CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 1995
Cassazione n. 18805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio conformemente all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con cui è stata lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo che lo stesso avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto d'ufficio dalla Corte d'appello, è inammissibile, in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 addebitato all'imputato, in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,33 euro di multa, cosicché non è dato rilevare alcuna illegalità della pena, che è ravvisabile quando la pena, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, e quindi i rilievi proposti esulano da quelli proponibili avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]