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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:258
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0387_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 – DF e DG / BEI (causa T-387/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Decisione di diniego del diritto all'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno in sede – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 17, 30)

2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 23, 24, 28, 33, 34)

3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Indennità di prima sistemazione – Presupposti per la concessione – Trasferimento effettivo della residenza abituale – Diniego della concessione ad un agente reintegrato presso la sede della Banca alla scadenza della sua assegnazione in un ufficio esterno – Illegalità – Concessione subordinata alla mancanza di fissazione della residenza dell’agente presso la sua famiglia – Assenza (v. punti 53-64)

4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 69) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, delle decisioni della BEI del 6 marzo 2018 e del 28 febbraio 2019 di non concedere ai ricorrenti il beneficio dell'indennità di prima sistemazione, in secondo luogo, delle decisioni della BEI del 19 e del 27 marzo 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e che respingono la loro domanda di avvio di una procedura di conciliazione, in terzo luogo, delle decisioni della BEI del 14 giugno 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa delle menzionate decisioni.

Dispositivo 1) Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 6 marzo 2018 e del 19 marzo 2019 di non concedere a DF il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate. 2) Le decisioni della BEI del 28 febbraio e del 27 marzo 2019 di non concedere a DG il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate. 3) La BEI è condannata a versare a DF e a DG, previo calcolo degli importi, l'indennità di prima sistemazione prevista agli articoli 5 e 17 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, aumentata degli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) aumentato di due punti, e ciò fino al completo pagamento da parte della BEI. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) La BEI è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0387_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 – DF e DG / BEI (causa T-387/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Decisione di diniego del diritto all'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno in sede – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 17, 30) 2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 23, 24, 28, 33, 34) 3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Indennità di prima sistemazione – Presupposti per la concessione – Trasferimento effettivo della residenza abituale – Diniego della concessione ad un agente reintegrato presso la sede della Banca alla scadenza della sua assegnazione in un ufficio esterno – Illegalità – Concessione subordinata alla mancanza di fissazione della residenza dell’agente presso la sua famiglia – Assenza (v. punti 53-64) 4. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 69) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, delle decisioni della BEI del 6 marzo 2018 e del 28 febbraio 2019 di non concedere ai ricorrenti il beneficio dell'indennità di prima sistemazione, in secondo luogo, delle decisioni della BEI del 19 e del 27 marzo 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e che respingono la loro domanda di avvio di una procedura di conciliazione, in terzo luogo, delle decisioni della BEI del 14 giugno 2019 che confermano la decisione di non concedere il beneficio dell'indennità di prima sistemazione e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa delle menzionate decisioni. Dispositivo 1) Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 6 marzo 2018 e del 19 marzo 2019 di non concedere a DF il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate. 2) Le decisioni della BEI del 28 febbraio e del 27 marzo 2019 di non concedere a DG il pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista all’articolo 5 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI sono annullate. 3) La BEI è condannata a versare a DF e a DG, previo calcolo degli importi, l'indennità di prima sistemazione prevista agli articoli 5 e 17 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, aumentata degli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) aumentato di due punti, e ciò fino al completo pagamento da parte della BEI. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) La BEI è condannata alle spese.
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