il Tribunale, laconsumazione del delitto previsto dall’art. 391-ter cod. pen., pur essendoavvenuta a distanza di circa 5 anni dal periodo in valutazione, rendeva inaccoglibilela richiesta del beneficio, essendo la commissione di un reato indice di mancatapartecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Raimondi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche inrelazione ai principi ricavabili dagli artt. 24, 27 Cost. e 6 § 2 CEDU. Nel dettaglio,il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,che il Tribunale abbia ritenuto che la condanna, valutata solo a partire dalla visionedel certificato dei carichi pendenti, sia ostativa alla concessione del beneficio,senza considerare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dellaconcessione della liberazione anticipata o della sua revoca per delitto non colposo,occorre valutare la concreta incidenza del reato sull’opera di rieducazione e il gradodi recupero fino a quel momento manifestato, tanto più che la sentenza dicondanna sarebbe intervenuta a distanza di 10 anni dall’inizio del periodo invalutazione. In questo modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto cheSotera aveva tenuto una condotta irreprensibile durante il periodo in cui era statoin libertà per decorrenza dei termini custodiali, dedicandosi al lavoro e allafamiglia; che, durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario, egliaveva svolto con profitto le attività culturali e lavorative, rispondendopositivamente alle indicazioni e agli stimoli degli operatori, rendendo unadichiarazione scritta con cui aveva espresso la sua piena dissociazione da ogniambiente criminale e da ogni precedente condotta illecita; che il reato, per l’entitàdella pena inflitta, avrebbe dovuto essere considerato di minima lesività e che, inogni caso, non sarebbe stato accertato con sentenza definitiva.3. Con requisitoria scritta in data 12 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Il ricorso lamenta che l’ordinanza abbia valorizzato unicamente lacommissione del reato senza considerare, nell’ampio periodo in valutazione, lapositiva partecipazione del detenuto all’opera rieducativa, che sarebbe dimostratadalla regolare condotta tenuta in libertà dopo la decorrenza dei termini custodialinonché dalla puntuale partecipazione alle iniziative trattamentali promosse daglioperatori penitenziari dopo il ripristino della detenzione.3. Va premesso che nel caso in cui sia stata richiesta la liberazione anticipatain relazione ad un determinato periodo di detenzione e il richiedente,successivamente ad esso, si sia reso responsabile di una violazioneparticolarmente grave, il criterio della valutazione frazionata (cd.semestralizzazione) può essere derogato, ove la gravità dell’episodio sia tale damanifestare, in maniera chiara, l’assenza di una effettiva partecipazione alpercorso di reinserimento (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 -01); come accade nel caso della commissione di un nuovo delitto non colposo.Nondimeno, affinché ciò accada, il magistrato di sorveglianza deve operare unavalutazione concreta dell’incidenza della violazione, ad esempio del nuovo reato,sul percorso di rieducazione intrapreso, nonché del grado di recupero fino a quelmomento manifestato, onde verificare se il nuovo episodio, finanche di rilievopenale, sia ascrivibile al fallimento dell’opera rieducativa ovvero a un’occasionalemanifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789- 01).4. Su tali premesse, deve osservarsi che la difesa, nel caso in esame, hadedotto una pluralità di circostanze positive che avrebbero certamente dovutoessere valutate (dalla regolare condotta tenuta durante il periodo in cui era statoin libertà per decorrenza dei termini custodiali, alla partecipazione alle attivitàculturali e lavorative durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario).Dunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una valutazioneglobale della richiesta del beneficio, onde verificare se il reato potesse ritenersirealmente indicativo, al cospetto di elementi positivamente valutabili, di unamancata partecipazione all’opera rieducativa; tanto più perché, nella specie, iperiodi oggetto di valutazione erano cronologicamente molto distanti dallacommissione del reato.Tuttavia, tale valutazione non è stata compiuta, essendosi il Tribunale limitatoa considerare unicamente la ricaduta nel reato, senza considerare le circostanzeche erano state effettivamente allegate nel reclamo e nel ricorso, di cui il Tribunalenon ha fatto menzione.Né potrebbe opinarsi che la difesa dovesse anche dimostrare, secondo gliordinari principi in materia di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, lecircostanze dedotte. Ciò in considerazione del principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di sorveglianza, nonsussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimentofavorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazioneed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice ilcompito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793 - 01).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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