CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 1968
Cassazione n. 22615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 582, anche in relazione agli artt. 585, primo e secondo comma, e art. 577, quarto comma, in relazione all'art. 61, primo comma, n.1, cod. pen., per le lesioni cagionate alla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con una bottiglia sul viso. Le lesioni sono state giudicate guaribili in giorni 25. Applicata la contestata recidiva, il Giudice condannava l'imputato alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni, assegnando alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure nei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 99 cod. pen. e 47, 47 bis I. ord. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'applicazione della recidiva nonostante l'estinzione di ogni effetto penale relativo alle precedenti condanne riportate dall'imputato. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che, in conseguenza dell'esito positivo delle misure alternative all'affidamento in prova, terapeutico e ordinario, a suo tempo disposte, Il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato estinti i predetti effetti penali. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in ordine alla dedotta richiesta di esclusione della recidiva qualificata. 2.3 Col terzo motivo, si duole di vizio motivazionale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte d'appello preso in considerazione l'estinzione degli effetti penali. Prima di giungere al giudizio negativo sulla personalità del reo, i Giudici d'appello avrebbero almeno dovuto prendere in esame l'estinzione degli effetti penali, dal momento che la valutazione di tale estinzione è parte necessaria del più complesso giudizio sulla personalità dell'imputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente. Sono pervenute conclusioni scritte della difesa dell'imputato, che reiterano i motivi già esposti nel ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, perché inedito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devdno avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., ex plur., Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Non risulta che, nell'atto d'appello, l'odierno ricorrente abbia sottoposto alla Corte territoriale la medesima doglianza sottoposta a questo Collegio, relativa alla mancata considerazione della dichiarazione della Tribunale di sorveglianza di estinzione degli effetti penali di alcune precedenti condanne dell'imputato, visto il buon esito delle misure alternative all'affidamento in prova, terapeutico e ordinario, a suo tempo disposte. Benché il motivo in esame abbia ad oggetto un punto della decisione enunciato nell'originario atto di innpugnazione (" II. Entità della pena", v. p. 4, atto d'appello), e, quindi, la questione sottoposta col primo motivo potrebbe considerarsi, ex art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., afferente alla statuizione della Corte d'appello relativa alla determinazione della pena (cfr., ex plur., Sez. 6, n. 5447 del 2021, già citata; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01), è pur vero che il suo contenuto è radicalmente nuovo. I Giudici d'appello non sono stati, dunque, minimamente investiti dalla questione. Ne consegue che, in relazione al nuovo motivo dedotto, non è censurabile la decisione impugnata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione di recidiva e dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen. A tal proposito, la Corte territoriale ha ricordato che l'imputato ha «plurimi precedenti di condanna, pur risalenti, che certamente non consentono di compiere una valutazione positiva della personalità del reo», ciò che risulta dal certificato del casellario giudiziale allegato agli atti (in relazione ai reati di furto indicati sub 9) e 11 del predetto certificato). La Corte territoriale ha dunque motivato, sia pure in maniera succinta, le ragioni per cui la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata, non ravvisandosi elementi favorevoli idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio («il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita»: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva reiterata infra- quinquennale, desumendola dalla dichiarazione di pericolosità sociale del condannato, destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata, statuizioni, queste, incompatibili con l'esclusione della recidiva: Sez. 3, n. 22038 dei 21/04/2010, F., Rv. 247634 - 01; «non è illegale l'aumento di pena ex art. 99, comma 5, cod. pen. - disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio di tale ipotesi di recidiva - qualora il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato»: Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445 - 01). 2.3 II terzo motivo è inammissibile, sia per le ragioni già esposte sub 2.1) di questo "considerato in diritto", sia per l'idonea motivazione fornita dai Giudici d'appello, in replica al motivo addotto in appello, sui profili ritenuti decisivi ai fini del diniego delle circostanze attenuanti (quali l'impossibilità di addivenire a un giudizio positivo complessivo sulla personalità del reo, visti anche i precedenti penali e la conseguente impossibilità di prognosi positiva sul futuro comportamento del reo. Sul tema della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche, cfr., ex plur., Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01: «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gii elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato»). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm