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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12870/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27835/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e residente in Vemio (PO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J), in forza di procura in calce al ricorso; - ricorrente- contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 204/2020 emesso dalla Corte d’appello di Milano in data 20/01/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 Ritenuto in fatto Data pubblicazione 22/04/2022 Con ricorso depositato il 30.11.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva la domanda volta alla liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 da eccessiva durata di un precedente procedimento di equa riparazione che, iniziato con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Milano in data 10.01.2O08, a seguito di accoglimento della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 8287/2010, si era concluso in fase esecutiva con il spontaneo pagamento del debitore nell’anno 2017 e, quindi, con ordinanza di estinzione in data 24.05.2018.

Con decreto emesso in data 13.05.2010, il Presidente della Corte d’appello di Milano rigettava il ricorso, evidenziando che: a) i termini di durata non ragionevole del processo di cui alla legge n. 89/2001 (come novellata dalle leggi n. 134/2012 e n. 208/2015) risultavano superati in ragione di un anno, attribuibile al periodo di pendenza della fase esecutiva; b) il danno doveva, tuttavia, essere escluso per omessa prova del pregiudizio, e ciò in applicazione della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, prevista in caso di “estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 di cui al codice di procedura civile”, estesa in via interpretativa all’art. 629 c.p.c., inteso quale specificazione in sede esecutiva dell’art. 306 c.p.c.

Avverso il decreto proponeva tempestiva opposizione [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva n giudizio il Ministero della Giustizia, che resisteva all'opposizione, concludendo per la conferma dell’impugnato decreto.

Con decreto del 20.1.2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - premesso che non erano controversi i periodi di durata delle due fasi, cognitiva ed esecutiva, del procedimento instaurato dal Calverino con ricorso in data 10.1.2008, rispettivamente di 13 mesi e 28 giorni e di 6 anni, 11 mesi e 22 giorni, quanto alla fase cognitiva doveva escludersi il superamento del limite dei due anni, laddove, con riferimento alla F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 successiva e distinta fase esecutiva, conclusasi con un'ordinanza di Data pubblicazione 22/04/2022 estinzione ex art. 629 c.p.c. emessa dal g.e. per inattività delle parti, doveva applicarsi estensivamente la presunzione d’insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001 per gli artt.306 e 307 c.p.c., in considerazione della comune ratio dell’avvenuta conclusione del procedimento per mancato impulso della parte.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 quater e 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001, 6.1 CEDU e 11 delle preleggi, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, calcolato la durata complessiva del giudizio ed escluso la violazione del termine di durata ragionevole del giudizio presupposto (avuto riguardo alla procedura esecutiva) per sopravvenuta carenza di interesse.

1.1. Il motivo è infondato.

Sebbene vi sia una leggera discordanza tra quanto affermato nel decreto qui impugnato (10.1.2008; cfr. pag. 2) e quanto esposto dal ricorrente (14.12.2007; pag. 4 del ricorso) in ordine alla data in cui sarebbe stato depositato presso la corte d’appello di Milano il ricorso finalizzato ad ottenere l’indennizzo per equa riparazione da eccessiva durata di un precedente procedimento di identico tenore, non è revocabile in dubbio che, anche qualora si rivelasse corretto il dato fornito dal ricorrente, senz’altro non sarebbe trascorso, avuto riguardo alla fase cognitiva, il termine massimo di due anni prescritto alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 36 del 2016.

Invero, tenuto presente che il ricorso originario sarebbe stato depositato in data 14.12.2007 e che la fase monitoria si è incontestabilmente conclusa con decreto (di rigetto) del 22.4.2008, laddove il ricorso per cassazione è stato introdotto con ricorso F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 depositato il 19.1.2009 (cfr. pag. 4 del ricorso) ed è stato definito con Data pubblicazione 22/04/2022 ordinanza n. 8287/2010 di questa Corte pubblicata in data 7.4.2010, sarebbero trascorsi, rispettivamente, 4 mesi e 8 giorni e 1 anno, 2 mesi e 19 giorni.

Da ciò consegue che, al netto del periodo occorso per impugnare in cassazione il decreto della corte d’appello, come tale non imputabile all’Amministrazione della giustizia, sarebbero complessivamente trascorsi, quanto alla fase cognitiva, 1 anno, 6 mesi e 27 giorni.

Pertanto, per quanto sia erroneo (in difetto) il calcolo operato dalla corte territoriale (secondo cui il periodo complessivo ammonterebbe a 13 mesi e 28 giorni, di cui 3 mesi e 12 giorni per la fase di primo grado e 10 mesi e 16 giorni per quella di legittimità; pag. 4 del decreto), il dispositivo sul punto risulta conforme al diritto.

Ciò alla luce della sentenza della Corte cost. n. 36 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo.

Per consolidata giurisprudenza europea, lo Stato è, infatti, tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia.

L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell'equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più Data pubblicazione 22/04/2022 breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità.

Pertanto, la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola i predetti parametri, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, invece, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno nel grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo.

Il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e recepite dalla giurisprudenza nazionale.

Inoltre, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli evocati artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, CEDU.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., rientra nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore equiparare la durata del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.2. Il motivo si rivela infondato altresì avuto riguardo alla seconda doglianza.

Invero, questa Corte anche di recente ha ribadito che le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016) (Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 14/01/2022).

Ciò in quanto la nuova disciplina sancita dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, ha inciso, in particolare, sul riparto dell'onere della prova in merito al presupposto della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introducendo, in favore dell'Amministrazione, come detto, una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo.

Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento – 1 gennaio 2016 - della sua entrata in vigore, in quanto la parte verrebbe altrimenti gravata da un onere probatorio al quale, al momento dell'introduzione della lite, non era tenuta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021).

Orbene, nel caso di specie è incontestato che il procedimento indennitario sia stato instaurato con ricorso depositato in data 30.11.2018, sicchè allo stesso era senz’altro applicabile la novella e, per l’effetto, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 (nella parte in cui prevede che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 22/04/2022

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014, nonché la contraddittorietà e/o illogicità o omissione della motivazione in punto di spese.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020).

Viceversa, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale.

Orbene, applicando la tabella da ultimo indicata, e considerato il valore della controversia di 22.000,00 euro (rientrante nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00), per le voci “fase di studio”, “fase introduttiva del giudizio” e “fase decisionale” si sarebbe dovuto riconoscere l’importo di euro 3.777,00, esattamente corrispondente a quello in concreto F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 22/04/2022

3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese del presente grado di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.

Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27835/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e residente in Vemio (PO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J), in forza di procura in calce al ricorso; - ricorrente- contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 204/2020 emesso dalla Corte d’appello di Milano in data 20/01/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Con decreto emesso in data 13.05.2010, il Presidente della Corte d’appello di Milano rigettava il ricorso, evidenziando che: a) i termini di durata non ragionevole del processo di cui alla legge n. 89/2001 (come novellata dalle leggi n. 134/2012 e n. 208/2015) risultavano superati in ragione di un anno, attribuibile al periodo di pendenza della fase esecutiva; b) il danno doveva, tuttavia, essere escluso per omessa prova del pregiudizio, e ciò in applicazione della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, prevista in caso di “estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 di cui al codice di procedura civile”, estesa in via interpretativa all’art. 629 c.p.c., inteso quale specificazione in sede esecutiva dell’art. 306 c.p.c. Avverso il decreto proponeva tempestiva opposizione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva n giudizio il Ministero della Giustizia, che resisteva all'opposizione, concludendo per la conferma dell’impugnato decreto. Con decreto del 20.1.2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - premesso che non erano controversi i periodi di durata delle due fasi, cognitiva ed esecutiva, del procedimento instaurato dal Calverino con ricorso in data 10.1.2008, rispettivamente di 13 mesi e 28 giorni e di 6 anni, 11 mesi e 22 giorni, quanto alla fase cognitiva doveva escludersi il superamento del limite dei due anni, laddove, con riferimento alla F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 successiva e distinta fase esecutiva, conclusasi con un'ordinanza di Data pubblicazione 22/04/2022 estinzione ex art. 629 c.p.c. emessa dal g.e. per inattività delle parti, doveva applicarsi estensivamente la presunzione d’insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001 per gli artt.306 e 307 c.p.c., in considerazione della comune ratio dell’avvenuta conclusione del procedimento per mancato impulso della parte. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 quater e 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001, 6.1 CEDU e 11 delle preleggi, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, calcolato la durata complessiva del giudizio ed escluso la violazione del termine di durata ragionevole del giudizio presupposto (avuto riguardo alla procedura esecutiva) per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. Il motivo è infondato. Sebbene vi sia una leggera discordanza tra quanto affermato nel decreto qui impugnato (10.1.2008; cfr. pag. 2) e quanto esposto dal ricorrente (14.12.2007; pag. 4 del ricorso) in ordine alla data in cui sarebbe stato depositato presso la corte d’appello di Milano il ricorso finalizzato ad ottenere l’indennizzo per equa riparazione da eccessiva durata di un precedente procedimento di identico tenore, non è revocabile in dubbio che, anche qualora si rivelasse corretto il dato fornito dal ricorrente, senz’altro non sarebbe trascorso, avuto riguardo alla fase cognitiva, il termine massimo di due anni prescritto alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 36 del 2016. Invero, tenuto presente che il ricorso originario sarebbe stato depositato in data 14.12.2007 e che la fase monitoria si è incontestabilmente conclusa con decreto (di rigetto) del 22.4.2008, laddove il ricorso per cassazione è stato introdotto con ricorso F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 depositato il 19.1.2009 (cfr. pag. 4 del ricorso) ed è stato definito con Data pubblicazione 22/04/2022 ordinanza n. 8287/2010 di questa Corte pubblicata in data 7.4.2010, sarebbero trascorsi, rispettivamente, 4 mesi e 8 giorni e 1 anno, 2 mesi e 19 giorni. Da ciò consegue che, al netto del periodo occorso per impugnare in cassazione il decreto della corte d’appello, come tale non imputabile all’Amministrazione della giustizia, sarebbero complessivamente trascorsi, quanto alla fase cognitiva, 1 anno, 6 mesi e 27 giorni. Pertanto, per quanto sia erroneo (in difetto) il calcolo operato dalla corte territoriale (secondo cui il periodo complessivo ammonterebbe a 13 mesi e 28 giorni, di cui 3 mesi e 12 giorni per la fase di primo grado e 10 mesi e 16 giorni per quella di legittimità; pag. 4 del decreto), il dispositivo sul punto risulta conforme al diritto. Ciò alla luce della sentenza della Corte cost. n. 36 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Per consolidata giurisprudenza europea, lo Stato è, infatti, tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell'equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più Data pubblicazione 22/04/2022 breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Pertanto, la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola i predetti parametri, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, invece, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno nel grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli evocati artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, CEDU. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., rientra nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore equiparare la durata del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel giudizio di Data pubblicazione 22/04/2022 impugnazione a quella considerata ragionevole in via generale per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, anche alla luce delle peculiarità proprie del giudizio di legittimità. 1.2. Il motivo si rivela infondato altresì avuto riguardo alla seconda doglianza. Invero, questa Corte anche di recente ha ribadito che le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016) (Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 14/01/2022). Ciò in quanto la nuova disciplina sancita dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, ha inciso, in particolare, sul riparto dell'onere della prova in merito al presupposto della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introducendo, in favore dell'Amministrazione, come detto, una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo. Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento – 1 gennaio 2016 - della sua entrata in vigore, in quanto la parte verrebbe altrimenti gravata da un onere probatorio al quale, al momento dell'introduzione della lite, non era tenuta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021). Orbene, nel caso di specie è incontestato che il procedimento indennitario sia stato instaurato con ricorso depositato in data 30.11.2018, sicchè allo stesso era senz’altro applicabile la novella e, per l’effetto, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 (nella parte in cui prevede che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). Data pubblicazione 22/04/2022 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014, nonché la contraddittorietà e/o illogicità o omissione della motivazione in punto di spese. 2.1. Il motivo è inammissibile. In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020). Viceversa, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale. Orbene, applicando la tabella da ultimo indicata, e considerato il valore della controversia di 22.000,00 euro (rientrante nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00), per le voci “fase di studio”, “fase introduttiva del giudizio” e “fase decisionale” si sarebbe dovuto riconoscere l’importo di euro 3.777,00, esattamente corrispondente a quello in concreto F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27835/2020 Numero sezionale 578/2022 Numero di raccolta generale 12870/2022 riconosciuto dalla corte d’appello milanese. Data pubblicazione 22/04/2022 3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese del presente grado di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d
Decreto Cassazione n. 12870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris