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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33828/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, Sesta sezionepenale, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della data di cessazione dellapena formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato inammissibilel’istanza volta ad ottenere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n.4890 del 2019 (che ha riconosciuto il vincolo tra i fatti in essa giudicati e quellioggetto della sentenza n. 4394 del 2015) e i reati oggetto della sentenza n.11081 del 2016 (che aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti in essagiudicati e quelli oggetto della sentenza n. 4394 del 2015).2.

Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, conun unico articolato motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione inrelazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 649 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che con l’incidente di esecuzione sirappresentava che la circostanza che in relazione ai reati oggetto della sentenzadi condanna n. 4394 del 2015 veniva applicata la disciplina della continuazionecon i reati oggetto delle altre due sentenze indicate costituiva indice diconnessione temporale e teleologica tra tutti i fatti giudicati a carico delricorrente.

Si rappresentava, altresì che la sentenza n. 4394 del 2015 venivacomputata due volte nel provvedimento di cumulo.Ciò precisato, la difesa del ricorrente, in primo luogo rileva, al fine dirappresentare l’interesse al proposto incidente di esecuzione, nel caso in esameviene in rilievo il provvedimento di cumulo del Procuratore generale del 10giugno 2025, con la conseguenza che l’oggetto dell’istanza in esame è del tuttodistinto da quello oggetto dell’istanza proposta nell’anno 2023.Più specificamente si rileva che l’incidente di esecuzione era successivo alprovvedimento di cumulo del 5 febbraio 2024 afferente la sentenza n. 4890 del2019 cui ha fatto seguito l’integrazione del 2025, di talché sarebbe improprial’evocazione del principio del ne bis in idem operato nel provvedimentoimpugnato con riferimento all’istanza del 2023 concernente una richiesta dicontinuazione.Ciò, si osserva da parte della difesa, vieppiù tenendo conto del diversooggetto dell’istanza difensiva rispetto al provvedimento del 2023, siadell’elemento di novità costituito dall’errore di computo nella determinazionedella pena finale nel provvedimento di cumulo.Il ricorrente evidenzia - richiamando la motivazione delle sentenze quantoalla ritenuta continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 4394 del 2015 -che nella determinazione della pena finale di cui alla sentenza della Corte diappello di Napoli, Sesta Sezione penale n. 4890 del 2019, risulta computata lapena di cui alla sentenza n. 4394 del 2015, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusionea titolo di continuazione sulla pena base pari ad anni 6 di reclusione, per i reatioggetto della sentenza della Corte di appello, Sesta sezione penale.Inoltre, nel ricorso si rileva che nel procedimento definitosi con la sentenzan. 11081 del 2026, l’aumento per la continuazione in relazione ai fatti oggettodella sentenza n. 4394 del 2015 veniva determinato nella misura di tre anni direclusione, applicato sulla pena base di quattro anni per il reato più grave; penadi quattro anni che però non poteva essere applicata essendo la relativacondanna riportata in continuazione nella sentenza n. 4890 del 2019.Alla luce di quanto evidenziato, ad avviso della difesa, le sentenze n. 4890del 2019, n.11081 del 2016 e n. 4394 del 2015 andrebbero ritenute avvinte dallacontinuazione e poiché i fatti più gravi risultano essere quelli oggetto dellasentenza n. 4890 del 2019, la pena da cui partire dovrebbe essere individuata inquella di 7 anni e mesi 6 di reclusione, che contiene già l’aumento di 1 anno e 6mesi in relazione alla sentenza n. 4394 del 2015; la difesa deduce, dunque, chela pena da determinarsi per il riconoscimento della continuazione deve esseredeterminata scorporando dalla sentenza n. 11081 del 2016 la pena riferita allasentenza n. 4394 del 2015, perché già inglobata in quella n. 4890 del 2019.Nel ripercorrere i plurimi provvedimenti di cumulo, il ricorrente deduce poiche nel provvedimento del 5 febbraio 2024 la determinazione della pena daespiare si completa con la condanna di cui alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Napoli n. 4890 del 2010, passandosi dalla pena di anni 17 e mesi 6 egiorni 20 di reclusione alla pena di anni 21 e giorni 20 di reclusione.In tale calcolo vi sarebbe l’errore in quanto il segmento di continuazione èindividuato in anni 1 e mesi sei di reclusione in relazione alla sentenza n. 4394del 2015; si osserva al riguardo nel provvedimento di cumulo si aumenta lapena di 17 anni e mesi 6 e giorni 20 di anni 3 e mesi 6 di reclusione, giungendoalla pena di anni 21 e 20 giorni di reclusione senza calcolare ex novo l’aumentoper la continuazione in ordine al reato meno grave ( art. 12-quinquies d.l. n. 306del 1992), evidenziando, quanto alla sentenza n. 11081 del 2026, che l’aumentoper la continuazione di tale reato è maggiore rispetto alla pena applicata per ilreato di riciclaggio, ritenuto più grave.Di conseguenza non vi sarebbe alcuna preclusione rivalutativa dal momentoche nel provvedimento di cumulo operato dalla Procura Generale siazzererebbero gli effetti dell’applicazione della continuazione, rilevandosi altresìche l’istanza si è fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutatie in particolare il riconoscimento della continuazione operato dalla sentenza n.4890 del 2016La difesa, pertanto, conclude affermando che il fine pena calcolato andavadecurtato di 4 anni, perché, in caso contrario in relazione a medesimi fatti, neiconfronti del ricorrente vengono applicati due segmenti di pena, uno di 4 anni euno di anni 1 e mesi 6 di reclusione.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini ha concluso per il rigetto del ricorso4.

Con memoria depositata in data 24 giugno 2026, il difensore GiuseppeStellato ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo leragioni a sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che il ricorso investe l’ordinanza della Corte di appello diNapoli che, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta dirideterminazione della conclusione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA],dichiarando contestualmente inammissibile l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione tra una pluralità di sentenze richiamatenell’interesse del condannato.2.1.

In questa cornice, quanto alla doglianza relativa all’asserito errore dicalcolo nel provvedimento di cumulo, l’ordinanza impugnata ha escluso in modoespresso che vi sia stata duplicazione delle pene richiamando i diversiprovvedimenti di cumulo succedutisi, attestando che le statuizioni sanzionatoriederivanti, sia dalla sentenza del 2016, sia da quella del 2019, risultanocorrettamente considerate nel computo complessivo effettuato dal Pubblicoministero, sino al più recente aggiornamento del 10 giugno 2025; né corrispondeal vero che la pena relativa alla sentenza del 25 maggio 2015 sarebbe statacomputata due volte, limitandosi la difesa a contrapporre una diversaricostruzione senza confrontarsi con il dato, posto a fondamento della decisioneimpugnata, del riscontro positivo operato sui provvedimenti esecutivi.Ne discende che dall’atto di impugnazione non sono evincibili gli elementiindispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto dal ricorrente, che si è limitatoa richiamare genericamente l’esistenza di un computo erroneo, senza farecomprendere quali elementi contraddizione vengano censurati, in violazione delprincipio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza dilegittimità, che, com’è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel procedimentodi cognizione sia nel procedimento di sorveglianza (tra le altre, Sez. 4, n. 46979del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014,dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Damiano, Rv. 249035 - 01).Parimenti manifestamente infondata è la doglianza concernente l’erroneaapplicazione della disciplina della continuazione, giacché il Giudicedell’esecuzione ha ritenuto la sussistenza della preclusione derivante dal principiodel ne bis in idem esecutivo e che non vi era alcun elemento di novità, nonpotendosi individuare,come prospettato anche dal Procuratore generale,l’eventuale novità nel provvedimento di cumulo, il quale attiene al piano delladeterminazione della pena, mentre la richiesta di continuazione si fonda sulmedesimo presupposto sostanziale già scrutinato, vale a dire la pretesaunitarietà del disegno criminoso.Giova in proposito ricordare che l’elemento di novità valutabile dal giudicedell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante siasotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve esserecircoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendoriguardare anche quelle rilevabili d’ufficio; nel procedimento di esecuzione,infatti, l’applicazione del principio del ne bis in idem mira esclusivamente aevitare la proposizione di domande non sorrette da elementi di novità, checonsentono di ritenere superato l’effetto preclusivo formatosi su un precedenteprovvedimento e che devono essere valutati rebus sic stantibus.Una tale preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile –coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quantosi verifica per il processo di cognizione –, ma comporta soltanto una valutazioneallo stato degli atti; ne consegue che l’effetto preclusivo connesso all’applicazionedel principio del ne bis in idem non opera laddove, nell’ulteriore procedimento diesecuzione, vengano esaminate nuove circostanze di fatto successive o nonconosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenereinsussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato(Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01; Sez. 1, n. 19358del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).In conclusione, l’ordinanza impugnata ha esposto espone in modo lineare leragioni sia del rigetto nel merito della doglianza relativa al calcolo della pena siadell’inammissibilità della richiesta di continuazione, individuando chiaramente ipresupposti fattuali e giuridici posti a base della decisione censurata.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, Sesta sezionepenale, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della data di cessazione dellapena formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato inammissibilel’istanza volta ad ottenere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n.4890 del 2019 (che ha riconosciuto il vincolo tra i fatti in essa giudicati e quellioggetto della sentenza n. 4394 del 2015) e i reati oggetto della sentenza n.11081 del 2016 (che aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti in essagiudicati e quelli oggetto della sentenza n. 4394 del 2015).2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, conun unico articolato motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione inrelazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 649 cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente che con l’incidente di esecuzione sirappresentava che la circostanza che in relazione ai reati oggetto della sentenzadi condanna n. 4394 del 2015 veniva applicata la disciplina della continuazionecon i reati oggetto delle altre due sentenze indicate costituiva indice diconnessione temporale e teleologica tra tutti i fatti giudicati a carico delricorrente. Si rappresentava, altresì che la sentenza n. 4394 del 2015 venivacomputata due volte nel provvedimento di cumulo.Ciò precisato, la difesa del ricorrente, in primo luogo rileva, al fine dirappresentare l’interesse al proposto incidente di esecuzione, nel caso in esameviene in rilievo il provvedimento di cumulo del Procuratore generale del 10giugno 2025, con la conseguenza che l’oggetto dell’istanza in esame è del tuttodistinto da quello oggetto dell’istanza proposta nell’anno 2023.Più specificamente si rileva che l’incidente di esecuzione era successivo alprovvedimento di cumulo del 5 febbraio 2024 afferente la sentenza n. 4890 del2019 cui ha fatto seguito l’integrazione del 2025, di talché sarebbe improprial’evocazione del principio del ne bis in idem operato nel provvedimentoimpugnato con riferimento all’istanza del 2023 concernente una richiesta dicontinuazione.Ciò, si osserva da parte della difesa, vieppiù tenendo conto del diversooggetto dell’istanza difensiva rispetto al provvedimento del 2023, siadell’elemento di novità costituito dall’errore di computo nella determinazionedella pena finale nel provvedimento di cumulo.Il ricorrente evidenzia - richiamando la motivazione delle sentenze quantoalla ritenuta continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 4394 del 2015 -che nella determinazione della pena finale di cui alla sentenza della Corte diappello di Napoli, Sesta Sezione penale n. 4890 del 2019, risulta computata lapena di cui alla sentenza n. 4394 del 2015, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusionea titolo di continuazione sulla pena base pari ad anni 6 di reclusione, per i reatioggetto della sentenza della Corte di appello, Sesta sezione penale.Inoltre, nel ricorso si rileva che nel procedimento definitosi con la sentenzan. 11081 del 2026, l’aumento per la continuazione in relazione ai fatti oggettodella sentenza n. 4394 del 2015 veniva determinato nella misura di tre anni direclusione, applicato sulla pena base di quattro anni per il reato più grave; penadi quattro anni che però non poteva essere applicata essendo la relativacondanna riportata in continuazione nella sentenza n. 4890 del 2019.Alla luce di quanto evidenziato, ad avviso della difesa, le sentenze n. 4890del 2019, n.11081 del 2016 e n. 4394 del 2015 andrebbero ritenute avvinte dallacontinuazione e poiché i fatti più gravi risultano essere quelli oggetto dellasentenza n. 4890 del 2019, la pena da cui partire dovrebbe essere individuata inquella di 7 anni e mesi 6 di reclusione, che contiene già l’aumento di 1 anno e 6mesi in relazione alla sentenza n. 4394 del 2015; la difesa deduce, dunque, chela pena da determinarsi per il riconoscimento della continuazione deve esseredeterminata scorporando dalla sentenza n. 11081 del 2016 la pena riferita allasentenza n. 4394 del 2015, perché già inglobata in quella n. 4890 del 2019.Nel ripercorrere i plurimi provvedimenti di cumulo, il ricorrente deduce poiche nel provvedimento del 5 febbraio 2024 la determinazione della pena daespiare si completa con la condanna di cui alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Napoli n. 4890 del 2010, passandosi dalla pena di anni 17 e mesi 6 egiorni 20 di reclusione alla pena di anni 21 e giorni 20 di reclusione.In tale calcolo vi sarebbe l’errore in quanto il segmento di continuazione èindividuato in anni 1 e mesi sei di reclusione in relazione alla sentenza n. 4394del 2015; si osserva al riguardo nel provvedimento di cumulo si aumenta lapena di 17 anni e mesi 6 e giorni 20 di anni 3 e mesi 6 di reclusione, giungendoalla pena di anni 21 e 20 giorni di reclusione senza calcolare ex novo l’aumentoper la continuazione in ordine al reato meno grave ( art. 12-quinquies d.l. n. 306del 1992), evidenziando, quanto alla sentenza n. 11081 del 2026, che l’aumentoper la continuazione di tale reato è maggiore rispetto alla pena applicata per ilreato di riciclaggio, ritenuto più grave.Di conseguenza non vi sarebbe alcuna preclusione rivalutativa dal momentoche nel provvedimento di cumulo operato dalla Procura Generale siazzererebbero gli effetti dell’applicazione della continuazione, rilevandosi altresìche l’istanza si è fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutatie in particolare il riconoscimento della continuazione operato dalla sentenza n.4890 del 2016La difesa, pertanto, conclude affermando che il fine pena calcolato andavadecurtato di 4 anni, perché, in caso contrario in relazione a medesimi fatti, neiconfronti del ricorrente vengono applicati due segmenti di pena, uno di 4 anni euno di anni 1 e mesi 6 di reclusione.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini ha concluso per il rigetto del ricorso4. Con memoria depositata in data 24 giugno 2026, il difensore GiuseppeStellato ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo leragioni a sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che il ricorso investe l’ordinanza della Corte di appello diNapoli che, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta dirideterminazione della conclusione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA],dichiarando contestualmente inammissibile l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione tra una pluralità di sentenze richiamatenell’interesse del condannato.2.1. In questa cornice, quanto alla doglianza relativa all’asserito errore dicalcolo nel provvedimento di cumulo, l’ordinanza impugnata ha escluso in modoespresso che vi sia stata duplicazione delle pene richiamando i diversiprovvedimenti di cumulo succedutisi, attestando che le statuizioni sanzionatoriederivanti, sia dalla sentenza del 2016, sia da quella del 2019, risultanocorrettamente considerate nel computo complessivo effettuato dal Pubblicoministero, sino al più recente aggiornamento del 10 giugno 2025; né corrispondeal vero che la pena relativa alla sentenza del 25 maggio 2015 sarebbe statacomputata due volte, limitandosi la difesa a contrapporre una diversaricostruzione senza confrontarsi con il dato, posto a fondamento della decisioneimpugnata, del riscontro positivo operato sui provvedimenti esecutivi.Ne discende che dall’atto di impugnazione non sono evincibili gli elementiindispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto dal ricorrente, che si è limitatoa richiamare genericamente l’esistenza di un computo erroneo, senza farecomprendere quali elementi contraddizione vengano censurati, in violazione delprincipio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza dilegittimità, che, com’è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel procedimentodi cognizione sia nel procedimento di sorveglianza (tra le altre, Sez. 4, n. 46979del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014,dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Damiano, Rv. 249035 - 01).Parimenti manifestamente infondata è la doglianza concernente l’erroneaapplicazione della disciplina della continuazione, giacché il Giudicedell’esecuzione ha ritenuto la sussistenza della preclusione derivante dal principiodel ne bis in idem esecutivo e che non vi era alcun elemento di novità, nonpotendosi individuare,come prospettato anche dal Procuratore generale,l’eventuale novità nel provvedimento di cumulo, il quale attiene al piano delladeterminazione della pena, mentre la richiesta di continuazione si fonda sulmedesimo presupposto sostanziale già scrutinato, vale a dire la pretesaunitarietà del disegno criminoso.Giova in proposito ricordare che l’elemento di novità valutabile dal giudicedell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante siasotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve esserecircoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendoriguardare anche quelle rilevabili d’ufficio; nel procedimento di esecuzione,infatti, l’applicazione del principio del ne bis in idem mira esclusivamente aevitare la proposizione di domande non sorrette da elementi di novità, checonsentono di ritenere superato l’effetto preclusivo formatosi su un precedenteprovvedimento e che devono essere valutati rebus sic stantibus.Una tale preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile –coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quantosi verifica per il processo di cognizione –, ma comporta soltanto una valutazioneallo stato degli atti; ne consegue che l’effetto preclusivo connesso all’applicazionedel principio del ne bis in idem non opera laddove, nell’ulteriore procedimento diesecuzione, vengano esaminate nuove circostanze di fatto successive o nonconosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenereinsussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato(Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01; Sez. 1, n. 19358del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).In conclusione, l’ordinanza impugnata ha esposto espone in modo lineare leragioni sia del rigetto nel merito della doglianza relativa al calcolo della pena siadell’inammissibilità della richiesta di continuazione, individuando chiaramente ipresupposti fattuali e giuridici posti a base della decisione censurata.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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